CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37717/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore Il difensore presente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato, condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art 495 cp, accertato per due volte nel corso del 2013. 1.Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, articolando un solo motivo col quale ha lamentato la manifesta illogicità di motivazione. La difesa, dopo aver riportato il contenuto della pronunzia di appello nella parte di interesse, ha sottolineato che soltanto con l'arresto di Novembre 2014 si era giunti al riconoscimento che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è una persona diversa da [OSCURATO:PERSONA], titolare della carta di identità contraffatta ed esibita il 30.8.2013 ed il 1.10.2013 nel corso di controlli operati dalla Polizia giudiziaria. Illogica sarebbe la giustificazione data dai Giudici di merito nel far retroagire di oltre un anno gli effetti dell'accertamento del Novembre 2014. Il ricorrente deduce che sarebbe inverosimile che nel lungo lasso temporale intercorrente tra l'arresto ed i due controlli precedenti nessuno si sia accorto della falsa identità, tanto più che si era accertato che il falso [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato in Turchia per traffico internazionale di droghe. Sostiene la difesa che si potrebbe razionalmente ipotizzare che la persona con la quale Cassano era stato arrestato, [OSCURATO:PERSONA], fosse stato in possesso del medesimo documento di identità ma che ad usarlo non fosse l'imputato. A seguito di istanza per la trattazione orale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dr [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per i rigetto ed il difensore presente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.In linea generale va osservato che il ricorso è inammissibile, in quanto meramente reiterativo delle doglianze già esaminate e correttamente disattese dalla Corte di merito con argomentazionOn nulla illogica. Deve, inoltre, aggiungersi che la difesa prospetta la violazione dell'alt 192/2 cpp, lamentando vizi di motivazione illogica. Va, allora, ricordato il più che solido orientamento di questa Corte regolatrice nella sua massima espressione, per il quale è inammissibile il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. peri., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lel:tera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. (Sez. U , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 Ud. (dep. 23/10/2020 Rv. 280027. ,// 2. Le precedenti considerazioni ed i richiami di giurisprudenza sarebbero sufficienti a segnare l'epilogo di inammissibilità dell'impugnazione e tuttavia, per desiderio di completezza, va annotato che il percorso logico argomentativo seguito dal Giudice di appello in nulla presenta le solo ipotizzate aporie giustificative. Infatti, la Corte territoriale ha osservato che la carta di identità pacificamente falsa della quale l'imputato era stato trovato in possesso nel Novembre 2014, quando era stato arrestato, era stata adoperata in occasione dei due controlli della persona che la possedeva, risalenti al 2013 - ai quali si riferiscono le attuali imputazioni - e che in entrambe le precedenti occasioni il sedicente [OSCURATO:PERSONA], del quale era esibita la carta di identità, era in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], come pure al momento dell'arresto, ed, infine, che a casa di quest'ultimo erano trovati effetti personali deli'attuale imputato. La Corte bolognese ne ha razionalmente desunto che l'odierno ricorrente da tempo era in possesso della carta di identità falsificata recante la sua fotografia, e che il documento gli era servito per circolare con una falsa identità, essendo evaso dal carcere di [OSCURATO:PERSONA] nel Marzo 2013; a completamento della congrua argomentazione il Giudice di appello ha soggiunto che il vero [OSCURATO:PERSONA] mai era stato in [OSCURATO:PERSONA] tra Agosto ed Ottobre 2013, come da accertamenti eseguiti dalla Polizia giudiziaria. A fronte di tale adeguata giustificazione della decisione la difesa si limita inammissibilmente a prospettare una versione della vicenda fattuale alternativa rispetto a quella accolta dai Giudici del merito, oltre che congetturale ed in sé inverosimile. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944;in senso conforme : Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 23.