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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19253/2026

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’indirizzo di postaelettronica dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni coop. a r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l’indirizzo di postaelettronica dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta edifende-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.2442/2024depositata il 04/06/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 1604/2025Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 19253/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’indirizzo di postaelettronica dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni coop. a r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l’indirizzo di postaelettronica dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta edifende-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.2442/2024depositata il 04/06/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 1604/2025Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 19253/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Il PresidenteLina Rubino
Sentenza Cassazione n. 19253/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris