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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42138/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore Generale presso la Corte di appello di L'Aquila; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nell'ambito del procedimento relativo a: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, comunque, il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato accertata, ai sensi dell'art.58-ter Ord. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Urso (il quale aveva presentato domanda di permesso premio) la sussistenza della collaborazione impossibile con riferimento alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Palermo in data 18 maggio 2020 con la quale egli era stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 56, 629, comma secondo, e 12-quinquies 1.356/92 (questi ultimi due aggravati ai sensi dell'art. 7 1.203/91).

In sintesi, il Tribunale di sorveglianza - dopo avere sottolineato che dalla lettura della sentenza di condanna emergeva che il D'Urso non rivestiva un ruolo secondario nell'ambito della consorteria mafiosa di appartenenza (famiglia di Partanna-Mondello), ma bensì uno di rilievo seppure non apicale - ha osservato che non vi erano lacune del giudizio di condanna rispetto a fatti di reato e a responsabilità rimasti non accertati e che non poteva richiedersi al condannato una collaborazione rispetto ad episodi e soggetti differenti ed ulteriori rispetto a quelli che avevano costituito oggetto della sentenza sopra indicata.

2. Avverso la predetta ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.

In particolare, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 4-bis e 3 d.l. 162/2022 ed osserva che il Tribunale di sorveglianza non ha valorizzato la giurisprudenza formatasi in tema di collaborazione impossibile sulla base della quale il D'Urso, in considerazione del ruolo da lui rivestito, ben avrebbe potuto fornire un contributo di natura collaborativa anche se non rispetto ai fatti per i quali era stato condannato.

Pertanto, alla luce dell'indubbio patrimonio conoscitivo del condannato, l'ordinanza impugnata è incorsa nella lamentata violazione di legge essendosi limitata ad escludere la possibilità della collaborazione unicamente rispetto a quanto oggetto della condanna sopra indicata.3.

Il difensore del condannato ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e, comunque, il suo rigetto in quanto l'ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni della decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Invero, il presupposto della utile collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen. non è limitato soltanto ai comportamenti di collaborazione che ineriscono al delitto per cui è in esecuzione la pena, ma comprende anche contributi informativi - che consentono la repressione o la prevenzione di condotte criminose diverse - integranti un "aiuto concreto" per l'autorità di polizia o per quella giudiziaria, da intendersi come apporto non oggettivamente irrilevante e, quindi, dotato di una reale efficacia ai fini della ricostruzione dei fatti e dell'accertamento delle responsabilità, che contribuisce alla formazione in dibattimento di prove indispensabili per dimostrare la responsabilità degli imputati e determinarne la condanna (Sez. 1, n. 58075 del 26/10/2017, Rv. 271616; Sez. 1, n.45330 del 02/07/2019, Rv. 277489 - 01).

Tale conclusione viene ordinariamente espressa con il principio secondo il quale, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, l'accertamento della utile collaborazione previsto dall'art. 58-ter Ord. pen., non può essere limitato ai delitti ostativi a tale concessione, ma deve venire esteso a tutti i delitti che siano con questi finalisticamente collegati, in quanto postula un giudizio globale sulla personalità del condannato e del suo concreto ravvedimento, con riferimento a tutti i fatti e le responsabilità oggetto del processo sfociato nella sentenza definitiva.

3. Nella fattispecie, come evidenziato nel ricorso, il Tribunale di sorveglianza ha escluso la possibilità della collaborazione da parte del condannato dando rilievo, unicamente, all'avvenuto integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità in ordine ai reati oggetto della condanna in espiazione, senza però valutare la esistenza di possibili ambiti collaborativi (determinati dal compendio di conoscenza che il ricorrente, in considerazione della posizione non secondaria, aveva acquisito all'interno della famiglia mafiosa di Partanna-Mondello) con riferimento alla organizzazione criminale tuttora stabile ed operativa sul territorio.

In particolare, l'ordinanza impugnata - per escludere la possibilità della collaborazione - ha omesso di valutare í rapporti che legavano il condannato ai vertici della cosca di appartenenza, il ruolo da lui svolto all'interno di essa, le altre attività illecite riferibili al medesimo sodalizio, la struttura e gli altri componenti non identificati di essa.

In tal modo, quindi, non si è dato adeguato conto della possibilità della collaborazione rispetto a dette circostanze conosciute da [OSCURATO:PERSONA] che, come già esposto, è un componente non secondario della famiglia mafiosa di Partanna-Mondello.

4. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per nuovo giudizio che - in piena autonomia decisionale - tenga conto dei rilievi sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore Generale presso la Corte di appello di L'Aquila; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nell'ambito del procedimento relativo a: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, comunque, il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato accertata, ai sensi dell'art.58-ter Ord. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Urso (il quale aveva presentato domanda di permesso premio) la sussistenza della collaborazione impossibile con riferimento alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Palermo in data 18 maggio 2020 con la quale egli era stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 56, 629, comma secondo, e 12-quinquies 1.356/92 (questi ultimi due aggravati ai sensi dell'art. 7 1.203/91). In sintesi, il Tribunale di sorveglianza - dopo avere sottolineato che dalla lettura della sentenza di condanna emergeva che il D'Urso non rivestiva un ruolo secondario nell'ambito della consorteria mafiosa di appartenenza (famiglia di Partanna-Mondello), ma bensì uno di rilievo seppure non apicale - ha osservato che non vi erano lacune del giudizio di condanna rispetto a fatti di reato e a responsabilità rimasti non accertati e che non poteva richiedersi al condannato una collaborazione rispetto ad episodi e soggetti differenti ed ulteriori rispetto a quelli che avevano costituito oggetto della sentenza sopra indicata. 2. Avverso la predetta ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. In particolare, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 4-bis e 3 d.l. 162/2022 ed osserva che il Tribunale di sorveglianza non ha valorizzato la giurisprudenza formatasi in tema di collaborazione impossibile sulla base della quale il D'Urso, in considerazione del ruolo da lui rivestito, ben avrebbe potuto fornire un contributo di natura collaborativa anche se non rispetto ai fatti per i quali era stato condannato. Pertanto, alla luce dell'indubbio patrimonio conoscitivo del condannato, l'ordinanza impugnata è incorsa nella lamentata violazione di legge essendosi limitata ad escludere la possibilità della collaborazione unicamente rispetto a quanto oggetto della condanna sopra indicata.3. Il difensore del condannato ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e, comunque, il suo rigetto in quanto l'ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni della decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Invero, il presupposto della utile collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen. non è limitato soltanto ai comportamenti di collaborazione che ineriscono al delitto per cui è in esecuzione la pena, ma comprende anche contributi informativi - che consentono la repressione o la prevenzione di condotte criminose diverse - integranti un "aiuto concreto" per l'autorità di polizia o per quella giudiziaria, da intendersi come apporto non oggettivamente irrilevante e, quindi, dotato di una reale efficacia ai fini della ricostruzione dei fatti e dell'accertamento delle responsabilità, che contribuisce alla formazione in dibattimento di prove indispensabili per dimostrare la responsabilità degli imputati e determinarne la condanna (Sez. 1, n. 58075 del 26/10/2017, Rv. 271616; Sez. 1, n.45330 del 02/07/2019, Rv. 277489 - 01). Tale conclusione viene ordinariamente espressa con il principio secondo il quale, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, l'accertamento della utile collaborazione previsto dall'art. 58-ter Ord. pen., non può essere limitato ai delitti ostativi a tale concessione, ma deve venire esteso a tutti i delitti che siano con questi finalisticamente collegati, in quanto postula un giudizio globale sulla personalità del condannato e del suo concreto ravvedimento, con riferimento a tutti i fatti e le responsabilità oggetto del processo sfociato nella sentenza definitiva. 3. Nella fattispecie, come evidenziato nel ricorso, il Tribunale di sorveglianza ha escluso la possibilità della collaborazione da parte del condannato dando rilievo, unicamente, all'avvenuto integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità in ordine ai reati oggetto della condanna in espiazione, senza però valutare la esistenza di possibili ambiti collaborativi (determinati dal compendio di conoscenza che il ricorrente, in considerazione della posizione non secondaria, aveva acquisito all'interno della famiglia mafiosa di Partanna-Mondello) con riferimento alla organizzazione criminale tuttora stabile ed operativa sul territorio. In particolare, l'ordinanza impugnata - per escludere la possibilità della collaborazione - ha omesso di valutare í rapporti che legavano il condannato ai vertici della cosca di appartenenza, il ruolo da lui svolto all'interno di essa, le altre attività illecite riferibili al medesimo sodalizio, la struttura e gli altri componenti non identificati di essa. In tal modo, quindi, non si è dato adeguato conto della possibilità della collaborazione rispetto a dette circostanze conosciute da [OSCURATO:PERSONA] che, come già esposto, è un componente non secondario della famiglia mafiosa di Partanna-Mondello. 4. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per nuovo giudizio che - in piena autonomia decisionale - tenga conto dei rilievi sopra indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveg
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