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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2025

Cassazione n. 30936/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3383/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in L ecce , via M onte S an M ichele n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di LECCE n. 53/2025 , depositata il 09/01/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 53/2025 il T ribunale di Lecce , pronunciando sulla domanda di pagamento dei corrispettivi del subappalto concluso in data 12.5.2021 per la realizzazione di una cabina elettricain località Presicce, ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Roma in virtù della clausola di deroga contenuta nella scrittura, respingendo le tesi dell’opp o sta, secondo cui i corrispettivi riguardavano lavori eseguiti prima della stipul a del subappalto e ricadevano nella clausola di deroga della competenza territoriale contenuta in un precedente accordo di partenariato che prevedeva il foro convenzionale esclusivo del tribunale adito.

Per la cassazione della pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per regolamento di competenza affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Il Pubblico Ministero, in persona del la [OSCURATO:PERSONA] Dell’erba ha concluso, chiedendo di accogliere il ricorso e di dichiarare la competenza del Tribunale di Lecce.

2. Con l’unico motivo di ricorso si assume che le parti avevano concluso un precedente accordo di partenariato destinato a disciplinare la molteplicità di rapporti intercorsi tra le parti, atto che conteneva una clausola di elezione del Tribunale di Lecce quale foro convenzionale esclusivo per tutte le controversie insorte tra le parti e che ricomprendeva anche il credito azionato con il ricorso monitorio, poiché i lavori di cui era stato chiesto il pagamento erano stati eseguiti prima della realizzazione della cabina in Prisecce, non potendo operare la clausola di deroga della competenza territoriale contenuta nel contratto di subappalto.

Le attività svolte consistevano nell'esecuzione di lavori preparatori che occorreva necessariamente compiere prima dell'avvio della realizzazione della cabina e che erano state eseguite dal 4 marzo al 20 aprile 2022 , opere per le quali la ricorrente aveva emesso fattura direttamente alla [OSCURATO:PERSONA] per i lavori effettuati nella suddetta fase preliminare.

La ricorrente sostiene che il subappalto era stato attuato solo dal 21.6.2022,dopo l’inserimento dei dati del personale e dei mezzi nel portale telematico di [OSCURATO:SOCIETA] e dalla fitta corrispondenza intercorsa fino al maggio 2022 tra le parti e l a T ecnoproject s.r.l., società incaricata dall’Enel per la verifica degli standarddi sicurezza sui cantieri, che aveva bloccato l’avvio dei lavori per carenza della necessaria documentazione.

Il ricorso è infondato.

Le parti avevano perfezionato, nel maggio 2021, un contratto di Business partnership volto a regolare i rappo r ti futuri in prevision e dell’affidamento di lavori da parte di [OSCURATO:SOCIETA].,atto che conteneva una clausola di elezione del foro esclusivo, individuato nel Tribunale di Lecce.

Nel successivo ottobre 2021 hanno poi concluso un contratto di subappalto avente ad oggetto la realizzazione di una cabina elettrica in Prisecce, già oggetto dell’appalto n.

JA10082104 tra E - [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., indicando il tribunale di Roma come foro convenzionale esclusivo.

La domanda di pagamento del corrispettivo dei lavori è stata introdotta – in fase monitoria – con esclusivo riferimento ai lavori di cui al predetto subappalto.

Nel ricorso per decreto ingiuntivo si legge che la ricorrente aveva “svolto lavori presso il Cantiere di Presicce per la costruzione di nuova [OSCURATO:PERSONA] di cui al contratto JA10082104 tra E - [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e che , in virtù della attività resa la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era , pertanto, creditrice della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. della somma di € 116.225,53 , oltre interessi moratori di cui al D.L. 9 ottobre 2002 n. 231, giuste fatture emesse ed accettate nn. 136, 137, 138, 139, 142 e 143 del23/ 10/2023, già al netto degli importi di cui alle note credito nn. 16, 17, 18, 19,22 e 23 del 14/ 12/2023”.

Anche nelle fatture depositate in fase monitoria è menzionato l’appalto tra E - [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , cui fa riferimento il subappalto stipul a to nell’ottobre 2021 , prima dell’avviodei lavori.

Il complesso delle descritte evidenze documentali conduce a ritenere operante il foro esclusivo di cui alla clausola di deroga contenuta nel subappalto.

Non si rivela decisivo che, come si legge a pag. 9 del ricorso, il rapporto abbia avuto effettiva esecuzion e solo dal 21.6.2022, poiché, a tale data era già stato stipulato il contratto concluso nell’ottobre 2021, né che i lavori riguardassero attività preliminari, essendo comunque funzionali e strettamente collegati all’oggetto del suddetto subappalto.

Anche le interlocuzioni riguardanti il rispetto d egli standard s di sicurezza dei lavori sono relative ad una fase successiva alla costituzione del subappaltoformalizzato nell’ottobre 2021.

Appare poi del tutto logico che le parti abbiano inteso prevedere per tutte le controversie, anche se relative ad una frazione dei lavori (quelli che la ricorrente ritiene meramente preparatori), il medesimo foro esclusivo operante per il subappalto e per l’appalto principale, considerato che anche il contratto tra E-[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. indicava il tribunale di Roma come foro convenzionale esclusivo.

Va, dunque, dichiarata la competenza del tribunale di Roma in virtù della clausola di elezionedel foro esclusivo contenuta nel contratto di subappalto.

Le spese seguono la soccombenza.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M rigetta il ricorso, dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Roma, con concessione del termine di legge per l’eventuale riassunzione, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 3000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3383/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in L ecce , via M onte S an M ichele n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di LECCE n. 53/2025 , depositata il 09/01/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 53/2025 il T ribunale di Lecce , pronunciando sulla domanda di pagamento dei corrispettivi del subappalto concluso in data 12.5.2021 per la realizzazione di una cabina elettricain località Presicce, ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Roma in virtù della clausola di deroga contenuta nella scrittura, respingendo le tesi dell’opp o sta, secondo cui i corrispettivi riguardavano lavori eseguiti prima della stipul a del subappalto e ricadevano nella clausola di deroga della competenza territoriale contenuta in un precedente accordo di partenariato che prevedeva il foro convenzionale esclusivo del tribunale adito. Per la cassazione della pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per regolamento di competenza affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Il Pubblico Ministero, in persona del la [OSCURATO:PERSONA] Dell’erba ha concluso, chiedendo di accogliere il ricorso e di dichiarare la competenza del Tribunale di Lecce. 2. Con l’unico motivo di ricorso si assume che le parti avevano concluso un precedente accordo di partenariato destinato a disciplinare la molteplicità di rapporti intercorsi tra le parti, atto che conteneva una clausola di elezione del Tribunale di Lecce quale foro convenzionale esclusivo per tutte le controversie insorte tra le parti e che ricomprendeva anche il credito azionato con il ricorso monitorio, poiché i lavori di cui era stato chiesto il pagamento erano stati eseguiti prima della realizzazione della cabina in Prisecce, non potendo operare la clausola di deroga della competenza territoriale contenuta nel contratto di subappalto. Le attività svolte consistevano nell'esecuzione di lavori preparatori che occorreva necessariamente compiere prima dell'avvio della realizzazione della cabina e che erano state eseguite dal 4 marzo al 20 aprile 2022 , opere per le quali la ricorrente aveva emesso fattura direttamente alla [OSCURATO:PERSONA] per i lavori effettuati nella suddetta fase preliminare. La ricorrente sostiene che il subappalto era stato attuato solo dal 21.6.2022,dopo l’inserimento dei dati del personale e dei mezzi nel portale telematico di [OSCURATO:SOCIETA] e dalla fitta corrispondenza intercorsa fino al maggio 2022 tra le parti e l a T ecnoproject s.r.l., società incaricata dall’Enel per la verifica degli standarddi sicurezza sui cantieri, che aveva bloccato l’avvio dei lavori per carenza della necessaria documentazione. Il ricorso è infondato. Le parti avevano perfezionato, nel maggio 2021, un contratto di Business partnership volto a regolare i rappo r ti futuri in prevision e dell’affidamento di lavori da parte di [OSCURATO:SOCIETA].,atto che conteneva una clausola di elezione del foro esclusivo, individuato nel Tribunale di Lecce. Nel successivo ottobre 2021 hanno poi concluso un contratto di subappalto avente ad oggetto la realizzazione di una cabina elettrica in Prisecce, già oggetto dell’appalto n. JA10082104 tra E - [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., indicando il tribunale di Roma come foro convenzionale esclusivo. La domanda di pagamento del corrispettivo dei lavori è stata introdotta – in fase monitoria – con esclusivo riferimento ai lavori di cui al predetto subappalto. Nel ricorso per decreto ingiuntivo si legge che la ricorrente aveva “svolto lavori presso il Cantiere di Presicce per la costruzione di nuova [OSCURATO:PERSONA] di cui al contratto JA10082104 tra E - [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e che , in virtù della attività resa la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era , pertanto, creditrice della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. della somma di € 116.225,53 , oltre interessi moratori di cui al D.L. 9 ottobre 2002 n. 231, giuste fatture emesse ed accettate nn. 136, 137, 138, 139, 142 e 143 del23/ 10/2023, già al netto degli importi di cui alle note credito nn. 16, 17, 18, 19,22 e 23 del 14/ 12/2023”. Anche nelle fatture depositate in fase monitoria è menzionato l’appalto tra E - [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , cui fa riferimento il subappalto stipul a to nell’ottobre 2021 , prima dell’avviodei lavori. Il complesso delle descritte evidenze documentali conduce a ritenere operante il foro esclusivo di cui alla clausola di deroga contenuta nel subappalto. Non si rivela decisivo che, come si legge a pag. 9 del ricorso, il rapporto abbia avuto effettiva esecuzion e solo dal 21.6.2022, poiché, a tale data era già stato stipulato il contratto concluso nell’ottobre 2021, né che i lavori riguardassero attività preliminari, essendo comunque funzionali e strettamente collegati all’oggetto del suddetto subappalto. Anche le interlocuzioni riguardanti il rispetto d egli standard s di sicurezza dei lavori sono relative ad una fase successiva alla costituzione del subappaltoformalizzato nell’ottobre 2021. Appare poi del tutto logico che le parti abbiano inteso prevedere per tutte le controversie, anche se relative ad una frazione dei lavori (quelli che la ricorrente ritiene meramente preparatori), il medesimo foro esclusivo operante per il subappalto e per l’appalto principale, considerato che anche il contratto tra E-[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. indicava il tribunale di Roma come foro convenzionale esclusivo. Va, dunque, dichiarata la competenza del tribunale di Roma in virtù della clausola di elezionedel foro esclusivo contenuta nel contratto di subappalto. Le spese seguono la soccombenza. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso, dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Roma, con concessione del termine di legge per l’eventuale riassunzione, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 3000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
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