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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49632/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 23 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Milano, in data 10 gennaio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 110 e 629 cod. pen.

Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 81 e 56 - 629 cod. pen., oltre ad essere privo concreta specificità, è anche manifestamente infondato in quanto, a fronte della corretta applicazione della norma di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. con motivazione esente da criticità giustificative, le censure difensive si basano su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità (si veda pag. 2, ove i giudici del merito hanno disatteso la tesi dell'appellante sull'unicità dell'azione delittuosa, ritenendo che ricorresse la continuazione in ragione della ontologica distinzione dei singoli fatti, commessi in tempi diversi e caratterizzati dall'unicità del disegno criminoso, nonché sottolineando la differente modalità esecutiva delle singole violazioni); in particolare, si deve rilevare che un episodio estorsivo è stato commesso da [OSCURATO:PERSONA] da solo e un altro in concorso con Scatà, e che le persone offese dei due episodi estorsivi sono diverse, per cui non è possibile ravvisare un unico episodio (sul punto Sez. 2, n. 23396 dell2/01/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270310: "In tema di estorsione, la ripetuta commissione di condotte di minaccia, rivolte a persone diverse per procurarsi un ingiusto profitto senza riuscire a conseguirlo, integra una pluralità di tentativi di estorsione, eventualmente unificabili sotto il vincolo della continuazione, e non un'unica ipotesi di reato tentato"). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 23 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Milano, in data 10 gennaio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 110 e 629 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 81 e 56 - 629 cod. pen., oltre ad essere privo concreta specificità, è anche manifestamente infondato in quanto, a fronte della corretta applicazione della norma di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. con motivazione esente da criticità giustificative, le censure difensive si basano su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità (si veda pag. 2, ove i giudici del merito hanno disatteso la tesi dell'appellante sull'unicità dell'azione delittuosa, ritenendo che ricorresse la continuazione in ragione della ontologica distinzione dei singoli fatti, commessi in tempi diversi e caratterizzati dall'unicità del disegno criminoso, nonché sottolineando la differente modalità esecutiva delle singole violazioni); in particolare, si deve rilevare che un episodio estorsivo è stato commesso da [OSCURATO:PERSONA] da solo e un altro in concorso con Scatà, e che le persone offese dei due episodi estorsivi sono diverse, per cui non è possibile ravvisare un unico episodio (sul punto Sez. 2, n. 23396 dell2/01/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270310: "In tema di estorsione, la ripetuta commissione di condotte di minaccia, rivolte a persone diverse per procurarsi un ingiusto profitto senza riuscire a conseguirlo, integra una pluralità di tentativi di estorsione, eventualmente unificabili sotto il vincolo della continuazione, e non un'unica ipotesi di reato tentato"). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15
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