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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10862/2026

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, sulla sussistenza del dolo di ricettazione, con richiesta di riqualificazione ex art. 712 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito (si vedano in particolare pagg. 13-14 nelle quali la Corte, con opportuna citazione giurisprudenziale, evidenzia la sussistenza dei parametri elaborati per il riconoscimento del dolo tipico dell'art. 648 cod. pen.), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'entità della pena, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 17 -18 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche e l'entità della pena, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, sulla sussistenza del dolo di ricettazione, con richiesta di riqualificazione ex art. 712 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito (si vedano in particolare pagg. 13-14 nelle quali la Corte, con opportuna citazione giurisprudenziale, evidenzia la sussistenza dei parametri elaborati per il riconoscimento del dolo tipico dell'art. 648 cod. pen.), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'entità della pena, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 17 -18 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche e l'entità della pena, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 10862/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris