CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28186/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 09/11/1984 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 10 settembre 2025 di conferma della condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all'art. 116 Cod. Strada e 186 comma 7 Cod. Strada, commessi il 3 ottobre 2020, alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui ha dedotto, in ordine al reato di cui all'art. 116 Cod. Strada, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla definitività della pregressa violazione, è inammissibile in quanto dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione. Deve ribadirsi che «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento' impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (fra le tante: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017„ Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Rv. 282322). Considerato che il secondo motivo, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto generico e comunque mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con dettagliata motivazione, in aderenza del principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01) e anche solo sulla base dei precedenti penali (Sez. 5, 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M