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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04284/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 3309/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al ricorso - ricorrent e - e contro [OSCURATO:PERSONA] - intimat o – e contro [OSCURATO:PERSONA]s.p.a., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] d’Arezzo n. 3 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso N. 3309/23R.G. - controricorrente – avverso la sentenza n. 1210/2022 del la Corte d’appello dell’Aquila , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija ; rilevato che - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza del la Corte d’appello dell’Aquila indicata in epigrafe, che – accogliendo l’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano del 10.12.2018 – condannò il contumace [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 105.003,00 oltre accessori al Bernardi, e condannò quest’ultimo a restituire a [OSCURATO:PERSONA] quanto ottenuto in forza della sentenza di primo grado, ossia € 117.063,80 oltre accessori; - ha svolto difese, con controricorso, soltanto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha pure depositato memoria; -ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale: considerato che -non vi è prova che la notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si sia perfezionata, non essendo stata depositata la cartolina postale di ricevimento; -dunque, la notifica del ricorso, nei confronti del predetto, è da considerare non perfezionata, sicché occorre ordinare la rinnovazione dell’incombente, in alternativa alla produzione, nel medesimo termine assegnando di cui in N. 3309/23R.G. dispositivo,della cartolina, se esistente, a comprova del perfezionamento della precedente od originaria notifica; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando a parte ricorrente di procedere alla rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, in alternativa alla produzione, nello stesso termine, della cartolina postale di ricevimento della prima notifica al medesimo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 3309/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al ricorso - ricorrent e - e contro [OSCURATO:PERSONA] - intimat o – e contro [OSCURATO:PERSONA]s.p.a., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] d’Arezzo n. 3 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso N. 3309/23R.G. - controricorrente – avverso la sentenza n. 1210/2022 del la Corte d’appello dell’Aquila , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija ; rilevato che - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza del la Corte d’appello dell’Aquila indicata in epigrafe, che – accogliendo l’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano del 10.12.2018 – condannò il contumace [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 105.003,00 oltre accessori al Bernardi, e condannò quest’ultimo a restituire a [OSCURATO:PERSONA] quanto ottenuto in forza della sentenza di primo grado, ossia € 117.063,80 oltre accessori; - ha svolto difese, con controricorso, soltanto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha pure depositato memoria; -ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale: considerato che -non vi è prova che la notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si sia perfezionata, non essendo stata depositata la cartolina postale di ricevimento; -dunque, la notifica del ricorso, nei confronti del predetto, è da considerare non perfezionata, sicché occorre ordinare la rinnovazione dell’incombente, in alternativa alla produzione, nel medesimo termine assegnando di cui in N. 3309/23R.G. dispositivo,della cartolina, se esistente, a comprova del perfezionamento della precedente od originaria notifica; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando a parte ricorrente di procedere alla rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, in alternativa alla produzione, nello stesso termine, della cartolina postale di ricevimento della prima notifica al medesimo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
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