CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36036/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bari, ed [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore, alla via della Consulta n. 50 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 213, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 24.1.2014; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto: Società controllata italiana - Corresponsione di Royalties – PVC - Avviso di accertamento - Termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 - Violazione -[OSCURATO:PERSONA] di causa 1. L’Amministrazione finanziaria notificava alla [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’avviso di accertamento integrativo recante n. TVF030106754/2012, attinente ad Ires ed Irap, in relazione all’anno 2007, contestando l’indeducibilità delle royalties versate a società estera. Sembra opportuno premettere che nel corso dell’anno 2008 la società era già stata sottoposta a verifica in relazione agli anni dal 2006 al 2008, ed a seguito di PVC redatto dalla Guardia di Finanza erano stati notificati alla [OSCURATO:PERSONA] separati avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007. L’avviso di accertamento per cui è causa risulta pertanto integrativo dell’avviso di accertamento emesso in relazione all’anno 2007 e regolarmente notificato. 2. La società impugnava l’accertamento integrativo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari contestando, per quanto ancora d’interesse, oltre il merito della pretesa tributaria, il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, nonché l’illegittimità dell’accertamento integrativo perché non fondato su motivi nuovi e diversi rispetto a quanto già esaminato dall’Amministrazione finanziaria in sede di emissione dell’originario avviso di accertamento per l’anno 2007. La CTP rigettava il ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, rinnovando le proprie critiche. La CTR accoglieva integralmente le ragioni della contribuente, reputava perciò fondato il suo ricorso e riformava la decisione di primo grado, annullando l’atto impositivo. 4. Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi di impugnazione. Resiste mediante ampio controricorso la società. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, in cui è incorsa la CTR per aver erroneamente ritenuto che il mancato rispetto del termine di sessanta giorni tra la notificazione del PVC, avvenuta il 29.11.2012, e la notifica dell’atto impositivo, sopravvenuta il 21.12.2012, non fosse giustificata. 2. Mediante il secondo motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 4, del Dpr n. 600 del 1973, per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che non sussistessero i “nuovi elementi” che giustificavano l’emissione dell’avviso di accertamento integrativo. 3. Tanto premesso deve darsi conto che, in controricorso, la società afferma l’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia per non aver tenuto conto di una delle ragioni della decisione, il rigetto nel merito della pretesa impositiva da parte della CTR. Per la verità la CTR si limita a riportare le ragioni sul cui fondamento l’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto la non imponibilità delle royalties negli originari avvisi di accertamento. Poi conclude: “le due eccezioni preliminari … risultano sufficienti a decretare l’integrale accoglimento dell’appello … mentre le altre questioni trattate dalle parti, vengono assorbite da quelle preliminari” (sent. CTR, p. 4). Emerge quindi evidente l’intento del giudice dell’appello di non pronunciare nel merito. Può quindi procedersi all’analisi dei motivi di ricorso proposti dall’Amministrazione finanziaria. 4. Mediante il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per non aver ritenuto giustificata la notificazione dell’avviso di accertamento integrativo, per cui è causa, prima del compimento dei sessanta giorni dalla notificazione del PVC. 4.1. Scrive la ricorrente Agenzia delle Entrate che “ai sensi dell’art. 43 del Dpr n. 600 del 1973, l’accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, a pena di decadenza, doveva essere notificato entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Poiché l’atto istruttorio [PVC, ndr ], che costituisce il fondamento dell’accertamento impugnato, è stato notificato in data 29 novembre 2012, è palese che l’Ufficio non avrebbe potuto attendere il decorso del termine di sessanta giorni, previsto dall’articolo 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 …” (ric., p. 18). L’unica ragione giustificativa del mancato rispetto del termine, addotta dall’Amministrazione finanziaria, consiste quindi nell’imminenza della decadenza dall’esercizio del potere impositivo. 4.2. In materia questa Corte regolatrice ha da tempo affermato il condivisibile orientamento giurisprudenziale, ormai consolidatosi, secondo cui “in tema di diritti del contribuente, la sola imminente scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa non integra una ragione di urgenza valida ai fini dell'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, st. contr., previsto a seguito della proposizione dell'accertamento con adesione da parte del contribuente, spettando piuttosto all'Amministrazione offrire come giustificazione dell'urgenza la prova, sulla base di fatti concreti e precisi, che l'emissione dell'avviso in prossimità del maturare dei termini decadenziali sia dipesa da fattori ad essa non imputabili che hanno inciso al punto da rendere comunque necessaria l'attivazione dell'accertamento, pena la dissoluzione della finalità di recupero delle imposte non versate”, Cass. sez. V, 23.7.2020, n. 15755; non essendosi recentemente mancato di specificare che “in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa; poiché la disposizione legislativa ha come destinataria l'amministrazione finanziaria nel suo complesso, intesa come ente impositore, l'agenzia fiscale è comunque responsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, in quanto organo ispettivo collaterale”, Cass. sez. V, 6.4.2022, n. 11110. Il primo motivo di ricorso risulta quindi infondato, e deve essere respinto. 5. Per effetto del rigetto del primo motivo di impugnazione, e pertanto della definitivamente accertata nullità dell’atto impositivo, conseguendone l’impossibilità per la ricorrente Agenzia delle Enrate di poter risultare vincitrice nel giudizio, deve essere dichiarata la conseguente inammissibilità del secondo mezzo di impugnazione proposto dall’Ente impositore. 6. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della causa. 6.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (c.d. doppio contributo). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso introdotto dall’ Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in compless