CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09907/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 29 aprile 2022 , confermava la condanna del ricorrente per il reato di danneggiamento aggravato. Considerato che primi due motivi non sono consentiti in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione delle emergenze processuali, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Si ribadisce, infatti, che in materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto / contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello offriva una accurata motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilevando come la condotta si inserisse in un ingravescente situazione conflittuale di vicinato ed indicasse una significa propensione alla consumazione di condotte illecite. Rilevato che la parte civile ha depositato conclusioni generiche che non giustificano la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese. Sul punto il collegio riafferma che Nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il