CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 16557/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' RAFFAELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del trasmesse dal PG, dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha rigettato l'impugnazione proposta avverso il provvedimento emesso in data 2 luglio 2021 con cui il tribunale di Taranto aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di rivalutazione della attuale pericolosità sociale del ricorrente, detenuto dal 1996 al 8 giugno 2021, atteso che il destinatario di misura di prevenzione personale (decreto del 3 febbraio 1998) era già stato sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, per anni tre, con provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] in data 12 maggio 2021. La Corte ha inteso valorizzare il chiaro significato evincibile dal testo normativo che regola la materia (art. 13 d.l.vo. 6 settembre 2011 n. 159). Tale disposizione prevede che quando è applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata durante la sua esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale, della quale se applicata cessano gli effetti. In questo senso, del resto, volge anche la giurisprudenza di legittimità più recente (Sez. 1, n. 20960, del 11/3/2021, n.m.; Sez. 5, n. 39534 del 03/02/2017, Tumminia, Rv. 270900 «Ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non è applicabile la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel caso in cui sia già in atto una misurai di sicurezza, essendo limitata la loro compatibilità applicativa all'ipotesi in cui la seconda sia eseguita successivamente alla prima»). Consegue, che non potendo disporsi nell'immediato, o in tempi ragionevolmente prossimi, l'esecuzione della misura di prevenzione, l'odierno scrutinio sulla pericolosità si rivelerebbe comunque inattuale al momento della successiva esecuzione. 2. Ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione il difensore del Dicé, articolando unico motivo di critica del provvedimento di secondo grado, per violazione della legge penale e di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen., 13, 14 comma 2 ter del D. L.vo n. 159 del 2011), attesa la motivazione solo apparente circa la mancata valutazione di attualità della pericolosità sociale apprezzata nel 1996, in ragione della incompatibilità tra esecuzione della misura di sicurezza e sopravvenuta eseguibilità della misura di prevenzione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, in data 1 febbraio 2022, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 4. Il motivo di ricorso è inammissibile, giacché, fuori da ogni prospettabile ipotesi di motivazione apparente, che invece è più che congrua rispetto ai temi prospettati con l'atto di impugnazione, al di là della rubrica, non prospetta una chiara violazione di legge (unico vizio deducibile in sede di legittimità con i ricorsi in materia di applicazione delle misure di prevenzione: Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. U, n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246) e si risolve nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni della pretesa illegittimità di tale decisione, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. 4.1. La Corte territoriale ha infatti valorizzato il chiaro testo normativo (art. 13 dl.vo cit.) che disciplina le ipotesi di concorrente applicabilità delle differenti misure (di sicurezza e di prevenzione). Tale disposizione è peraltro perfettamente amalgamata con il comma 2 ter del successivo articolo 14, che disciplina l'ipotesi di rivalutazione necessaria della pericolosità in caso di iato rilevante tra decisione ed esecuzione in materia di prevenzione. Appare pertanto del tutto ragionevole, oltre che aderente alla disposizione normativa, attendere l'epilogo della misura di sicurezza già in corso di applicazione (ove peraltro si rende necessaria una prima valutazione sulla attualità della pericolosità sociale) prima di procedere alla necessaria rivalutazione della pericolosità in chiave prognostica rispetto alla misura di prevenzione da porre in esecuzione. I motivi di ricorso che tali argomentazioni (esistenti e non meramente apparenti) non condividono e con le quali neppure si confrontano sono pertanto inammissibili. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente M S imo Per