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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 432/1993

ECLI:IT:COST:1993:432
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Nel corso di un procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) per l'accertamento dell'irripetibilità di somme corrisposte alla ricorrente a titolo di pensione di riversibilità, somme che l'Ente assumeva indebitamente riscosse, il Pretore di Perugia, con ordinanza emessa il 19 aprile 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), nella parte in cui non prevede anche per le prestazioni erogate dall'ENASARCO l'irripetibilità dell'indebito pensionistico percepito in buona fede, così come invece lo stesso art. 52 stabilisce per le pensioni corrisposte dall'INPS.

Per queste ultime non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, nel caso in cui, in conseguenza di un provvedimento che modifica, per un errore di qualsiasi natura, la prestazione pensionistica, siano state riscosse rate risultanti non dovute.

Ad avviso del giudice rimettente esiste una disparità di trattamento tra coloro che godono di trattamenti pensionistici, anche integrativi, erogati dall'INPS, ai quali si applica l'art. 52 della legge n. 88 del 1989, e coloro ai quali le pensioni sono corrisposte dall'ENASARCO, tenuti invece a restituire quanto indebitamente percepito in buona fede.

La diversa disciplina sarebbe irrazionale ed ingiustificata, perché per entrambe le categorie di soggetti la tutela previdenziale trova il suo fondamento nell'art. 38 della Costituzione.

Ad avviso del Pretore rimettente la questione non è superata per effetto dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che, nell'interpretare autenticamente l'art. 52 della legge n. 88 del 1989, ha in realtà profondamente innovato il sistema.

Difatti è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione, formulata come interpretativa, nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti anteriori o pendenti alla data della sua entrata in vigore (sentenza n. 39 del 1993).

Di qui, ad avviso del Pretore di Perugia, la persistente rilevanza della questione, in quanto le fattispecie che si sono esaurite prima dell'entrata in vigore dell'art. 13 della legge n. 421 del 1991 continuano ad essere regolate dalla norma denunciata, secondo il suo testo originario.

2. - Si è costituito in giudizio l'ENASARCO, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.

La disposizione censurata sarebbe frutto di una scelta del legislatore nell'ambito di una pluralità di discipline astrattamente possibili; inoltre si sarebbe in presenza di sistemi previdenziali diversi ed autonomi, tra loro non comparabili, tanto più che le prestazioni erogate dall'ENASARCO sono integrative ed aggiuntive rispetto a quelle erogate dall'INPS.

Nel merito l'Ente afferma che la diversità di disciplina, in presenza di un trattamento previdenziale integrativo e soggetto ad una speciale regolamentazione, non violerebbe il principio di eguaglianza.

Tali argomenti sono stati poi ulteriormente illustrati dall'ENASARCO in una memoria depositata in prossimità dell'udienza.

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, nel merito, per l'infondatezza della questione.

1. - [OSCURATO:PERSONA] di Perugia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che dispone non si faccia luogo a recupero delle somme corrisposte dall'INPS ai propri assicurati, se sono state riscosse rate di pensione risultate non dovute a seguito della modifica del provvedimento di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che questa disposizione sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, non avendo il legislatore disposto in modo analogo per le prestazioni erogate dall'ENASARCO.

2. - La disposizione denunciata disciplina, nel contesto di una legge concernente la ristrutturazione dell'INPS (e dell'INAIL), la ripetizione dell'indebito relativo a rate di pensioni corrisposte dall'INPS, delineando un trattamento più favorevole per il percipiente rispetto a quello generale, previsto dall'art. 2033 del codice civile; non tocca il diritto dell'ENASARCO di trattenere l'ammontare delle somme ad esso dovute dagli iscritti a qualsiasi titolo (art. 28 della legge 2 febbraio 1973, n. 12).

Il giudice rimettente non individua la norma che è chiamato ad applicare al caso sottoposto al suo giudizio e che, imponendo la ripetizione dell'indebito per rate di pensione erogate dall'ENASARCO, attribuirebbe al titolare della pensione, per l'ammontare erroneamente percepito, una posizione ingiustificatamente deteriore rispetto a quella, ritenuta analoga, dei titolari di pensione erogata dall'INPS, ai quali invece si applica la più favorevole regola prevista dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989.

Risulta chiaramente come la disciplina che costituisce il parametro di comparazione per affermare la lesione del principio costituzionale di eguaglianza è anche indicata dal giudice a quo quale oggetto del giudizio.

Nei termini in cui è formulata, l'ordinanza di rimessione non individua quindi la norma che, consentendo la ripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebite erogate dall'ENASARCO, lederebbe la parità di trattamento per gli assicurati da questo Ente.

Così posta, la questione deve essere dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Perugia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Nel corso di un procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) per l'accertamento dell'irripetibilità di somme corrisposte alla ricorrente a titolo di pensione di riversibilità, somme che l'Ente assumeva indebitamente riscosse, il Pretore di Perugia, con ordinanza emessa il 19 aprile 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), nella parte in cui non prevede anche per le prestazioni erogate dall'ENASARCO l'irripetibilità dell'indebito pensionistico percepito in buona fede, così come invece lo stesso art. 52 stabilisce per le pensioni corrisposte dall'INPS. Per queste ultime non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, nel caso in cui, in conseguenza di un provvedimento che modifica, per un errore di qualsiasi natura, la prestazione pensionistica, siano state riscosse rate risultanti non dovute. Ad avviso del giudice rimettente esiste una disparità di trattamento tra coloro che godono di trattamenti pensionistici, anche integrativi, erogati dall'INPS, ai quali si applica l'art. 52 della legge n. 88 del 1989, e coloro ai quali le pensioni sono corrisposte dall'ENASARCO, tenuti invece a restituire quanto indebitamente percepito in buona fede. La diversa disciplina sarebbe irrazionale ed ingiustificata, perché per entrambe le categorie di soggetti la tutela previdenziale trova il suo fondamento nell'art. 38 della Costituzione. Ad avviso del Pretore rimettente la questione non è superata per effetto dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che, nell'interpretare autenticamente l'art. 52 della legge n. 88 del 1989, ha in realtà profondamente innovato il sistema. Difatti è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione, formulata come interpretativa, nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti anteriori o pendenti alla data della sua entrata in vigore (sentenza n. 39 del 1993). Di qui, ad avviso del Pretore di Perugia, la persistente rilevanza della questione, in quanto le fattispecie che si sono esaurite prima dell'entrata in vigore dell'art. 13 della legge n. 421 del 1991 continuano ad essere regolate dalla norma denunciata, secondo il suo testo originario. 2. - Si è costituito in giudizio l'ENASARCO, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata. La disposizione censurata sarebbe frutto di una scelta del legislatore nell'ambito di una pluralità di discipline astrattamente possibili; inoltre si sarebbe in presenza di sistemi previdenziali diversi ed autonomi, tra loro non comparabili, tanto più che le prestazioni erogate dall'ENASARCO sono integrative ed aggiuntive rispetto a quelle erogate dall'INPS. Nel merito l'Ente afferma che la diversità di disciplina, in presenza di un trattamento previdenziale integrativo e soggetto ad una speciale regolamentazione, non violerebbe il principio di eguaglianza. Tali argomenti sono stati poi ulteriormente illustrati dall'ENASARCO in una memoria depositata in prossimità dell'udienza. 3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, nel merito, per l'infondatezza della questione. 1. - [OSCURATO:PERSONA] di Perugia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che dispone non si faccia luogo a recupero delle somme corrisposte dall'INPS ai propri assicurati, se sono state riscosse rate di pensione risultate non dovute a seguito della modifica del provvedimento di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che questa disposizione sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, non avendo il legislatore disposto in modo analogo per le prestazioni erogate dall'ENASARCO. 2. - La disposizione denunciata disciplina, nel contesto di una legge concernente la ristrutturazione dell'INPS (e dell'INAIL), la ripetizione dell'indebito relativo a rate di pensioni corrisposte dall'INPS, delineando un trattamento più favorevole per il percipiente rispetto a quello generale, previsto dall'art. 2033 del codice civile; non tocca il diritto dell'ENASARCO di trattenere l'ammontare delle somme ad esso dovute dagli iscritti a qualsiasi titolo (art. 28 della legge 2 febbraio 1973, n. 12). Il giudice rimettente non individua la norma che è chiamato ad applicare al caso sottoposto al suo giudizio e che, imponendo la ripetizione dell'indebito per rate di pensione erogate dall'ENASARCO, attribuirebbe al titolare della pensione, per l'ammontare erroneamente percepito, una posizione ingiustificatamente deteriore rispetto a quella, ritenuta analoga, dei titolari di pensione erogata dall'INPS, ai quali invece si applica la più favorevole regola prevista dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989. Risulta chiaramente come la disciplina che costituisce il parametro di comparazione per affermare la lesione del principio costituzionale di eguaglianza è anche indicata dal giudice a quo quale oggetto del giudizio. Nei termini in cui è formulata, l'ordinanza di rimessione non individua quindi la norma che, consentendo la ripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebite erogate dall'ENASARCO, lederebbe la parità di trattamento per gli assicurati da questo Ente. Così posta, la questione deve essere dichiarata inammissibile. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Perugia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993. Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Corte costituzionale n. 432/1993 — Fons Iuris — Fons Iuris