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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 08185/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso 1766/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Trento, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 22. - RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 13- 15 [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Tione di Trento, viale Dante n. 19. - CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento n. 262/2016, pubblicata in data 20.10.2016. udita la relazione della causa svolta nella camera di consglio del 17.2.2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, chiedendo di respingere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con citazione notificata in data 16.1.2012, [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un immobile facente parte del [OSCURATO:PERSONA] di Pinzolo-Madonna di Campiglio, ha adito il tribunale di Trento, chiedendo di dichiarare la nullità o l'annullamento delle delibere adottate dal 14.8.1998 al 27.12.2010, nonché di quella adottata il 27.12.2011, con cui l'assemblea aveva approvato i rendiconti e i riparti delle spese di riscaldamento, nonché ripartito le spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio 2011.

Secondo l'attrice, con le delibere approvate dal 1998 al 2010, l'assemblea aveva illegittimamente suddiviso le spese di riscaldamento sulla base di un numero di millesimi superiore a mille e, quindi, modificato i criteri legali o convenzionali di riparto.

La delibera del 27.11.2011 aveva ripartito le spese in base alla tabella millesimale in vigore, che però non rappresentava la situazione reale, avendo taluni condomini ampliato le proprie unità esclusive.

Con ulteriore citazione notificata in data 24.1.2013, la Perinon ha impugnato la delibera con cui l'assemblea condominiale, in data 27.12.2012, aveva approvato una nuova tabella millesimale, sostenendo che detta tabella dovesse applicarsi anche al consuntivo per l'esercizio 2011/2012. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito, instando per il rigetto della domanda.

Il tribunale, disposta la riunione delle cause, ha dichiarato la tardività dell'impugnazione, poiché proposta dopo la scadenza del termine fissato dall'art. 1137 c.c..

La decisione, impugnata dalla Perinon, è stata confermata in appello.

Respinta l'eccezione di nullità della decisione per vizio di motivazione, la Corte distrettuale di Trento ha ritenuto che le delibere impugnate non avessero modificato i criteri di riparto fissati dal regolamento, osservando che: a) le uniche spese per le quali l'assemblea si era discostata nella ripartizione in base al criterio millesimale erano quelle relative al riscaldamento; b) la divergenza consisteva non già nella modifica del criterio fissato dal regolamento, ma in un adeguamento in via transitoria alla situazione di fatto, con l'attribuzione di un maggior numero di millesimi ai condomini che avevano apportato modifiche alle unità esclusive.

Le delibere impugnate si limitavano a recepire integralmente i bilanci preventivi e consuntivi redatti dall'amministratore, senza menzionare conteggi o verifiche di criteri di ripartizione matematica delle spese di riscaldamento: l'assemblea era semplicemente incorsa in errore nella interpretazione e applicazione del regolamento, ipotesi che, per consolidata giurisprudenza, era causa di annullabilità e non di nullità della deliberazione, per cui, non avendo la Perinon proposto il ricorso nel termine fissato dall'art. 1137 c.c., l'impugnazione era tardiva.

La sentenza ha concluso che, anche a voler configurare un'ipotesi di nullità, non sussisteva alcun interesse della ricorrente ad impugnare le delibere, avendo ottenuto un risparmio sulle spese di riscaldamento.

La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 13-15 di Madonna di Campiglio resiste con controricorso.

In prossimità dell'udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso che, pur riproducendo integralmente il contenuto di ciascuna delle delibere impugnate, con indicazione dei millesimi di proprietà dei titolari esclusivi, non pregiudica l'intellegibilità delle questioni e dei quesiti, che appaiono specifici e che sollevano questioni in diritto, nel rispetto dei limiti e dell'oggetto del giudizio di legittimità.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver che la sentenza erroneamente ritenuto che le delibere contenessero la mera approvazione dei rendiconti predisposti dall'amministratore, senza introdurre modifiche alle tabelle millesimali o al regolamento di condominio.

Per contro, il fatto che l'assemblea avesse approvato anche una modifica tabellare era circostanza ammessa dal Condominio nei propri scritti difensivi e che non necessitava di prova.

Il motivo è infondato.

Il tema dibattuto in giudizio verteva sulla possibilità di ritenere che le delibere approvate dal 1998 al 2010, per il loro contenuto, prevedessero l'adozione un criterio di riparto delle spese diverso da quello contemplato dal regolamento contrattuale o se l'assemblea - senza modificare tale criterio - fosse semplicemente incorsa in errore nella ripartizione delle spese stesse, suddividendo quelle di riscaldamento sulla base di un numero di millesimi superiore a mille.

Tale quesito sollecitava il giudice ad un'operazione di mera interpretazione del contenuto delle delibere, non condizionata in alcun modo dalla mancata contestazione - da parte del Condominio - della sussistenza di un'ipotesi di nullità delle decisioni assembleari o riguardo alla valenza delle decisioni collegiali: la non contestazione si riferisce - difatti - ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ovvero ai fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende, perciò, alle circostanze che, come quella di cui si discute, implicano un'attività di giudizio (Cass. 11108/2007; Cass. s.u. 761/2002).

3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 111 Cost e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., lamentando che la pronuncia abbia contraddittoriamente affermato che l'assemblea avesse semplicemente approvato i bilanci consuntivi senza voler modificare il criterio di spesa, dando però atto che tale criterio differiva da quello regolamentare o legale.

Per contro, l'adozione di un criterio di riparto delle spese difforme da quello millesimale non poteva non presupporre la volontà dell'assemblea di apportare modifiche, sotto tale profilo, al regolamento contrattuale.

Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.1135, 1123 c.c., 68 disp. att. cc., della circolare 12480/1966 e del T.U. 480/1910, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., censurando la pronuncia nel punto in cui ha ritenuto che l'assemblea non avesse inteso modificare il criterio millesimale, benché le spese fossero state suddivise in base ad un numero di millesimi superiore a mille e perciò in applicazione di un criterio non conforme alle previsioni di legge e che l'assemblea non aveva il potere di adottare, conseguendone la nullità delle decisioni assembleari, denunciabile anche oltre la scadenza del termine fissato dall'art. 1137 c.c..

Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1138, comma quarto, c.c., 1325, 1326, 1372 c.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver la sentenza ritenuto che l'assemblea non avesse introdotto deroghe al criterio millesimale, non considerando che la ripartizione delle spese in base ad un criterio diverso da quello legale o regolamentare poteva essere approvato solo con il consenso di tutti i condomini, venendo ad incidere sui diritti esclusivi dei singoli proprietari.

Qualsiasi intervento o modifica dei criteri contenuti nel regolamento contrattuale, poteva essere disposto solo con apposita convenzione approvata all'unanimità.

I tre motivi, per la loro stretta connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati per le ragioni che seguono.

È indiscusso che l'assemblea abbia approvato per circa un decennio i rendiconti predisposti dall'amministrazione contenenti il riparto delle spese di riscaldamento basato su un numero di millesimi superiori a mille.

Le spese ordinarie e straordinarie erano state invece suddivise in base alle originarie tabelle allegate al regolamento contrattuale, che tuttavia non riflettevano l'effettiva consistenza delle unità esclusive, avendo taluni condomini ampliato le superfici delle loro unità abitative.Ciò posto, per correttamente distinguere le delibere nulle da quelle annullabili è utile considerare che, come recentemente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte, la disciplina condominiale è caratterizzata da un chiaro favor legislativo per la stabilità delle decisioni assembleari, che sono efficaci ed esecutive finché non vengano rimosse dal giudice (Cass. s.u. 9839/2021 nonché già Cass. s.u. 4806/2005; Cass. 4014/2007; Cass. 17014/2010).

La normativa non contempla espressamente ipotesi di nullità e comunque, con l'art. 1137 cod. civ., il legislatore - mosso dall'intento di favorire la sanatoria dei vizi e il consolidamento degli effetti delle deliberazioni dell'assemblea condominiale - ha elevato la categoria della annullabilità a "regola generale", confinando la nullità nell'area della residualità e della eccezionalità.

L'art. 1137 c.c. sottopone al regime dell'azione di annullamento, senza distinzioni, tutte «le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento condominiale»: sono quindi annullabili non solo le deliberazioni assembleari che presentano vizi di forma, ma anche quelle che presentano vizi di contenuto, in relazione al disposto degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c..

La nullità si configura - invece - in caso di mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali" (volontà della maggioranza, oggetto, causa, forma), o di impossibilità materiale o giuridica dell'oggetto.

All'impossibilità giuridica dell'oggetto va ricondotta l'ipotesi che la decisione collegiale investa materie sottratte alle attribuzioni dell'assemblea.

Se invece la delibera sia adottata nell'ambito delle competenze assembleari, ma mediante un non corretto utilizzo del potere deliberativo, la deliberazione "contraria alla legge" è semplicemente annullabile.

Va - in particolare - escluso le deliberazioni che ripartiscano le spese tra i condomini in contrasto con i criteri legali o convenzionali siano sempre adottate in carenza di potere da parte dell'assemblea.Quest'ultima è competente per l'approvazione e la ripartizione, col metodo maggioritario, delle spese per la gestione ordinaria e straordinaria delle parti e dei servizi comuni (artt. 1135 nn. 2 e 4, 1120, 1123, 1128 c.c.) e tali attribuzioni non vengono meno quando l'organo collegiale incorra in un cattivo esercizio del potere, adottando un errato criterio di ripartizione delle spese, contrastante con la legge o col regolamento condominiale.

Neppure è decisivo che tali deliberazioni incidono negativamente sui diritti esclusi dei singoli, poiché tale effetto discende anche dalle delibere meramente annullabili.

Le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono nulle per "impossibilità giuridica" dell'oggetto ove - invece - l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifichi i criteri di ripartizione delle spese, stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condomini, da valere - oltre che per il caso oggetto della delibera - anche per il futuro; mentre sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi nel singolo caso deliberato e devono essere necessariamente impugnate nel termine di trenta gg. dalla comunicazione (Cass. s.u. 9839/2021).

3.1. Nel caso in esame, nonostante la reiterata e prolungata adozione di un criterio difforme da quello regolamentare, l'assemblea, con le singole deliberazioni, non risulta abbia affatto inteso adottare un criterio di suddivisione delle spese volto a vincolare anche le approvazioni future.

La Corte di merito ha chiarito in fatto - con motivazione esente da vizi logici o giuridici - che l'assemblea era incorsa solo in un'errata applicazione del criterio millesimale, essendosi limitata ad approvare i rendiconti e i riparti elaborati dall'amministratore in base ad un numero di millesimi superiore a mille.

Non si rinviene nelle delibere alcuna menzione di "conteggi o verifiche di criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento e non era possibile affermare che l'assemblea avesse inteso consapevolmente o volutamente introdurre una qualche modifica al regolamento"(cfr. sentenza, pag. 8).

Nessuna contraddittorietà insanabile inficiava - sotto tale aspetto - le motivazioni della pronuncia, dovendo escludersi che - come suggerito da un orientamento di questa Corte, ormai superato dal recente intervento delle Sezioni unite - qualunque deliberazione dell'assemblea adottata in violazione dei criteri di ripartizione delle spese sarebbe nulla e non meramente annullabile (cfr. Cass. s.u. 9839/2021, pagg. 23 e ss.).

Una volta stabilito che il criterio applicato era destinato a valere solo per le spese prese di volta in volta in considerazione e non a vincolare le successive decisioni assembleari, le singole delibere non potevano considerarsi assunte in difetto di attribuzione e quindi nulle per impossibilità giuridica dell'oggetto.

Si era - invece - al cospetto di una pluralità di approvazioni di spesa ciascuna di esse annullabili, ma da impugnare entro il termine fissato dall'art. 1136 c.c..

Quindi la ricorrente, avendo proposto il ricorso di primo grado tardivamente, è stata - correttamente - dichiarata decaduta dall'impugnazione.

4. Il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 100 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., lamentando che la Corte distrettuale abbia negato che la Perinon avesse interesse ad impugnare le delibere anche ove affette da nullità, avendo ottenuto un risparmio sulle spese di riscaldamento, trascurando che era stata proposta un'azione di nullità di tutte le delibere, incluse quelle relative alle spese straordinarie e ordinarie e che, trattandosi di azione di mero accertamento, l'interesse ad agire era in re ipsa.

Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che erroneamente la pronuncia abbia ritenuto che la ricorrente non avesse alcun interesse ad impugnare, senza considerare che la domanda era volta ad ottenere la suddivisione di tutte le spese, incluse quelle ordinarie e straordinarie (diverse da quelle di riscaldamento), non in base alle tabelle in vigore, ma ai valori millesimali effettivi delle singole proprietà, quali risultanti dalle intervenute modifiche alle unità esclusive, dovendo l'opponente concorrere nelle spese in misura inferiore a quella deliberata.

Il settimo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per aver la Corte trascurato che l'assemblea, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva adottato una nuova tabella millesimale alla luce delle modifiche apportate da taluni condomini alle superfici dei loro appartamenti, riconoscendo la fondatezza delle contestazioni sollevate dalla ricorrente e confermando che quest'ultima aveva un concreto interesse ad impugnare le delibere.

I tre motivi sono inammissibili, poiché dal loro accoglimento non potrebbe in alcun caso conseguire la cassazione della sentenza, la quale si fonda sul diverso presupposto della configurabilità di una causa di annullabilità delle delibere e sulla tardività del ricorso di primo grado, statuizioni - legittimamente adottate - che appaiono da sole sufficienti a sostenere le conclusioni assunte dal Giudice di merito.

Peraltro, la ritenuta carenza di interesse ad impugnare appare argomentazione svolta in via ipotetica, quale potenziale fatto ostativo alla facoltà della parte di invocare un'eventuale nullità delle delibere.

Il ricorso è respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, D.P.R. 115/2002.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, apri ad € 200,00 per esborsi ed € 1800,00 per compenso, oltre a iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso 1766/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Trento, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 22. - RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 13- 15 [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Tione di Trento, viale Dante n. 19. - CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento n. 262/2016, pubblicata in data 20.10.2016. udita la relazione della causa svolta nella camera di consglio del 17.2.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, chiedendo di respingere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione notificata in data 16.1.2012, [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un immobile facente parte del [OSCURATO:PERSONA] di Pinzolo-Madonna di Campiglio, ha adito il tribunale di Trento, chiedendo di dichiarare la nullità o l'annullamento delle delibere adottate dal 14.8.1998 al 27.12.2010, nonché di quella adottata il 27.12.2011, con cui l'assemblea aveva approvato i rendiconti e i riparti delle spese di riscaldamento, nonché ripartito le spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio 2011. Secondo l'attrice, con le delibere approvate dal 1998 al 2010, l'assemblea aveva illegittimamente suddiviso le spese di riscaldamento sulla base di un numero di millesimi superiore a mille e, quindi, modificato i criteri legali o convenzionali di riparto. La delibera del 27.11.2011 aveva ripartito le spese in base alla tabella millesimale in vigore, che però non rappresentava la situazione reale, avendo taluni condomini ampliato le proprie unità esclusive. Con ulteriore citazione notificata in data 24.1.2013, la Perinon ha impugnato la delibera con cui l'assemblea condominiale, in data 27.12.2012, aveva approvato una nuova tabella millesimale, sostenendo che detta tabella dovesse applicarsi anche al consuntivo per l'esercizio 2011/2012. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito, instando per il rigetto della domanda. Il tribunale, disposta la riunione delle cause, ha dichiarato la tardività dell'impugnazione, poiché proposta dopo la scadenza del termine fissato dall'art. 1137 c.c.. La decisione, impugnata dalla Perinon, è stata confermata in appello. Respinta l'eccezione di nullità della decisione per vizio di motivazione, la Corte distrettuale di Trento ha ritenuto che le delibere impugnate non avessero modificato i criteri di riparto fissati dal regolamento, osservando che: a) le uniche spese per le quali l'assemblea si era discostata nella ripartizione in base al criterio millesimale erano quelle relative al riscaldamento; b) la divergenza consisteva non già nella modifica del criterio fissato dal regolamento, ma in un adeguamento in via transitoria alla situazione di fatto, con l'attribuzione di un maggior numero di millesimi ai condomini che avevano apportato modifiche alle unità esclusive. Le delibere impugnate si limitavano a recepire integralmente i bilanci preventivi e consuntivi redatti dall'amministratore, senza menzionare conteggi o verifiche di criteri di ripartizione matematica delle spese di riscaldamento: l'assemblea era semplicemente incorsa in errore nella interpretazione e applicazione del regolamento, ipotesi che, per consolidata giurisprudenza, era causa di annullabilità e non di nullità della deliberazione, per cui, non avendo la Perinon proposto il ricorso nel termine fissato dall'art. 1137 c.c., l'impugnazione era tardiva. La sentenza ha concluso che, anche a voler configurare un'ipotesi di nullità, non sussisteva alcun interesse della ricorrente ad impugnare le delibere, avendo ottenuto un risparmio sulle spese di riscaldamento. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 13-15 di Madonna di Campiglio resiste con controricorso. In prossimità dell'udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso che, pur riproducendo integralmente il contenuto di ciascuna delle delibere impugnate, con indicazione dei millesimi di proprietà dei titolari esclusivi, non pregiudica l'intellegibilità delle questioni e dei quesiti, che appaiono specifici e che sollevano questioni in diritto, nel rispetto dei limiti e dell'oggetto del giudizio di legittimità. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver che la sentenza erroneamente ritenuto che le delibere contenessero la mera approvazione dei rendiconti predisposti dall'amministratore, senza introdurre modifiche alle tabelle millesimali o al regolamento di condominio. Per contro, il fatto che l'assemblea avesse approvato anche una modifica tabellare era circostanza ammessa dal Condominio nei propri scritti difensivi e che non necessitava di prova. Il motivo è infondato. Il tema dibattuto in giudizio verteva sulla possibilità di ritenere che le delibere approvate dal 1998 al 2010, per il loro contenuto, prevedessero l'adozione un criterio di riparto delle spese diverso da quello contemplato dal regolamento contrattuale o se l'assemblea - senza modificare tale criterio - fosse semplicemente incorsa in errore nella ripartizione delle spese stesse, suddividendo quelle di riscaldamento sulla base di un numero di millesimi superiore a mille. Tale quesito sollecitava il giudice ad un'operazione di mera interpretazione del contenuto delle delibere, non condizionata in alcun modo dalla mancata contestazione - da parte del Condominio - della sussistenza di un'ipotesi di nullità delle decisioni assembleari o riguardo alla valenza delle decisioni collegiali: la non contestazione si riferisce - difatti - ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ovvero ai fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende, perciò, alle circostanze che, come quella di cui si discute, implicano un'attività di giudizio (Cass. 11108/2007; Cass. s.u. 761/2002). 3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 111 Cost e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., lamentando che la pronuncia abbia contraddittoriamente affermato che l'assemblea avesse semplicemente approvato i bilanci consuntivi senza voler modificare il criterio di spesa, dando però atto che tale criterio differiva da quello regolamentare o legale. Per contro, l'adozione di un criterio di riparto delle spese difforme da quello millesimale non poteva non presupporre la volontà dell'assemblea di apportare modifiche, sotto tale profilo, al regolamento contrattuale. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.1135, 1123 c.c., 68 disp. att. cc., della circolare 12480/1966 e del T.U. 480/1910, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., censurando la pronuncia nel punto in cui ha ritenuto che l'assemblea non avesse inteso modificare il criterio millesimale, benché le spese fossero state suddivise in base ad un numero di millesimi superiore a mille e perciò in applicazione di un criterio non conforme alle previsioni di legge e che l'assemblea non aveva il potere di adottare, conseguendone la nullità delle decisioni assembleari, denunciabile anche oltre la scadenza del termine fissato dall'art. 1137 c.c.. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1138, comma quarto, c.c., 1325, 1326, 1372 c.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver la sentenza ritenuto che l'assemblea non avesse introdotto deroghe al criterio millesimale, non considerando che la ripartizione delle spese in base ad un criterio diverso da quello legale o regolamentare poteva essere approvato solo con il consenso di tutti i condomini, venendo ad incidere sui diritti esclusivi dei singoli proprietari. Qualsiasi intervento o modifica dei criteri contenuti nel regolamento contrattuale, poteva essere disposto solo con apposita convenzione approvata all'unanimità. I tre motivi, per la loro stretta connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati per le ragioni che seguono. È indiscusso che l'assemblea abbia approvato per circa un decennio i rendiconti predisposti dall'amministrazione contenenti il riparto delle spese di riscaldamento basato su un numero di millesimi superiori a mille. Le spese ordinarie e straordinarie erano state invece suddivise in base alle originarie tabelle allegate al regolamento contrattuale, che tuttavia non riflettevano l'effettiva consistenza delle unità esclusive, avendo taluni condomini ampliato le superfici delle loro unità abitative.Ciò posto, per correttamente distinguere le delibere nulle da quelle annullabili è utile considerare che, come recentemente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte, la disciplina condominiale è caratterizzata da un chiaro favor legislativo per la stabilità delle decisioni assembleari, che sono efficaci ed esecutive finché non vengano rimosse dal giudice (Cass. s.u. 9839/2021 nonché già Cass. s.u. 4806/2005; Cass. 4014/2007; Cass. 17014/2010). La normativa non contempla espressamente ipotesi di nullità e comunque, con l'art. 1137 cod. civ., il legislatore - mosso dall'intento di favorire la sanatoria dei vizi e il consolidamento degli effetti delle deliberazioni dell'assemblea condominiale - ha elevato la categoria della annullabilità a "regola generale", confinando la nullità nell'area della residualità e della eccezionalità. L'art. 1137 c.c. sottopone al regime dell'azione di annullamento, senza distinzioni, tutte «le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento condominiale»: sono quindi annullabili non solo le deliberazioni assembleari che presentano vizi di forma, ma anche quelle che presentano vizi di contenuto, in relazione al disposto degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c.. La nullità si configura - invece - in caso di mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali" (volontà della maggioranza, oggetto, causa, forma), o di impossibilità materiale o giuridica dell'oggetto. All'impossibilità giuridica dell'oggetto va ricondotta l'ipotesi che la decisione collegiale investa materie sottratte alle attribuzioni dell'assemblea. Se invece la delibera sia adottata nell'ambito delle competenze assembleari, ma mediante un non corretto utilizzo del potere deliberativo, la deliberazione "contraria alla legge" è semplicemente annullabile. Va - in particolare - escluso le deliberazioni che ripartiscano le spese tra i condomini in contrasto con i criteri legali o convenzionali siano sempre adottate in carenza di potere da parte dell'assemblea.Quest'ultima è competente per l'approvazione e la ripartizione, col metodo maggioritario, delle spese per la gestione ordinaria e straordinaria delle parti e dei servizi comuni (artt. 1135 nn. 2 e 4, 1120, 1123, 1128 c.c.) e tali attribuzioni non vengono meno quando l'organo collegiale incorra in un cattivo esercizio del potere, adottando un errato criterio di ripartizione delle spese, contrastante con la legge o col regolamento condominiale. Neppure è decisivo che tali deliberazioni incidono negativamente sui diritti esclusi dei singoli, poiché tale effetto discende anche dalle delibere meramente annullabili. Le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono nulle per "impossibilità giuridica" dell'oggetto ove - invece - l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifichi i criteri di ripartizione delle spese, stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condomini, da valere - oltre che per il caso oggetto della delibera - anche per il futuro; mentre sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi nel singolo caso deliberato e devono essere necessariamente impugnate nel termine di trenta gg. dalla comunicazione (Cass. s.u. 9839/2021). 3.1. Nel caso in esame, nonostante la reiterata e prolungata adozione di un criterio difforme da quello regolamentare, l'assemblea, con le singole deliberazioni, non risulta abbia affatto inteso adottare un criterio di suddivisione delle spese volto a vincolare anche le approvazioni future. La Corte di merito ha chiarito in fatto - con motivazione esente da vizi logici o giuridici - che l'assemblea era incorsa solo in un'errata applicazione del criterio millesimale, essendosi limitata ad approvare i rendiconti e i riparti elaborati dall'amministratore in base ad un numero di millesimi superiore a mille. Non si rinviene nelle delibere alcuna menzione di "conteggi o verifiche di criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento e non era possibile affermare che l'assemblea avesse inteso consapevolmente o volutamente introdurre una qualche modifica al regolamento"(cfr. sentenza, pag. 8). Nessuna contraddittorietà insanabile inficiava - sotto tale aspetto - le motivazioni della pronuncia, dovendo escludersi che - come suggerito da un orientamento di questa Corte, ormai superato dal recente intervento delle Sezioni unite - qualunque deliberazione dell'assemblea adottata in violazione dei criteri di ripartizione delle spese sarebbe nulla e non meramente annullabile (cfr. Cass. s.u. 9839/2021, pagg. 23 e ss.). Una volta stabilito che il criterio applicato era destinato a valere solo per le spese prese di volta in volta in considerazione e non a vincolare le successive decisioni assembleari, le singole delibere non potevano considerarsi assunte in difetto di attribuzione e quindi nulle per impossibilità giuridica dell'oggetto. Si era - invece - al cospetto di una pluralità di approvazioni di spesa ciascuna di esse annullabili, ma da impugnare entro il termine fissato dall'art. 1136 c.c.. Quindi la ricorrente, avendo proposto il ricorso di primo grado tardivamente, è stata - correttamente - dichiarata decaduta dall'impugnazione. 4. Il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 100 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., lamentando che la Corte distrettuale abbia negato che la Perinon avesse interesse ad impugnare le delibere anche ove affette da nullità, avendo ottenuto un risparmio sulle spese di riscaldamento, trascurando che era stata proposta un'azione di nullità di tutte le delibere, incluse quelle relative alle spese straordinarie e ordinarie e che, trattandosi di azione di mero accertamento, l'interesse ad agire era in re ipsa. Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che erroneamente la pronuncia abbia ritenuto che la ricorrente non avesse alcun interesse ad impugnare, senza considerare che la domanda era volta ad ottenere la suddivisione di tutte le spese, incluse quelle ordinarie e straordinarie (diverse da quelle di riscaldamento), non in base alle tabelle in vigore, ma ai valori millesimali effettivi delle singole proprietà, quali risultanti dalle intervenute modifiche alle unità esclusive, dovendo l'opponente concorrere nelle spese in misura inferiore a quella deliberata. Il settimo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per aver la Corte trascurato che l'assemblea, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva adottato una nuova tabella millesimale alla luce delle modifiche apportate da taluni condomini alle superfici dei loro appartamenti, riconoscendo la fondatezza delle contestazioni sollevate dalla ricorrente e confermando che quest'ultima aveva un concreto interesse ad impugnare le delibere. I tre motivi sono inammissibili, poiché dal loro accoglimento non potrebbe in alcun caso conseguire la cassazione della sentenza, la quale si fonda sul diverso presupposto della configurabilità di una causa di annullabilità delle delibere e sulla tardività del ricorso di primo grado, statuizioni - legittimamente adottate - che appaiono da sole sufficienti a sostenere le conclusioni assunte dal Giudice di merito. Peraltro, la ritenuta carenza di interesse ad impugnare appare argomentazione svolta in via ipotetica, quale potenziale fatto ostativo alla facoltà della parte di invocare un'eventuale nullità delle delibere. Il ricorso è respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, D.P.R. 115/2002. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, apri ad € 200,00 per esborsi ed € 1800,00 per compenso, oltre a iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo u
Sentenza Cassazione n. 08185/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris