CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 34771/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 14/12/2022, con cui è stata confermata la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che ha condannato il ricorrente alla pena di giustizia, in ordine al reato di rapina aggravata dal travisamento e dall'uso di un'arma impropria. La difesa del ricorrente deduce: «violazione ed inosservanza dell'art. 22 disp. att. cod. proc. pen.». Premesso che l'imputato si trovava agli arresti domiciliari in relazione al procedimento in oggetto ed era stato autorizzato dalla Corte di merito a recarsi in udienza con mezzi propri, si censura la decisione impugnata per avere escluso che la mancata comparizione dell'imputato - dovuta al fatto di non essere stato notiziato dell'avvenuta autorizzazione ad opera delle forze di polizia competenti (che, peraltro, nulla avevano ricevuto dalla Corte d'appello) - configurasse un legittimo impedimento, adducendo che avrebbe dovuto essere informato dal difensore su cui gravava un onere informativo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1. Secondo giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità, alla quale il Collegio aderisce: - l'autorizzazione a presenziare all'udienza camerale, concessa all'imputato agli arresti domiciliari, che gli consente di recarsi in udienza senza scorta, non richiede alcuna comunicazione formale a quest'ultimo, dal momento che, da un lato, costituisce onere dell'interessato attivarsi per richiedere detta autorizzazione; dall'altro, una volta che detta autorizzazione sia stata rilasciata, spetta comunque all'imputato richiedere copia del provvedimento, ove ritenga utile disporne (ex multis, Sez. 5, n. 47617 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Fiorillo, non mass.; Sez. 2, n. 35117 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Corrado, in motivazione a pag. 2; Sez. 1, n. 5606 del 22/05/1996 - dep. 04/06/1996, Mannino ed altri, Rv. 204859; Sez. 6, n. 7319 del 30/04/1997 - dep. 25/07/1997, Prinno, Rv. 209739; Sez. 6, n. 44764 del 28/11/2001 - dep. 13/12/2001, Bonaccorsi ed altri, Rv. 220527; Sez. 5, n. 13184 del 02/02/2001, Piemonte, Rv. 218391); - il provvedimento di autorizzazione all'allontanamento dalla detenzione domiciliare per comparire dinanzi all'autorità giudiziaria ex art. 22 disp. att. cod. proc. pen., non è soggetto a specifiche regole procedurali, né ad obbligo di comunicazione, l'omissione della quale non dà luogo a nullità, costituendo onere dell'interessato attivarsi per conoscere l'esito della propria istanza (Sez. 6, n. 34075 del 29/09/2020, D'Addio, Rv. 279948 - 01; Sez. 2, n. 43548 del 14/09/2022, Rv. 283854 - 01). 3. Nel caso di specie, peraltro, il provvedimento con cui la Corte di merito all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] autorizzò l'imputato a recarsi senza scorta e con mezzi propri alla successiva del 14/12/2022, fu letto in udienza alla presenza del sostituto del difensore di fiducia, il quale, ai sensi dell'art. 102, comma 2, cod. proc. pen., esercita i diritti ed assume i doveri del dominus e, ai sensi dell'art. 420 cod. proc. pen., rappresenta l'imputato non comparso. Pertanto, l'imputato doveva ritenersi ritualmente notiziato del provvedimento del giudice, competendo allo stesso attivarsi - anche per mezzo del difensore di fiducia - al fine di ottenere copia dell'autorizzazione da esibire in caso di controllo. 4. Alcuna violazione del diritto di difesa, dunque, si ravvisa nell'eccepita carenza di comunicazione da parte dell'autorità procedente dell'intervenuta autorizzazione a presenziare all'udienza camerale, risultando, dunque, infondata l'eccezione di nullità per legittimo impedimento dell'imputato a partecipare all'udienza di deliberazione della sentenza. 5. In tali termini, il ricorso va rigettato, condannandosi l'imputato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Mot