CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21653/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, rigettando il ricorso per riesame, ha confermato l'ordinanza con la quale nei confronti dell'indagato è stata disposta la misura cautelare degli arresti donniciliari, in ordine al reato di corruzione, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], pubblico funzionario in servizio presso la Prefettura di Napoli. L'ordinanza ha ricostruito il contesto nel quale sarebbero maturata la condotta di Della Vecchia, evidenziando l'emersione di una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti di corruzione, falso ed accesso abusivo a sistema informatico, la cui attività si sostanziava nel far ottenere, dietro remunerazione, il provvedimento di abilitazione alla guida a soggetti nei cui confronti la patente era stata revocata o sospesa. In tale ambito, Della Vecchia avrebbe commesso plurime condotte corruttive, in qualità di titolare di un'autoscuola e, quindi, operando abitualmente nel disbrigo di pratiche inerenti il rilascio di patenti di guida. 2. Avverso la suddetta ordinanza, l'indagato ha formulato tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, evidenziando come l'ordinanza esordisce illustrando fatti non inerenti la posizione di Della Vecchia, per poi esaminare dati probatori privi di effettiva rilevanza. In particolare, si assume che le riprese video, data la scarsa qualità, non fornirebbero alcuna prova delle asserite dazioni di denaro in favore di Visone. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen., sostenendo che ove pure dovesse essere condannato, risulterebbe altamente probabile la concessione della sospensione condizionale della pena. A tale conclusione giunge sostenendo che nei suoi confronti sarebbe al più configurabile il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, commesso nei confronti di un incaricato di pubblico servizio, con la conseguente riduzione di pena prevista dall'art. 320 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo, infine, deduce la mancanza delle esigenze cautelari, sottolineando come non siano emersi rapporti diretti con gli altri presunti associati. Inoltre, si deduce anche la mancanza di motivazione in ordine alla possibilità di attuare le esigenze cautelari mediante l'applicazione di una misura meno afflittiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che il ricorrente non si confronta con l'analitica motivazione con la quale il Tribunale del riesame ha compiutamente dato conto degli elementi di prova dai quali ha desunto i gravi indizi di colpevolezza. In particolare, nell'ordinanza impugnata sono stati esaminati tutti gli episodi in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consegnato denaro a Visone, documentati mediante videoriprese ambientali dalla cui visione risulterebbe che le dazioni avvenivano mediante l'inserimento di una busta all'interno dello zaino del Visone, appositamente lasciato in posizione facilmente accessibile al [OSCURATO:PERSONA]. Né è fondato il dubbio sollevato dal ricorrente circa l'effettiva presenza di denaro all'interno delle buste, posto che - quanto meno in un'occasione - il Tribunale del riesame ha dato atto che il Visone, subito dopo la consegna, compiva il tipico gesto di contare il denaro. A tali elementi occorre aggiungere la natura dei rapporti esistenti tra Visone e [OSCURATO:PERSONA], chiaramente improntati ad una consolidata richiesta di informazioni ed all'adozione di provvedimenti amministrativi di favore. In tale contesto, infine, è del tutto irrilevante che non siano emersi contatti di [OSCURATO:PERSONA] con i restanti associati, posto che al ricorrente si contestano le sole corruzioni commesse in concorso con Visone. 3. Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la possibilità che, all'esito del giudizio, venga riconosciuta la sospensione condizionale della pena. Si tratta di una prospettazione errata in quanto presuppone la qualificabilità del fatto in termini di corruzione per l'esercizio della funzione. Invero, sulla base degli elementi emersi, i fatti risultano integrare il reato di corruzione propria, posto che la dazione di denaro si giustificava essenzialmente quale corrispettivo del compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio da parte del Visone. Ne consegue che la pena non pare, allo stato, contenibile nei limiti richiesti per la concessione della sospensione condizionale. 4. Con riguardo all'ultimo motivo di ricorso, relativo alla valutazione di adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari, deve tenersi conto della sopravvenuta modifica e sostituzione della misura custodiale con quella dell'obbligo di dimora (come risultante a seguito di verifica d'ufficio). A fronte di tale fatto sopravvenuto si determina la carenza di interesse ad impugnare, posto che il giudizio di adeguatezza non può essere svolto nei confronti di una misura non più in atto, salvo restando l'autonoma impugnabilità del provvedimento che ha applicato la misura meno afflittiva. 5. La sopravvenuta carenza di interesse, non comportando una valutazione sulla fondatezza dei motivi, non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali che si giustifica solo in applicazione del principio della soccombenza. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]