CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 1963
Cassazione n. 41643/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/03/1963 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla valutazione dell'esistenza di eventuali cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto a fronte di una motivazione ampia e logicamente corretta non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere e