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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12080/2024

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nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10286/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio ex art.86 cod. proc. civ., nonché rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], 7 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi N.10286/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino - c ontroricorrente – nonché nei confronti di MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore - intimato – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Calabria, n. 1597/02/15, depositata in data 23 ottobre 2015 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una cartella di pagamentorelativa a tributi del periodo di imposta 2004, la quale ha fatto seguito a imposte risultanti da un avviso di accertamento emesso nei confronti del de cuius del ricorrente, avviso divenuto definitivo; che la CTP di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il ricorso; che la CTR della Calabria, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo correttamente notificato l’atto presupposto; che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motiv i , ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio; [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 182, 183, 291 cod. proc. civ., dell’art. 22 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come richiamato dall’art. 53 d. lgs. n. 546/1992, deducendo che l’Ufficio non avrebbe depositato la cartolina postale dell’avvenuta consegna dell’atto di appello, né la ricevuta della raccomandata di spedizione, circostanza rilevante alla luce del fatto che il contribuente non si era costituito in grado di appello; N.10286/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino che, in particolare, il ricorrente deduce che l’Ufficio avrebbe depositato in appello una stampa di [OSCURATO:PERSONA] in data 15 marzo 2012, allegando che non vi sarebbe prova che in quella spedizione sarebbe stato contenuto l’atto di appello dell’Ufficio, motivo sul quale il ricorrente torna diffusamente in memoria, ove si evidenzia che la stampa di interrogazione di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe equipollente alla produzione della cartolina di ricevimento; che conil secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 149, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la cartolina postale costituisca prova della notificazione dell’atto presupposto; checon il terzo motivo si deduce in via gradata , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 6 l. 27 luglio 2000, n. 212, per non avere l’Ufficio messo il ricorrente in condizione di conoscere la pretesa impositiva di cui all’atto presupposto; che, in relazione all’esame del primo motivo di ricorso, occorre acquisire il fascicolo del merito al fine di verificare le circostanze ivi dedotte; P. Q. M. LaCorte rinviarsi la causa a nuovo ruolo al fine di acquisire a cura della cancelle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10286/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio ex art.86 cod. proc. civ., nonché rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], 7 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi N.10286/16 R.G. Est. F. D’Aquino - c ontroricorrente – nonché nei confronti di MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore - intimato – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Calabria, n. 1597/02/15, depositata in data 23 ottobre 2015 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una cartella di pagamentorelativa a tributi del periodo di imposta 2004, la quale ha fatto seguito a imposte risultanti da un avviso di accertamento emesso nei confronti del de cuius del ricorrente, avviso divenuto definitivo; che la CTP di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il ricorso; che la CTR della Calabria, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo correttamente notificato l’atto presupposto; che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motiv i , ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio; [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 182, 183, 291 cod. proc. civ., dell’art. 22 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come richiamato dall’art. 53 d. lgs. n. 546/1992, deducendo che l’Ufficio non avrebbe depositato la cartolina postale dell’avvenuta consegna dell’atto di appello, né la ricevuta della raccomandata di spedizione, circostanza rilevante alla luce del fatto che il contribuente non si era costituito in grado di appello; N.10286/16 R.G. Est. F. D’Aquino che, in particolare, il ricorrente deduce che l’Ufficio avrebbe depositato in appello una stampa di [OSCURATO:PERSONA] in data 15 marzo 2012, allegando che non vi sarebbe prova che in quella spedizione sarebbe stato contenuto l’atto di appello dell’Ufficio, motivo sul quale il ricorrente torna diffusamente in memoria, ove si evidenzia che la stampa di interrogazione di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe equipollente alla produzione della cartolina di ricevimento; che conil secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 149, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la cartolina postale costituisca prova della notificazione dell’atto presupposto; checon il terzo motivo si deduce in via gradata , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 6 l. 27 luglio 2000, n. 212, per non avere l’Ufficio messo il ricorrente in condizione di conoscere la pretesa impositiva di cui all’atto presupposto; che, in relazione all’esame del primo motivo di ricorso, occorre acquisire il fascicolo del merito al fine di verificare le circostanze ivi dedotte; P. Q. M. LaCorte rinviarsi la causa a nuovo ruolo al fine di acquisire a cura della cancelle
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