CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2024
Cassazione n. 37807/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce l'abrogazione del reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, ad opera dell'art. 1 comma 318 della Legge di Bilancio 2023, con decorrenza dal 01/01/2024, è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 - 01 e successive conformi) Ritenuto che la censura sul vizio di motivazione postaN'base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 7 cit. è manifestamente infondata avendo, i giudici del merito, con doppio conforme accertamento, argomentato che l'imputato aveva sottoscritto il modulo autocertificando falsamente di non essere stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. Considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta l'erronea applicazione dell'art. 133 cod.pen. è generico e manifestamente infondato. La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi (cfr. 3, gravità del fatto e precedenti penali). Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Rilevato c pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore I