CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16745/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 34096/25 Ritenuto che le deduzioni sviluppate in punto di trattamento sanzionatorio e di esclusione della recidiva concernendo apprezzamenti riservati al merito sono inammissibili atteso che la Corte di appello di Lecce ha dato atto di avere valutato come determinante la gravità del fatto in rapporto ai precedenti penali, così da rendere generica la doglianza della ricorrente, considerata anche la disposta applicazione delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti sulla base di apprezzamenti in fatto non censurabili in questa sede; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P P.Q.MIl Consiglier stensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2