CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 giugno 2001
Cassazione n. 39539/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/06/2001 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione all'illecita detenzione e trasporto di varie tipologie di sostanza stupefacente (fatto del 11.8.2020). 2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai seguenti profili: i) erronea affermazione del reato in relazione all'uso esclusivamente personale dello stupefacente; ii) erronea applicazione della continuazione ex art. 81 cod. pen.; iii) eccessività della pena. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. Il primo motivo sviluppa non consentite censure di merito, a fronte di una sentenza le cui argomentazioni sono logiche e congrue, come tali insindacabili in cassazione. La Corte territoriale ha valorizzato plurimi elementi per affermare che lo stupefacente non era destinato ad un uso esclusivamente personale (pur ammettendone il parziale uso), avuto riguardo al dato quantitativo, alla diversa natura delle sostanze stupefacenti detenute, alla condotta tenuta al momento del controllo di polizia (la droga era stata gettata via dal finestrino dell'automobile guidata dall'imputato) e alle condizioni personali del prevenuto, elementi in nessun modo rivalutabili nella presente sede di legittimità. 4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, non sussistendo alcuna violazione dell'art. 81 cod. pen. nella determinazione della pena, visto che legittimamente i giudici di meritò hanno considerato la continuazione fra i vari episodi criminosi in contestazione, tra cui la illecita detenzione in casa delle pasticche di "suboxone". 4.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, visto che la determinazione della pena base, in misura superiore al medio edittale del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, appare giustificata dalla riconosciuta intensità del dolo in capo al prevenuto, conseguente ad una valutazione complessiva e coerente del fatto commesso e descritto in sentenza, con particolare riguardo all'illecito trasporto di un rilevante quantitativo di sostanze stupefacenti - di varia tipologia - destinate allo spaccio. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]