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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 1983

Cassazione n. 36256/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/06/1983 avverso l'ordinanza del 19/09/2022 del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto, ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Palmi in data 8 giugno 2022 con la quale era stata rigettata la sua richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio (dove si trovava agli arresti domiciliari) per svolgere attività lavorativa.

2. Avverso la predetta ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], insistendo per l'annullamento della stessa per vizio di motivazione con particolare riferimento al concettc di indigenza.

3. Alla udienza in camera di consiglio le parti hanno concluso nei termini sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della espressa rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente in quanto nelle more scarcerato, come indicato nella istanza in data 16 giugno 2023 sottoscritta dal medesimo.

2. Alla declaratoria d'inammissibilità non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e pertanto esso non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/06/1983 avverso l'ordinanza del 19/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto, ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Palmi in data 8 giugno 2022 con la quale era stata rigettata la sua richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio (dove si trovava agli arresti domiciliari) per svolgere attività lavorativa. 2. Avverso la predetta ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], insistendo per l'annullamento della stessa per vizio di motivazione con particolare riferimento al concettc di indigenza. 3. Alla udienza in camera di consiglio le parti hanno concluso nei termini sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della espressa rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente in quanto nelle more scarcerato, come indicato nella istanza in data 16 giugno 2023 sottoscritta dal medesimo. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e pertanto esso non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 36256/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris