Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 05333/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; lette le memorie difensive depositate dall'[OSCURATO:PERSONA] e dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, riproponendo questioni di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (correttamente operatq, dai giudici di merito sulla base di un'interpretazione non censurabile delle intercettazioni telefoniche), peraltro ricondotto nell'ambito dell'ipotesi lieve; in merito al trattamento sanzionatorio e all'esclusione delle generiche, la valutazione discrezionale è stata correttamente motivata, anche in considerazione della reiterazione della condotta; infine, la sospensione condizionale non risulta esser stata espressamente richiesta; ritenuto che il primo e secondo motivo formulato da [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello ampiamente motivato in ordine alle ragioni ostative al riconoscimento dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 e all'intrinseca gravità del fatto, incompatibile con il riconoscimento delle generiche; in ordine agli aumenti a titolo di continuazione, la differenziazione della pena e il riferimento alla gravità dei fatti, oltre all'entità minima degli aumenti, escludono il dedotto vizio di motivazione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; lette le memorie difensive depositate dall'[OSCURATO:PERSONA] e dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, riproponendo questioni di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (correttamente operatq, dai giudici di merito sulla base di un'interpretazione non censurabile delle intercettazioni telefoniche), peraltro ricondotto nell'ambito dell'ipotesi lieve; in merito al trattamento sanzionatorio e all'esclusione delle generiche, la valutazione discrezionale è stata correttamente motivata, anche in considerazione della reiterazione della condotta; infine, la sospensione condizionale non risulta esser stata espressamente richiesta; ritenuto che il primo e secondo motivo formulato da [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello ampiamente motivato in ordine alle ragioni ostative al riconoscimento dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 e all'intrinseca gravità del fatto, incompatibile con il riconoscimento delle generiche; in ordine agli aumenti a titolo di continuazione, la differenziazione della pena e il riferimento alla gravità dei fatti, oltre all'entità minima degli aumenti, escludono il dedotto vizio di motivazione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05333/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris