CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13190/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA].CO.RI. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, inpersona del liquidatore pro tempore [OSCURATO:PERSONA], Porcu SalvatoreNumero registro generale 29241/2017Numero sezionale 1682/2026Numero di raccolta generale 13190/2026Data pubblicazione 07/05/2026in proprio (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, in virtù di procuraspeciale a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 19;nonchéTriscritti Giovanni;– intimato –Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SARDEGNA, n. 396/2016,depositata in data 27/12/2016;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026;La controversia ha ad oggetto quattro avvisi di accertamento relativi alperiodo d’imposta 2003, di cui uno emesso nei confronti della societàGE.[OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi degli artt. 39, comma 2, lett. c) e d-bis), 40,comma 1 e 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, gli altri emessi neiconfronti dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],da parte dell’ufficio di Nuoro.La società, che svolgeva attività di costruzioni edili, dichiarò di averrealizzato nell’anno 2003 ricavi dalle vendite e prestazioni percomplessivi euro 29.288, come rilevabile dal bilancio d’esercizio 2003depositato presso la camera di commercio di Nuoro.Essa fu invitata a fornire la documentazione contabile ed extracontabilerelativa all’anno 2003.La società non ottemperò all’invito, pur essendo stato esso ritualmentenotificato, sicché l’ufficio procedette all’accertamento induttivo delr.g. n. 29241/2017 a.c. 20/2/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29241/2017Numero sezionale 1682/2026Numero di raccolta generale 13190/2026Data pubblicazione 07/05/2026reddito d’impresa ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. c) e lett. d-bis)del d.P.R. n. 600 del 1973.Dal controllo emerse che la società, nell’anno 2003, stipulò in qualitàdi cedente sette contratti di compravendita di fabbricati per usoabitativo per complessivi euro 740.124,07.Gli atti suddetti erano posti in essere in comproprietà con la societàPrato s.r.l. nella misura del 50%; pertanto, la quota parte di cessionidi fabbricati attribuibile alla società odierna contribuente era pari adeuro 370.062, costituenti ricavi di esercizio.Essendo la società contribuente caratterizzata dalla ristretta basesociale, ai tre soci furono notificati altrettanti avvisi di accertamentoper la ripresa delle imposte sugli utili presuntamente distribuiti.Gli avvisi di accertamento furono impugnati dalla società e dai tre soci(tutti di seguito denominati anche “i contribuenti”).La C.T.P. di Nuoro, riuniti i ricorsi, nel contraddittorio con l’ufficio, liaccolse.Su appello dell’amministrazione, la C.T.R. territoriale confermò lasentenza di primo grado.Contro la sentenza di appello, propone ricorso l’Agenzia delle Entrate,affidato a tre motivi.Resistono con controricorso la società e i soci Salvatore e GiovanniPorcu, mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.La società, Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato una memoriadifensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.”,l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata in quantosarebbe sorretta, a suo dire, da una motivazione puramente apparente.1.1. Il motivo è infondato.r.g. n. 29241/2017 a.c. 20/2/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29241/2017Numero sezionale 1682/2026Numero di raccolta generale 13190/2026Data pubblicazione 07/05/2026La motivazione della sentenza impugnata si fonda, quantomeno, suuna ratio decidendi ben individuabile, che è quella della inammissibilitàdella deduzione, solo con i motivi di appello, del raddoppio dei terminiper la notifica dell’avviso di accertamento alla società.Tanto è sufficiente per ritenere integrato il cd. “minimo costituzionale”di apparato motivazionale che deve corredare la sentenza d’appello(Cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 -01).2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento agliartt. 145 e 140 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”, l’Agenziadelle Entrate censura la sentenza impugnata per avere, confermandola sentenza di primo grado, ritenuto nulle le notificazioni della richiestadi documenti e dei successivi avvisi di accertamento alla società e aisoci.2.1. Il motivo è infondato.La stessa Agenzia delle Entrate afferma, nello sviluppo del motivo diricorso, che la richiesta di documentazione indirizzata alla società aisensi degli artt. 25, comma 1, della legge n. 28 del 1999 e 32 del d.P.R.n. 600 del 1973 era stata notificata ai sensi dell’art. 145 c.p.c.Non avendo rinvenuto nessuno presso la sede, il plico venivadepositato presso la casa comunale e di tale circostanza veniva datanotizia alla società mediante l’affissione di avviso alla porta della sedesociale, la spedizione della raccomandata informativa restituitaall’ufficio dall’agente postale con la dicitura “trasferito”. Copiadell’avviso di deposito presso la casa comunale della richiesta didocumenti veniva poi inviata con lettera raccomandata anche a PorcuGiovanni, quale legale rappresentante della società, presso il suodomicilio, lettera che non veniva ritirata ed era restituita all’ufficio percompiuta giacenza.r.g. n. 29241/2017 a.c. 20/2/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29241/2017Numero sezionale 1682/2026Numero di raccolta generale 13190/2026Data pubblicazione 07/05/2026Non avendo avuto esito la richiesta di documentazione indirizzata allasocietà, l’Agenzia delle Entrate provvide a notificare alla società e aisoci gli avvisi di accertamento.Pertanto, in data 29/12/2008 fu notificato l’avviso di accertamento allasocietà seguendo la stessa scansione procedimentale che avevacaratterizzato la notifica della richiesta documentale.In pari data furono notificati ai tre soci gli avvisi di accertamento aciascuno di loro indirizzato.Orbene, deve rilevarsi che, effettivamente, la notifica della richiestadocumentale alla società e la notifica ad essa dell’avviso diaccertamento non sono state ritualmente eseguite.Nello sviluppo del motivo di ricorso, infatti, l’Agenzia non ha dedotto diavere spedito la raccomandata informativa contenente l’avviso deldeposito dell’atto da notificare presso la casa comunale con l’avviso diricevimento.Non è chiaro, inoltre, se la notifica ex art. 140 c.p.c., prevista per ilcaso di cd. “irreperibilità relativa”, sia stata fatta alla società o allapersona fisica che rappresentava l’ente.Invero, secondo l’orientamento più garantistico di questa SupremaCorte (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15856 del 07/07/2009, Rv. 609028-01), se la notifica alla società di capitali non va a buon fine per assenzadi legittimati alla ricezione, le formalità notificatorie ex art. 140 c.p.c.devono esser espletate nei confronti del legale rappresentante personafisica che abbia (come nel caso di specie) il domicilio fiscale nello stessocomune in cui la società ha la sede legale.Nella fattispecie di causa, l’ufficio, da quel che emerge in ricorso, inossequio al principio di specificità e di autosufficienza, ha adottato unprocedimento ibrido: dopo che il messo notificatore ha constatatol’assenza di persone legittimate alla ricezione presso la sede legaledella società, ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 140 c.p.c. e har.g. n. 29241/2017 a.c. 20/2/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29241/2017Numero sezionale 1682/2026Numero di raccolta generale 13190/2026Data pubblicazione 07/05/2026spedito la raccomandata informativa sia all’indirizzo della società, siaall’indirizzo del legale rappresentante domiciliato fiscalmente nellostesso comune in cui la società aveva la sede legale, mentre,constatata l’assenza di legittimati alla ricezione presso la sede sociale,avrebbe dovuto procedere a porre in essere l’intera sequenzaprocedimentale ex art. 140 c.p.c. nei confronti del legalerappresentante.Ne risulta la nullità della notificazione della richiesta di documenti edell’avviso di accertamento alla società.3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 156 e ss. c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per averaffermato che la sanatoria della nullità della notificazione, conseguentealla proposizione dell’impugnazione, si sarebbe prodotta con effetti exnunc, e dunque oltre il termine di decadenza dal potere diaccertamento in capo all’amministrazione (quattro anni, ai sensidell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 vigente ratione temporis).3.1. Il motivo è fondato.I contribuenti, compresa la società, hanno impugnato gli avvisi diaccertamento in data 19/2/2009, e la società in particolare lo haimpugnato a fronte di una notificazione avvenuta in data 29/12/2008.Orbene, si afferma, nella giurisprudenza di questa Corte, che l'invaliditàdella notificazione di un atto "impoesattivo" (ex art. 29 d.l. n. 78 del2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010) determina soltanto unapreclusione all'efficacia dell'atto ai fini riscossivi, ma non esclude la suaesistenza, né la possibilità di una rinnovazione della notifica, fermarestando la sanatoria del vizio, secondo le regole generali, se risulta inmaniera inequivoca la piena conoscenza dell'atto da parte delcontribuente, entro il termine di decadenza per l'esercizio del poterer.g. n. 29241/2017 a.c. 20/2/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29241/2017Numero sezionale 1682/2026Numero di raccolta generale 13190/2026Data pubblicazione 07/05/2026dell'Amministrazione finanziaria (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 9395 del08/04/2024, Rv. 670818 - 01).Orbene, la tempestiva (rispetto alla notifica nulla dell’avviso diaccertamento) impugnazione dell’atto impositivo (entro sessanta giornidal 29/12/2008) ha determinato, nel caso di specie, secondo le comuniregole processuali (art. 156, comma 3, c.p.c.), la sanatoria della nullitàdella notificazione per raggiungimento dello scopo.La sanatoria in questione non può che essersi prodotta con effetti extunc, a far data cioè dalla notificazione viziata (29/12/2008), visto che,se lo scopo della notificazione è quello di mettere il contribuente aconoscenza della pretesa impositiva, tale scopo deve ritenersiraggiunto se il contribuente impugna nei termini di decadenza l’attonotificato.In altre parole, se il contribuente ha impugnato nel termine didecadenza decorrente dalla notificazione nulla, deve presumersi cheegli abbia esercitato il potere di impugnare proprio perché sia venutoa conoscenza dell’atto grazie alla sua notificazione, che pertanto restasanata da ogni suo vizio con effetto retroattivo.Ne consegue che, avendo la società impugnato l’avviso diaccertamento tempestivamente rispetto alla data della notificazionenulla, sanata con effetti ex tunc, la conoscenza dell’atto in capo allacontribuente si era radicata già in data 29/12/2008, entro il termine didecadenza dal potere di accertamento dell’amministrazione.4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n.633 del 1972, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delleEntrate si duole che la C.T.R. abbia dichiarato inammissibile ladeduzione di raddoppio dei termini spiegata dall’ufficio, il cuiaccoglimento avrebbe in ogni caso consentito di riteneretempestivamente esercitato il potere di accertamento anche ritenendor.g. n. 29241/2017 a.c. 20/2/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29241/2017Numero sezionale 1682/2026Numero di raccolta generale 13190/2026Data pubblicazione 07/05/2026che la contribuente società avesse conosciuto legalmente l’avviso diaccertamento non prima del 19/2/2009, data di proposizionedell’impugnazione.4.1. Il motivo è fondato.La deduzione di raddoppio dei termini è una mera difesa o, al più, unaeccezione rilevabile d’ufficio, con la conseguenza che l’Agenzia delleEntrate poteva rassegnarla, così come ha fatto, anche direttamente nelgrado di appello.Deve inoltre chiarirsi che, per i motivi spiegati dall’ufficio nello sviluppodel motivo, all’epoca dei fatti non vi era nemmeno bisogno, ai fini delraddoppio, che la denuncia fosse presentata nei termini ordinari didecadenza previsti per l’accertamento.5. In definitiva, il ricorso è accolto quanto al terzo e al quarto motivo,respinti il primo e il secondo motivo.La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata,anche per le spese, alla CGT-2 della Sardegna, in diversacomposizione.In sede di rinvio, il giudice consentirà alla società la produzione deidocumenti richiesti con l’atto di cui si è accertata la nullità dellanotificazione. P.Q.MAccoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondomotivo.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia lacausa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Sardegna, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 29241/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]