CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 21221/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 18531 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elett. domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro- tempore rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] R ENZI, elett. domiciliat o in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 3696del 5 novembre 2019 resa dalla Corte di Appello di ROMA, RGN 34/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23 luglio 2024 I