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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2021

Cassazione n. 39613/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAgato avviso alle parti;] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Genova ha deciso sul gravame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale del capoluogo ligure che, procedendo nelle forme del rito abbreviato, lo aveva riconosciuto responsabile del delitto di rapina impropria e, con le attenuanti generiche e la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed Euro 800 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; l'imputato aveva infatti impugnato la decisione del Tribunale ma, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa aveva rinunciato al primo motivo di appello concordando con il PG la pena finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 600 di multa;

3. ricorre per cassazione il difensore del Fifni lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 133 cod. pen. e 544 e 546 cod. proc. pen.: rileva infatti l'omessa motivazione sulla mancata esclusione di alcuna delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen..

Non è inutile ribadire ancora una volta che il ricorso in cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri, ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accada processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli).

Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Cass. Pen., 4, 27.9.2017 n. 53.565, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Cass. Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiannento" in appello).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAgato avviso alle parti;] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Genova ha deciso sul gravame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale del capoluogo ligure che, procedendo nelle forme del rito abbreviato, lo aveva riconosciuto responsabile del delitto di rapina impropria e, con le attenuanti generiche e la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed Euro 800 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; l'imputato aveva infatti impugnato la decisione del Tribunale ma, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa aveva rinunciato al primo motivo di appello concordando con il PG la pena finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 600 di multa; 3. ricorre per cassazione il difensore del Fifni lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 133 cod. pen. e 544 e 546 cod. proc. pen.: rileva infatti l'omessa motivazione sulla mancata esclusione di alcuna delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. Non è inutile ribadire ancora una volta che il ricorso in cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri, ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accada processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli). Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Cass. Pen., 4, 27.9.2017 n. 53.565, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Cass. Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiannento" in appello). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza Cassazione n. 39613/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris