CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13466/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 03/03/1960 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;lett.: i -i 1-ieil'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrare; e.si .1 i , i , ;:i .eciii-nento impugnato;rite:urc. è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in ci cuanto urnentato ( non risulta allegato il verbale di elezione di domicilio posto a H . nullità della notifica dell'avviso ex art 415 bis cpp e della citazioni:: gitiir:H.-n c•mmunque resa al difensore di fiducia) e prescindendo anche dalla fondate: e comunque tardivo, trattandosi di nullità a regime intermedio sollevar oo :on il ricorso per cassazione; i-ehi:i.rico e aspecifico, è manifestamente infondato, perché replica argomei: ttiiruataniente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giiridic at rispetto al portato delle doglianze difensive, coerent; con riguarck oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel sancire " :à dell'imputato per la contravvenzione di cui al capo a) ,iel;a rubrica i: !il art 348 cp descritto al capo b); del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. P.Q.M. Crel ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce's u 3 i Euro tremila in favore della Cassa delle P.Q.Mft Fufielib41,5-, /' Metrica