CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 maggio 2025
Cassazione n. 27812/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 28 febbraio 2025 dalla Corte d'appello di L'[OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di L'[OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione presentata nei confronti dei componenti del Collegio del Tribunale di Pescara investito della trattazione del proc. n. 1014/2024, deducendo con un unico motivo, ulteriormente illustrato con la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, la violazione di plurime disposizioni processuali (artt. da 177 a 185 cod. proc pen. in relazione agli artt. 420-bis, 420-ter, 420 -quater, 421, 424, 431, 484 e 489 cod. proc. pen.). 2. Il ricorso è inammissibile in quanto, oltre ad essere eccessivamente prolisso nella ricostruzione di quanto accaduto dall'udienza preliminare all'inizio del dibattimento, è manifestamente infondato e generico, limitandosi, sostanzialmente, ad insistere sulla valenza pregiudicante del rigetto da parte del Tribunale della eccezione di nullità del decreto che disponeva il giudizio (eccezione fondata sul fatto che il Giudice per l'udienza preliminare avrebbe verbalmente comunicato alle parti all'esito dell'udienza preliminare che il provvedimento sarebbe stato emesso nei successivi quindici giorni, mentre, in realtà, nella stessa giornata veniva emesso il decreto che dispone il giudizio, non notificato all'imputato il quale rimaneva assente). La Corte territoriale ha legittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione, facendo corretta applicazione del principio di diritto, qui ribadito, secondo il quale la decisione su una eccezione processuale non costituisce causa di ricusazione, salvo che - ipotesi non ricorrente nel caso in esame - con il provvedimento di rigetto non sia stata espressa alcuna ingiustificata valutazione anticipata circa la responsabilità dell'imputato (Sez. 5, n. 10981 del 05/12/2022, dep. 2023, Rosenthal, Rv. 284584). Invero, come chiarito dalle Sezioni Unite, l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice, espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, rileva come causa di ricusazione solo qualora il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della regiudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione fosse imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali; ovvero allorché la pronuncia anticipi, in tutto o in parte, gli esiti della decisione di merito, senza alcuna necessità o nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (Sez. U, n. 41263 del 27/9/2005, Falzone, Rv. 232067). Si collocano, pertanto, fuori dal raggio di operatività dell'art 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. le attività endo-processuali, non costituenti cause di incompatibilità ex art 34 cod. proc. pen., che il giudice compie secondo le scansioni o sequenze procedimentali normativamente previste e costituenti passaggi obbligati dell'itinerario logico- giuridico che il giudicante deve esperire per pervenire alla decisione finale, in quanto momenti prodronnici e strumentali rispetto ad essa, sempre che le esternazioni si mantengano nei limiti funzionali allo scopo tipico dell'atto e non invadano senza necessità e senza giustificazione lo spazio riservato alla deliberazione conclusiva (Sez. 6, n. 22112 del 27/02/2014, Rv. 260092, in motivazione). 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia • proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 maggio 2025 I