CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 13052/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 9849-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso SI.NA.DI., rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERODELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 1163/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 21/10/2015 R.G.N. 400/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. / R.G. 9849/2016 Premesso che 1. Con sentenza n. 1163/2015, pubblicata il 21 ottobre 2015, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato le domande di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, volte ad ottenere il rimborso della trattenuta previdenziale obbligatoria del 2,5% sull'80% della retribuzione prevista dall'art. 11 della I. n. 152/1968 e dall'art. 37 d.P.R. n. 1032/1973, che assumevano essere stata illegittimamente operata dal datore di lavoro. 1.1. La Corte di appello ha rilevato a sostegno della propria decisione che per la categoria di lavoratori, alla quale appartenevano gli attori, tutti assunti in epoca successiva al 31 dicembre 2000, le fonti regolatrici (art. 2, commi 5, 6 e 7, I. n. 335/1995; art. 26, comma 19, I. n. 448/1998; art. 6 A.C.N. del 29 luglio 1999; art. 1, commi 2, 3 e 4, D.P.C.M. 20 dicembre 1999) avevano disposto la soppressione della trattenuta del 2,5% e nel contempo introdotto un meccanismo contabile (basato non già su di una trattenuta, bensì sulla riduzione della retribuzione lorda accompagnata da misure di recupero) tale da garantire l'invarianza della retribuzione netta e di quella utile a fini previdenziali. 1.2. Ha, quindi, rilevato che tale regime era legittimo in quanto, per i lavoratori assunti in epoca successiva al 31 dicembre 2000, non aveva comportato una modifica peggiorativa del trattamento goduto e tantomeno una riduzione della retribuzione; che era legittimo anche per coloro che avevano preferito transitare nel regime di T.F.R., trattandosi di scelta volontaria; che, inoltre, il predetto meccanismo di calcolo era stato ritenuto legittimo dalla Corte cost. con sentenza n. 244/2014; che del resto, ove non operasse l'invarianza della retribuzione complessiva netta, alla quale il meccanismo contabile è finalizzato, si avrebbe una sostanziale disparità di trattamento retributivo tra i dipendenti pubblici rimasti con il T.F.S. in contrasto con il principio di uniformità del trattamento retributivo. 1.3. Ha osservato, infine, che gli attori non potevano dolersi della disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti privati in quanto la contrattualizzazione dell'impiego pubblico aveva costituito solo un avvicinamento tra le discipline rimaste sotto molti profili distinte. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e gli altri cinque dipendenti in epigrafe indicati, affidandosi a quattro motivi. 3. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno depositato atto di costituzione. Rilevato che 4. Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ.: lamentano che la Corte avesse erroneamente respinto l'eccezione di inammissibilità del gravame da loro sollevata sul rilievo che solo e per la prima volta nel ricorso in appello i Ministeri avevano dedotto l'erronea interpretazione della normativa applicabile mentre nella memoria difensiva depositata in primo grado avevano eccepito unicamente l'estinzione del giudizio. 5. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ. per avere la Corte di appello ritenuto che la trattenuta non fosse stata operata, in quanto espressamente esclusa dalla disciplina che regolava i rapporti dedotti in giudizio, con ciò, tuttavia, ignorando la documentazione prodotta dai ricorrenti e, in particolare, le distinte delle competenze mensili, dalle quali risultava invece che la trattenuta era stata applicata (come, d'altra parte, neppure contestato dalle Amministrazioni), e incorrendo nella grave anomalia motivazionale di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o in una motivazione "perplessa" e obiettivamente incomprensibile. 6. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 cod. civ., dell'art. 1, comma 3, D.P.C.M. 20 dicembre 1999, dell'[OSCURATO:PERSONA] sottoscritto in data 29 luglio 1999 dall'A.R.A.N. e dalle [OSCURATO:PERSONA], dell'art. 2, comma 5, I. 8 agosto 1995, n. 335, dell'art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 35 e 36 Cost. e del divieto di reformatio in pejus del trattamento economico: i ricorrenti lamentano la illegittimità delle disposizioni di legge, regolamentari e negoziali richiamate dalla Corte di appello, in quanto mentre, per i dipendenti assunti in data anteriore all'i gennaio 2001, la trattenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione lorda rappresenta la quota di trattamento di fine servizio a carico del dipendente che, sommata alla percentuale del 6,9% a carico dell'Amministrazione, gli sarà restituita all'atto del collocamento a riposo, per i dipendenti (come i ricorrenti) assunti dopo il 31/12/2000 la trattenuta in questione viene illegittimamente sottratta dalla retribuzione tabellare lorda e mai più agli stessi restituita. 7. Con il quarto viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e richiesta la disapplicazione dell'art. 6, comma 2, [OSCURATO:PERSONA] del 29 luglio 1999, nonché dell'art. 1, comma 3, D.P.C.M. 20 dicembre 1999 in relazione agli artt. 1218, 2103 e 2120 cod. civ. e per violazione degli artt. 36 Cost. e 45 del d.lgs. n. 165/2001, per avere la Corte di appello omesso di pronunciare sul motivo di appello (incidentale) con il quale era stata rilevata la nullità delle disposizioni citate dell'[OSCURATO:PERSONA] e del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 per violazione di norme imperative e, in particolare, per violazione del principio di adeguatezza della retribuzione in rapporto alla quantità e qualità del lavoro prestato e di pari trattamento con i lavoratori del settore privato.._n Ritenuto che 8. Il primo motivo è infondato. 8.1. Si deve ribadire che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a fondamento della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti. 8.2. E' stato invero più volte affermato che "In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio iura novít curia, di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra- petizione, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato" (Cass. n. 5832/2021, fra altre conformi). 8.3. Correttamente quindi la Corte di appello ha sottoposto al proprio vaglio l'esattezza della soluzione adottata dal giudice di primo grado, di ciò investita dall'appello dei Ministeri che la contestavano, senza che tale facoltà fosse preclusa agli stessi dalle difese in diritto assunte in primo grado. 9. Il secondo motivo è infondato. 9.1. La "perplessità" di una motivazione deve, infatti, essere intesa come svolgimento di ragioni che non consentono di determinare con sufficiente chiarezza quale fra le tesi prospettate e considerate abbia il giudice accolto e posto a base della sua decisione (in tal senso già Cass. n. 1392/1969, oltre alle molte successive conformi), mentre nella specie è del tutto chiaro quale sia il ragionamento seguito dalla Corte territoriale sulla scorta di una puntuale ricostruzione delle fonti regolatrici e di un'articolata valutazione di legittimità del nuovo regime retributivo per i pubblici dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2000. 10. Quanto agli altri due motivi, si rileva che la problematica, che con essi viene posta, è già stata esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 213 del 22 novembre 2018, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, della I. 23 dicembre 1998, n. 448, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare il passaggio dei lavoratori alle dipendenze della P.A. dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto, ha demandato a un D.P.C.M. il compito di definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto.10.1. La Corte costituzionale ha rilevato che il principio dell'invarianza della retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, mira proprio a garantire la parità di trattamento, nell'ambito di un disegno graduale di armonizzazione, e non contrasta, pertanto, con il principio di eguaglianza, né determina la violazione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità dei lavoro prestato, in ragione del trattamento complessivo previsto e non già della ponderazione di una sua singola componente. 11. Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto, senza pronuncia di condanna alle spese, stante l'assenza sostanziale di attività difensiva da parte dei Ministeri. 12. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, I. n. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez. U n. 4315/2020). P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 28 ottobre 2021. Il Presidente "t Giovanni R (dott. [OSCURATO:PERSONA]) e)/44