CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22045/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza del 16/09/2025 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso presentatonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; per l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato in relazione alla revoca della sospensione condizionaledella pena e per l’inammissibilità nel resto del ricorso presentato nell’interesse diCreo [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e qualesostituto processuale del codifensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, che haconcluso per l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 16 settembre 2025 la Corte di appello di L’Aquila ha - inparziale riforma della pronuncia del Tribunale di Teramo del 24 maggio 2024 -dichiarato non doversi procedere per essersi estinti per prescrizione i reati di cuiagli artt. 56, 640, comma 2, cod. pen. (capo 4) e agli artt. 479 cod. pen. (capo5), con conseguente rideterminazione della pena, nonché revocato la sospensionecondizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] – e, per il resto, confermato la decisionenella parte in cui aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena digiustizia per i reati di cui agli artt. 110, 479 cod. pen. (capi 6, 7, 8).1.1. Ai ricorrenti è contestato di avere [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolaredell’agenzia di pratiche automobilistiche abilitata come sportello telematicodell’Automobilista, e quindi di pubblico ufficiale, e [OSCURATO:PERSONA], quale extraneus, titolaredella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e collaboratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., attestato falsamente, nella carta di circolazione, in sede diimmatricolazione, la intervenuta vendita di tre autovetture a privati ad opera diuna società estera tedesca e non delle società ora richiamate.1.2. Avverso la decisione della Corte di appello hanno proposto ricorso gliimputati separatamente, con atti sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia,deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp.2. Ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge per omessadeclaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 6), 7), 8).A parere della difesa non è applicabile, nonostante la recente sentenza delleSezioni Unite, la disciplina introdotta dalla legge c.d. Orlando, che ha comportatola mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 6), 7),[OSCURATO:PERSONA] va dunque disposta la sospensione del processo in attesa delladecisione della Corte costituzionale a seguito della rimessione, da parte della Cortedi appello di Lecce, della questione alla Consulta in data 11 luglio 2025.2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena.La Corte territoriale, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, ha,in assenza di motivazione, disposto di ufficio la revoca della sospensionecondizionale della pena concessa all’imputato, violando il principio del divieto direformatio in peius.2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio dimotivazione, sotto il profilo del travisamento della prova, in relazione sia allamancata acquisizione della prova documentale sia alla rinuncia ai testimonidell’accusa.Si assume, in particolare, che l’affermazione di responsabilità in ordine alcapo 6) sia stata pronunciata in assenza della produzione della carta di circolazionee della documentazione relativa all’acquisto della vettura, con conseguente difettodi prova circa la falsità dell’atto e, dunque, dell’elemento soggettivo dei reaticontestati, non potendo il dolo generico essere desunto dalla mera ritenuta nonveridicità del contenuto dell’atto, in difetto di riscontri documentali.Con riguardo al capo 7), si deduce parimenti l’assenza di acquisizionidocumentali e si censura il fondamento probatorio della decisione, basatoesclusivamente su dichiarazioni de relato del teste Ricci in ordine a quanto appresodal teste Massaro, funzionario della Motorizzazione, a fronte dell’esistenza didocumentazione di segno contrario attestante l’operatività della società tedesca, ilcui rilievo risulterebbe ulteriormente rafforzato dalla rinuncia dell’accusaall’escussione dell’acquirente.Quanto, infine, al capo 8), si rappresenta che nessuna documentazione èstata acquisita e che l’acquirente ha dichiarato di non avere mai conosciuto [OSCURATO:PERSONA].2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge quantoalla qualifica di [OSCURATO:PERSONA] quale pubblico ufficiale.Pur essendo stati i titolari di STA riconosciuti dalla giurisprudenza qualipubblici ufficiali, tuttavia non tutte le attività dagli stessi compiute possonoconsiderarsi espressione della qualifica di pubblico ufficiale.La procedura di nazionalizzazione di un veicolo proveniente dall’estero non èequiparabile alla autenticazione delle firme di un atto di trasferimento dellaproprietà, perché non implica l’esercizio di poteri certificativi quanto alla veridicitàdelle dichiarazioni private, né l’esercizio di alcuna discrezionalità autoritativa.Il compito si esaurisce nella raccolta della documentazione, verifica della suacompletezza formale, inserimento dei dati nel sistema telematico e trasmissionedel fascicolo digitale al Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile.Il titolare di STA, dunque, non forma la carta di circolazione, ma si limita astamparla.3. Ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].3.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge per omessadeclaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 6), 7), 8).A parere della difesa non è applicabile, nonostante la recente sentenza delleSezioni Unite, la disciplina introdotta dalla legge c.d. Orlando, che ha comportatola mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 6), 7),[OSCURATO:PERSONA] va, dunque, disposta nuovamente la rimessione alle SezioniUnite di questa Corte per un riesame dell’orientamento consolidato.3.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto allaqualifica di [OSCURATO:PERSONA] quale pubblico ufficiale.Il motivo è sostanzialmente sovrapponibile al quarto motivo propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].3.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione, tradottosi intravisamento della prova per omissione in relazione ad un dato probatorio decisivoquanto al capo 6).La testimonianza di Tiberi, coniuge dell’acquirente Rastrelli, è stata del tuttotravisata, dal momento che le dichiarazioni dallo stesso rese risultanoperfettamente compatibili con la prova documentale.Tiberi ha chiarito di essersi rivolto a [OSCURATO:PERSONA] quale intermediario per l’acquistodi un’auto estera e di essersi recato con la documentazione successiva perl’immatricolazione. Conseguentemente, va esclusa qualsivoglia consapevolezza incapo a [OSCURATO:PERSONA] circa la fittizietà dell’acquisto volto a mascherare una venditanazionale.La testimonianza di Tiberi è stata completamente omessa e la decisione si èfondata sulle dichiarazioni del teste Ricci.3.4. Con il quarto motivo è stato dedotto vizio di motivazione, tradottosi intravisamento della prova per omissione in relazione ad un dato probatorio decisivoquanto ai capi 7) e 8), relativo alla prova documentale.Le anomalie della carta di circolazione riguardavano l’esistenza della partitaIVA e, come ha affermato il teste Ciraolo, non l’autenticità delle fatture.Siffatta affermazione non trova alcun riscontro nella documentazione fiscale,che non è stata mai acquisita.Sul capo 7), la Corte afferma la inconsapevolezza dell’acquirente [OSCURATO:PERSONA] averlo mai neanche sentito.3.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e viziodi motivazione quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo.L’imputata non ha mai predisposto o alterato la documentazione relativa allepratiche di immatricolazione, limitandosi a riceverla dai clienti.Gli elementi utilizzati dalla Corte territoriale a sostegno del dolo, quali ilrapporto professionale con il coimputato, lo spostamento dell’attività diimmatricolazione da Teramo a L’Aquila, i fatti contestati al capo 4, estinti perprescrizione, non sono sufficienti a delineare la sussistenza dell’elementosoggettivo.3.5. Con il sesto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.La sentenza, sul punto, è estremamente vaga e fornisce una motivazioneapparente che non tiene conto delle censure articolate nei motivi di appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito espresse.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, nel suo complesso, infondato.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Elio2.1. Il primo motivo, in relazione all’estinzione per prescrizione dei reati dicui ai capi 6), 7), 8), è manifestamente infondato.2.1.1. La questione proposta dal ricorrente attiene all’applicabilità al caso inesame della normativa della prescrizione come regolata dalla c.d. legge Orlando.Le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunziarsi sul punto, hannochiarito che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art.159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, legge 23 giugno 2017, n. 103, siapplica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effettiretroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre2021, n. 134, poi, mentre, per i reati commessi dall'1 gennaio 2020, si applica ladisciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del12/12/2024, dep. 2025, Pg c. Polichetti, Rv. 288175).Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, dunque, affermato chel’abrogazione non ha effetto retroattivo, cosicché resta fermo il regime disospensione introdotto dalla legge n. 103 del 2017 per tutti i reati commessi sottoil suo vigore.2.1.2. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 38, depositata in data 23marzo 2026, e, dunque, successivamente alla data di proposizione del ricorso, hadichiarato non fondate le relative questioni sollevate dalla Corte d’appello di Lecce,stabilendo che non è in contrasto con il principio di legalità, né con il principio diragionevolezza, l’interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione.Con la pronuncia n. 38, la Corte costituzionale ha escluso che la sentenzadelle Sezioni Unite abbia compiuto un’interpretazione incompatibile con la letteradella legge e, per tale ragione, in contrasto con il principio di legalità in materiapenale.Inoltre, ha escluso che con tale interpretazione sia stato violato il principiodella retroattività della legge più favorevole per l’imputato.Chiarisce la Consulta, in motivazione, che la disciplina successiva introdottadalla legge n. 134 del 2021, in punto di improcedibilità, non può ritenersi piùfavorevole rispetto a quella risultante dalla legge n. 103 del 2017.«[…] La valutazione del carattere più o meno favorevole di una determinatadisciplina penale – tanto ai fini dell’applicazione dell’art. 2 cod. pen., quanto aquelli della verifica della sostenibilità costituzionale di eventuali deroghe alprincipio della retroattività in mitius della norma penale successiva – non può,infatti, essere effettuata sulla base del confronto tra singole sue disposizioni, madeve necessariamente considerare l’insieme delle previsioni che, nel lorocombinato disposto, incidono sulla sua applicazione nel caso concreto, e inparticolare sull’esito – che qui rileva – di estinzione o non estinzione del reato perprescrizione (…). La legge n. 134 del 2021 ha bensì abrogato l’art. 159, secondocomma, cod. pen. – che, nella versione modificata nel 2019, prevedeva una“sospensione” sine die del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo gradoo del decreto penale di condanna –; ma ha contestualmente introdotto un nuovoart. 161-bis cod. pen., che dispone oggi la «cessazione» del corso dellaprescrizione dopo la pronunzia della sentenza di primo grado.Il risultato pratico, quanto meno con riferimento all’ipotesi della sentenza diprimo grado che qui rileva, è esattamente il medesimo: il termine prescrizionalesi arresta, in maniera di regola definitiva, dopo la sentenza di primo grado. E talerisultato è certamente sfavorevole, per l’imputato, rispetto a quello prefiguratodall’art. 159, secondo comma, cod. pen., nella versione introdotta dalla legge n.103 del 2017, che stabiliva invece la sospensione per un solo anno e mezzo delcorso della prescrizione, prima nel giudizio di appello e poi in quello di cassazione.La conclusione relativa al carattere sfavorevole, per l’imputato, della riformadel 2021 non muta neppure considerando il “contrappeso” rappresentatodall’introduzione, nel nuovo art. 344-bis cod. proc. pen., dell’improcedibilità delgiudizio di appello o di cassazione. E ciò per la decisiva e assorbente ragione chetale improcedibilità non si applica ai reati commessi anteriormente al 1° gennaio2020, e più in particolare a quelli commessi sotto il vigore della disciplina di cuialla legge n. 103 del 2017 […].»La disciplina del 2017, pertanto, dovrà continuare ad applicarsi ai fatticommessi sotto il suo vigore, in quanto legge più favorevole rispetto a quellesuccessive e, dunque, anche al caso di specie, con la conseguente mancataestinzione per prescrizione dei reati per cui si procede, di cui ai capi 6), 7), 8),commessi nel gennaio 2018.2.2. Il secondo motivo, in punto di revoca della sospensione condizionaledella pena, è fondato.Dalla sentenza impugnata non si evince, infatti, alcuna motivazione in ordinealla revoca della sospensione condizionale della pena concessagli dal Tribunale diTeramo, se non la revoca nella parte dispositiva.Sul punto la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Perugia, evidenziando che il giudice del rescissorio dovrà confrontarsicon le indicazioni della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cuiè legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della penadisposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di unacausa ostativa ignota al giudice di primo grado, pur se nota a quello d'appello, noninvestito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere direvoca d'ufficio, in ossequio al principio devolutivo, e non avendoconseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita (Sez.U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004).La pronunzia ora richiamata ha chiarito che non sono riconosciuti poteriufficiosi al giudice d'appello, a differenza del giudice dell'esecuzione, in relazionealla revoca della sospensione condizionale della pena, qualificata come di naturanon dichiarativa, a differenza delle ipotesi contemplate dall'art. 168, comma 1, nn.1 e 2, cod. pen., di revoca obbligatoria (cfr. Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015,Longo, Rv. 264381).2.3. Il terzo motivo di ricorso, in punto di travisamento della provadocumentale e testimoniale, risulta reiterativo e manifestamente infondato.2.3.1. In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietàprocessuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione delgiudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione, nel ragionamento delgiudice di merito, del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarnel'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia",neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso ilpersistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento diprova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370).L'elemento travisato deve assumere portata decisiva e grava sul ricorrentel'onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli attiprocessuali che intende far valere.Inoltre, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamentodella prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti,con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato perla prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione delprovvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv.283777).2.3.2. Alla luce delle indicazioni di questa Corte, nel caso in esame è daescludere la sussistenza di siffatto vizio nei termini denunziati, avuto riguardo aitre capi di imputazione.La sentenza di primo grado, le cui risultanze sono integralmente richiamatedalla sentenza di conferma impugnata (c.d. doppia conforme), dà atto degliaccertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza che, attraverso verifichedocumentali, aveva verificato che:- [OSCURATO:PERSONA] aveva comprato la [OSCURATO:PERSONA] (capo 6) dalla RossoCorsa [OSCURATO:PERSONA] e non dalla società tedesca indicata nella carta di circolazione;- [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato l'autovettura Ferrari 488GTB di cuial capo 7) dalla società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. di [OSCURATO:PERSONA]", anziché dallasocietà tedesca falsamente indicata nella carta di circolazione;- [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato la Fiat 500 (capo 8) dalla società“StefanCar" di Montesilvano (PE), collegata al [OSCURATO:PERSONA], anziché dalla societàtedesca falsamente indicata nella carta di circolazione, collegamento,peraltro, mai contestato.In relazione a siffatte risultanze probatorie, non risulta in alcun modo dedottala decisività delle dichiarazioni rese dal coniuge di [OSCURATO:PERSONA], di cui si lamenta iltravisamento.Medesime considerazioni valgono per il dedotto travisamento della provaderivante dalle omesse valutazioni delle dichiarazioni rese dai testi Ciraolo eRacciati, la cui decisività non risulta in concreto evidenziata, apparendo proporsipiuttosto una rivalutazione del dato probatorio non consentita in questa sede.2.4. Il quarto motivo, quanto alla sussistenza della qualifica di pubblicoufficiale, risulta infondato, non confrontandosi con le indicazioni dellagiurisprudenza di questa Corte sul punto, espressamente richiamata dallasentenza impugnata.2.4.1. Il titolare dell'agenzia automobilistica che gestisce il cosiddetto"sportello telematico dell'automobilista" (STA) riveste la qualifica di pubblicoufficiale nel compimento dell'intero "iter" di immatricolazione delle auto, che sfocianella produzione dei documenti previsti dalle disposizioni di cui al d.P.R. n. 358 del2000 (Sez. 5, n. 45299 del 20/06/2018, M., Rv. 274015); il titolare dell'agenziaautomobilistica che gestisce il cosiddetto "sportello telematico dell'automobilista"(STA) - il quale, ex art. 4 d.P.R. n. 358 del 2000, deve verificare, ai fini del rilasciodella carta di circolazione, l'idoneità, la completezza e la conformità tanto delladomanda, quanto della documentazione presentata dall'interessato, nonchél'avvenuto versamento delle imposte e dei diritti dovuti dal richiedente - forma unnel compimento dell'intero "iter" che sfocia nella produzione del predettodocumento (Sez. 5, n. 28086 del 23/06/2011, P.M. in proc. Amato, Rv. 250405).Con particolare riguardo, poi, alla immatricolazione di auto estere, èconfigurabile il falso ideologico in atto pubblico nell’inserimento, nella suddettaprocedura, di un’autodichiarazione falsa relativamente alla esistenza deipresupposti richiesti dalla legge per l'immatricolazione degli autoveicoli esteri,quale antecedente logico-giuridico per l’emissione del libretto di circolazione (Sez.5, n. 9950 del 06/12/2017, Marangoni, Rv. 272710).2.4.2. Nel caso in esame la falsa indicazione dei nominativi di privati esentidall'obbligo di pagamento dell'IVA è stata il presupposto logico-giuridicoindispensabile per il rilascio dell'atto pubblico (libretto di circolazione), conconseguente riverbero della falsità del presupposto sull'atto pubblico che ne haimplicitamente attestato l'esistenza.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Erminia3.1. Il primo motivo, in tema di estinzione dei reati per prescrizione,sovrapponibile al primo motivo di ricorso presentato nell’interesse del coimputatoricorrente [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato per le medesime argomentazioniesposte nel paragrafo 1, cui si rinvia.3.2. Il secondo motivo, in tema di sussistenza della qualifica di pubblicoufficiale in capo alla ricorrente, sovrapponibile al quarto motivo di ricorsopresentato nell’interesse del coimputato ricorrente [OSCURATO:PERSONA], è infondato per lemedesime argomentazioni esposte nel paragrafo 4, cui si rinvia.3.3. Il terzo e quarto motivo, in tema di travisamento della prova,sovrapponibili al terzo motivo di ricorso presentato nell’interesse del coimputatoricorrente [OSCURATO:PERSONA] quanto alla prova testimoniale, risultano manifestamente infondatiper le medesime argomentazioni esposte nel paragrafo 3, cui si rinvia.3.4. Il quinto motivo, in punto di elemento soggettivo, risulta reiterativo emanifestamente infondato.La sentenza impugnata, con motivazione in fatto immune da vizi logici e, inquanto tale, non sindacabile, ha chiarito che la ricorrente era perfettamenteconsapevole di produrre atti ideologicamente falsi.Siffatta circostanza si ricava da una serie di indici fattuali (pag. 8 dellasentenza in esame), quali:- lo stretto rapporto intercorrente tra i coimputati, in ragione del qualeTemperini provvedeva personalmente a predisporre le richieste diimmatricolazione collegate a tutte le vetture che [OSCURATO:PERSONA] le forniva e sioccupava di curarne la procedura presso la Motorizzazione;- le truffe ed il falso in atto pubblico di cui ai reati ai capi 4) e 5), per i qualiè intervenuta l’estinzione per prescrizione, erano stati realizzati conconcorso doloso di [OSCURATO:PERSONA], la quale, ben due volte, aveva tentato diimmatricolare otto autovetture a brevissima distanza utilizzando unmedesimo modello F24 contraffatto;- lo spostamento dell’attività di immatricolazione da Teramo a L’Aquila, aseguito dell’intensificarsi dei controlli.La ricorrente non si è quindi confrontata con la significatività e decisività chetali indicatori fattuali del dolo hanno assunto nel percorso motivazionaledell’impugnata sentenza.3.5. Il sesto motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche è infondato.Nel confermare la sentenza di primo grado, che aveva escluso la concessionedelle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha comunquevalorizzato, nella parte finale della motivazione, la qualità del contributo reiteratoe decisivo nei delitti in contestazione e, dunque, la gravità dei fatti, che esclude ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.4. Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna della ricorrenteal pagamento delle spese processuali. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla revocadella sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame sul puntoalla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Rigetta, altresì, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento dellespese processuali.Così deciso il 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]