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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2022

Cassazione n. 15400/2023

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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Bolzano. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Bolzano. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA].

DELL'ANNO Pierpaolo conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Bolzano. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Bolzano. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Bolzano. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Bolzano. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Bolzano. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Bolzano. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Bolzano come luogo di commissione del primo e più grave reato di induzione indebita a dare o promettere utilità contestato al capo C) della rubrica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. il G.u.p. del Tribunale di Alessandra, con ordinanza del 17.06.2022, ha sollevato conflitto di competenza di un complesso procedimento con 37 imputati e 26 capi di imputazione, per il quale era stata riconosciuta la connessione, ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. di tutte le imputazioni già dal G.u.p. del Tribunale di Bolzano, che aveva declinato la propria competenza con sentenza del 26/06/2019.

2. In vista dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi a questa Corte, sono state presentate note difensive nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], :lennifer [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il conflitto negativo di competenza - ammissibile in rito, in quanto entrambi i giudici ordinari, il G.u.p. del Tribunale di Alessandria in data 17/06/2022 e il G.u.p. del Tribunale di Bolzano in data 26/015/2019, ricusano di prendere cognizione dei medesimi fatti loro deferiti, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall'art. 28 cod. proc:. pen. -, va risolto, riconoscendo la competenza territoriale del G.u.p. del Tribunale di Bolzano per tutti i reati contestati agli imputati.

1.1. Conformemente alla richiesta del Procuratore generale, ritiene il Collegio, infatti, che la competenza, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., spetti al G.u.p. del Tribunale di Bolzano, atteso che nel circondario di Bolzano alla data dell'ultima stipulazione con data certa, il 3.9.2015, è stato commesso il più grave reato di cui al capo C) per induzione indebita a dare o promettere utilità, ai sensi dell'art. 319- quater cod. pen.

"commesso a Roma e Bolzano da marzo 20:15 sino al 3.9.2015, data di stipula in Bolzano del contratto codice Cociv 6734" per la fornitura del servizio di analisi di laboratorio dell'importo di 90.000,00 euro tra le società [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. e la società Tecnolab s.r.I., di cui al capo C) della rubrica del procedimento n. 4146/19 r.g.n.r. del Gup del Tribunale di Alessandria.

1.2. Considerato che l'altro fattorepisodio delittuoso indicato al capo C), il contratto di 140.000 euro codice COCrIV 6278, pur essendo antecedente (per come ha precisato l'ordinanza del Gup del Tribunale di Alessandria a pag. 22 di detta ordinanza essendo stato commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] sotto il vigore della più favorevole disciplina previgente) è meno grave di quello sopra indicato.

1.3. Ritenuto che va condiviso il ragionamento svolto dal G.u.p. di Alessandria per il quale il legame finalistico previsto dall'art. 12 lett. c) cod. proc. pen. rileva su un piano oggettivo, per come contestato e per come già si era già pronunciato il Tribunale di Roma in composizione collegiale - con ordinanza del 27.3.2018, nel proc. n. 3830/17 RGNR 9066/17 R. dib., con ordinanza n. 11008/18, depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel proc. pen. iscritto al n. 11413 R. dib. - con ordinanza del 2.11.2017 (nel proc. n. 9066/17 RGNR) e per come si era espresso il G.u.p. del Tribunale di Roma con le sentenze - n. 13/18 in data 20.9.2018 depositata il 26.9.2018 (nel proc. poi riunito n. 3787/17 35603 R.G.

Gip), - n. 796/18 (nel proc. pen. 3830/17 RGNR - 10430/18 R.G.

G.i.p.).

In particolare, il Gip del Tribunale di Roma ha riqualificato l'originaria contestazione di corruzione del capo C) in quella più grave di indebita induzione a dare o promettere utilità ai sensi dell'articolo 319 quater cod. pen., posto che l'articolo 1, comma 1 lett. h), della legge 27 maggio 2015 n. 69 aveva elevato la pena massima per il reato suindicato da otto anni di reclusione a quella di anni 10 e mesi 6 di reclusione per i fatti commessi dopo il 14 giugno 2015, data della sua entrata in vigore.

1.4. Ritenuto, per come ha spiegato correttamente il G.u.p. del Tribunale di Alessandria alle pagg. 23 e 24 dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma in composizione collegiale, il Gup del Tribunale di Roma con i citati provvedimenti, 2022 ed il Procuratore generale nelle conclusioni scritte del 19.10.2022, che il delitto di cui all'art. 319-quater cod. pen. si perfeziona, come quello di corruzione, nel momento e nel luogo in cui l'indebita utilità viene promessa o in progressione viene data, sicché la consumazione del reato si cristallizza nell'ultima attività antigiuridica (Sez.

U. n. 15208 del 25/02/2010).

1.5. Rilevato che le decisioni in materia di competenza assunte nella fase delle indagini preliminari hanno efficacia allo stato degli atti e non inibiscono una nuova e diversa valutazione della questione, perché tale efficacia preclusiva è attribuita dall'articolo 25 cod. proc. pen. soltanto alle decisioni rese nel corso del processo e di conseguenza non è vincolante in questa fase la sentenza della Corte di legittimità n. 853 del 13/3/2019, espressa nelia fase cautelare del procedimento.

1.6. Rilevato che le questioni sulla competenza devono essere risolte sulla base della contestazione elevata dal pubblico ministero - senza entrare nel merito della fondatezza dell'accusa, per evidenti ragioni di economia processale, perché altrimenti si imporrebbe al giudice di celebrare una sorta di processo virtuale al solo fine di risolvere la questione della competenza - e che l'unico limite a tale principio è rappresentato dalla possibile strumentalità della contestazione, di cui non vi è alcuna allegazione delle parti costituite né alcuna indicazione nei plurimi provvedimenti giudiziari che si sono espressi sulla competenza territoriale.

1.7. Considerato che la connessione basata sul nesso teleologico, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., non richiede l'identità degli imputati accusati degli stessi reati, come richiesto invece dell'articolo 12, comma 1 lettera b), cod. proc. pen. (Sez.

U., 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223), ferma restando la necessità di individuare un effettivo legame finalistico fra i reati presi in esame.

1.8. Considerato che anche i reati di corruzione induzione indebita a dare o promettere utilità o tentata concussione contestati ai capi da B) a L) e ai capi N) ed O) costituiscono dei delitti fine del delitto associativo contestato al capo A), sicché tra di essi sussiste il vincolo del nesso teleologico, atteso che l'associazione per delinquere - secondo la contestazione - era stata costituita appositamente per eseguire detti delitti ed è quindi ravvisabile un oggettivo vincolo teleologico, che attribuisce al più grave di essi, quello sub C), la forza di attrarre tutti gli altri.

1.9. Considerato che pure i reati di cui ai capi M) e P), contestati rispettivamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono avvinti al delitto più grave, perché commessi per continuazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1 lett. b) ,cod. proc. pen. 1.10.

Considerato che, nel caso di specie, l'utilità indebita è rappresentata dalla stipula dei contratti di servizio o di subappalto tra le società appaltatrici dell'opera e quelle controllate o comunque riconducibili al direttore dei lavori Giampiero de Michelis cioè le società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per l'udienza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Bolzano. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Bolzano. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA]. DELL'ANNO Pierpaolo conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Bolzano. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Bolzano. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Bolzano. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Bolzano. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Bolzano. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Bolzano. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Bolzano come luogo di commissione del primo e più grave reato di induzione indebita a dare o promettere utilità contestato al capo C) della rubrica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. il G.u.p. del Tribunale di Alessandra, con ordinanza del 17.06.2022, ha sollevato conflitto di competenza di un complesso procedimento con 37 imputati e 26 capi di imputazione, per il quale era stata riconosciuta la connessione, ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. di tutte le imputazioni già dal G.u.p. del Tribunale di Bolzano, che aveva declinato la propria competenza con sentenza del 26/06/2019. 2. In vista dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi a questa Corte, sono state presentate note difensive nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], :lennifer [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il conflitto negativo di competenza - ammissibile in rito, in quanto entrambi i giudici ordinari, il G.u.p. del Tribunale di Alessandria in data 17/06/2022 e il G.u.p. del Tribunale di Bolzano in data 26/015/2019, ricusano di prendere cognizione dei medesimi fatti loro deferiti, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall'art. 28 cod. proc:. pen. -, va risolto, riconoscendo la competenza territoriale del G.u.p. del Tribunale di Bolzano per tutti i reati contestati agli imputati. 1.1. Conformemente alla richiesta del Procuratore generale, ritiene il Collegio, infatti, che la competenza, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., spetti al G.u.p. del Tribunale di Bolzano, atteso che nel circondario di Bolzano alla data dell'ultima stipulazione con data certa, il 3.9.2015, è stato commesso il più grave reato di cui al capo C) per induzione indebita a dare o promettere utilità, ai sensi dell'art. 319- quater cod. pen. "commesso a Roma e Bolzano da marzo 20:15 sino al 3.9.2015, data di stipula in Bolzano del contratto codice Cociv 6734" per la fornitura del servizio di analisi di laboratorio dell'importo di 90.000,00 euro tra le società [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. e la società Tecnolab s.r.I., di cui al capo C) della rubrica del procedimento n. 4146/19 r.g.n.r. del Gup del Tribunale di Alessandria. 1.2. Considerato che l'altro fattorepisodio delittuoso indicato al capo C), il contratto di 140.000 euro codice COCrIV 6278, pur essendo antecedente (per come ha precisato l'ordinanza del Gup del Tribunale di Alessandria a pag. 22 di detta ordinanza essendo stato commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] sotto il vigore della più favorevole disciplina previgente) è meno grave di quello sopra indicato. 1.3. Ritenuto che va condiviso il ragionamento svolto dal G.u.p. di Alessandria per il quale il legame finalistico previsto dall'art. 12 lett. c) cod. proc. pen. rileva su un piano oggettivo, per come contestato e per come già si era già pronunciato il Tribunale di Roma in composizione collegiale - con ordinanza del 27.3.2018, nel proc. n. 3830/17 RGNR 9066/17 R. dib., con ordinanza n. 11008/18, depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel proc. pen. iscritto al n. 11413 R. dib. - con ordinanza del 2.11.2017 (nel proc. n. 9066/17 RGNR) e per come si era espresso il G.u.p. del Tribunale di Roma con le sentenze - n. 13/18 in data 20.9.2018 depositata il 26.9.2018 (nel proc. poi riunito n. 3787/17 35603 R.G. Gip), - n. 796/18 (nel proc. pen. 3830/17 RGNR - 10430/18 R.G. G.i.p.). In particolare, il Gip del Tribunale di Roma ha riqualificato l'originaria contestazione di corruzione del capo C) in quella più grave di indebita induzione a dare o promettere utilità ai sensi dell'articolo 319 quater cod. pen., posto che l'articolo 1, comma 1 lett. h), della legge 27 maggio 2015 n. 69 aveva elevato la pena massima per il reato suindicato da otto anni di reclusione a quella di anni 10 e mesi 6 di reclusione per i fatti commessi dopo il 14 giugno 2015, data della sua entrata in vigore. 1.4. Ritenuto, per come ha spiegato correttamente il G.u.p. del Tribunale di Alessandria alle pagg. 23 e 24 dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma in composizione collegiale, il Gup del Tribunale di Roma con i citati provvedimenti, 2022 ed il Procuratore generale nelle conclusioni scritte del 19.10.2022, che il delitto di cui all'art. 319-quater cod. pen. si perfeziona, come quello di corruzione, nel momento e nel luogo in cui l'indebita utilità viene promessa o in progressione viene data, sicché la consumazione del reato si cristallizza nell'ultima attività antigiuridica (Sez. U. n. 15208 del 25/02/2010). 1.5. Rilevato che le decisioni in materia di competenza assunte nella fase delle indagini preliminari hanno efficacia allo stato degli atti e non inibiscono una nuova e diversa valutazione della questione, perché tale efficacia preclusiva è attribuita dall'articolo 25 cod. proc. pen. soltanto alle decisioni rese nel corso del processo e di conseguenza non è vincolante in questa fase la sentenza della Corte di legittimità n. 853 del 13/3/2019, espressa nelia fase cautelare del procedimento. 1.6. Rilevato che le questioni sulla competenza devono essere risolte sulla base della contestazione elevata dal pubblico ministero - senza entrare nel merito della fondatezza dell'accusa, per evidenti ragioni di economia processale, perché altrimenti si imporrebbe al giudice di celebrare una sorta di processo virtuale al solo fine di risolvere la questione della competenza - e che l'unico limite a tale principio è rappresentato dalla possibile strumentalità della contestazione, di cui non vi è alcuna allegazione delle parti costituite né alcuna indicazione nei plurimi provvedimenti giudiziari che si sono espressi sulla competenza territoriale. 1.7. Considerato che la connessione basata sul nesso teleologico, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., non richiede l'identità degli imputati accusati degli stessi reati, come richiesto invece dell'articolo 12, comma 1 lettera b), cod. proc. pen. (Sez. U., 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223), ferma restando la necessità di individuare un effettivo legame finalistico fra i reati presi in esame. 1.8. Considerato che anche i reati di corruzione induzione indebita a dare o promettere utilità o tentata concussione contestati ai capi da B) a L) e ai capi N) ed O) costituiscono dei delitti fine del delitto associativo contestato al capo A), sicché tra di essi sussiste il vincolo del nesso teleologico, atteso che l'associazione per delinquere - secondo la contestazione - era stata costituita appositamente per eseguire detti delitti ed è quindi ravvisabile un oggettivo vincolo teleologico, che attribuisce al più grave di essi, quello sub C), la forza di attrarre tutti gli altri. 1.9. Considerato che pure i reati di cui ai capi M) e P), contestati rispettivamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono avvinti al delitto più grave, perché commessi per continuazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1 lett. b) ,cod. proc. pen. 1.10. Considerato che, nel caso di specie, l'utilità indebita è rappresentata dalla stipula dei contratti di servizio o di subappalto tra le società appaltatrici dell'opera e quelle controllate o comunque riconducibili al direttore dei lavori Giampiero de Michelis cioè le società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per l'udienza
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