CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01279/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3681/2022 R.G., proposto da 3P [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Parrotta, con domicilio in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 7. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro p.t.. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore p.t.. -INTIMATI - avverso La sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4582/2021, depositata in data 23.6.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha adito il Tribunale di Roma, chiedendo il pagamento dell’indennità di deposito e custodia di taluni veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, credito cedutole dalla Oggetto: indennità custodia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidataria del servizio su incarico del Ministero della difesa. Il Ministero ha eccepito l’illegittimo frazionamento del credito, per aver la società instaurato autonomi per giudizi per il pagamento delle indennità della custodia di una pluralità di veicoli. All’esito il T ribunale ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo un importo di € 20.019,00, con onere a carico solidale delleamministrazioni convenute; ha respinto l’eccezione di abusivo frazionamento, sostenendo che non si era in presenza di plurime richieste di pagamento basate su un unico rapporto obbligatorio”, ma di distinti “credit i maturat i dal c ustode per ciascun veicolo”, che “variavano a seconda delle specifiche tecniche dei veicol i , delle tariffe a pplicabili , della peculiare tipologia dei sequestro, dell’avvenuta adozione del provvedimento di confisca o dell’avvio della procedura di alienazione”. La questione, riproposta in appello dall’amministrazione , è stata ritenuta fondata dalla Corte di merito , sul rilievo che il credito azionato dalla 3 [OSCURATO:SOCIETA]. traeva fondamento dall’unico atto di cessione ad opera d e lla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e che il frazionamento non era giustificato dalla diversa entità dell’importo dovuto per ciascun veicolo in custodia . Difatti, l e tariffe prefettizie erano rimaste del tutto invariate, né vi erano specifiche caratteristiche tecniche idonee ad influire sul computo dell’indennità. La cassazione della sentenza è chiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. Il Ministero dell’Interno e l’Agenzia del demanio non hanno depositato atti difensivi. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1185, 1181 c.c., 31, 40 e 114 c.p.c., 2 e 11 Cost., lamentando che la Corte di merito – nel ritenere sussistente un abusivo frazionamento del credito - avrebbe richiamato un precedente di legittimi tà del tutto inconferente (la pronuncia n. 20714/2018), non ricorrendo un meccanismo di alienazione di una pluralità di veicoli in favore del custode con la previsione di un corrispettivo unico e globale, ma tanti autonomi rapporti di custodia per ciascuno dei veicoli sequestrati, stante anche l’assenza di un unico rapporto di durata o di uno stesso fatto costitutivo, tale non potendo considerarsi il contratto di cessione dei crediti. Non sarebbe lecito ritenere che il rapporto obbligatorio tra custode ed a mministrazione si costituisca per effetto della semplice ammissione dell’imprenditore all’esercizio dell’attività di depositeria giudiziaria, ossia dalla mera iscrizione nell’elenco prefettizio oggetto, ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 571/1982, di ricognizi one annuale, poiché il decreto che individua il soggetto abilitato all’affidamento in custodia di veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo certifica esclusivamente il possesso, in capo ai privati richiedenti, dei requisiti oggettivi e soggettivi specificamente richiesti dalla normativa vigente in materia, quali condizioni per autorizzare l’instaurazione d el rapporto fiduciario con l’Amministrazione. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 101, comma secondo, 112, 183, comma 4, 350 e 359 c.p.c. sostenendo che il giudice abbia ritenuto insussistente un concreto interesse ad azionare ciascun credito separatamente senza sottoporre la questione al contraddittoriodelle parti. Il due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la proposizione in separati giudizi di pretese aventi titolo in rapporti giuridicamente autonomi non esclude necessariamente il cd. frazionamento abusivo. In linea generale non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un "unico rapporto obbligatorio", proporre plurime richieste giudiziali di adempimento (Cass. s.u. 23726 / 2007; Cass. 19898 /2018; Cass. 15398 /2019 ; Cass. 26089/2019; Cass. 9398/2017; Cass. 17019/2018). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi precisato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: tuttavia, ove le suddette pretese, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass. s.u. 4090/2017; Cass. 31012/2017; Cass. 17893/2018; Cass. 6591/ 2019). Esplicito è però il monito, da parte delle S.U., che anche la trattazione dinanzi a giudici diversi di una medesima vicenda "esistenziale", sia pure connotata da aspetti in parte dissimili, incide negativamente sulla "giustizia" sostanziale della decisione (che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata), sulla durata ragionevole dei processi (in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale) nonché, infine, sulla stabilità dei rapporti (in relazione al rischio di giudicati contrastanti) (Cass. S.u. 4090/2017). In tal prospettiva, si è successivamente precisato che: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico" (Cass. 14143/2021; Cass. n. 24130/2020; Cass. 31308/2019, relativa a distinti credit i professionalitra le stesse parti). In particolare, il fatto costitutivo che rileva ai fini del frazionamento va correttamente inteso non come fatto costitutivo delle singole pretese ai sensi dell’art. 1173 c.c. , configurandosi in tal caso il medesimo diritto di credito, ma come fatto storic o che, seppur diverso, abbia però la stessa natura di quello che, nell'ambito del rapporto tra le parti, sia stato già dedotto in giudizio: l'uno e l'altro, quindi, costitutivi di più crediti ontologicamente distinti (pur se riconducibili allo stesso rapporto tra le parti), ma tra loro giuridicamente simili (Cass. 4282/2012; Cass. 9317/2013). A tale ambito va ricondotto il caso “ in cui le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti che no n ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti: (quanto meno) tutte le volte in cui si tratti di fatti che, seppur distinti, sono tra loro simili (come l'esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture) e, in quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamenteeguali. Anche in tal caso si impone la loro contestuale introduzione (ove esigibili) nello stesso giudizio, ove la parte non dimostri di aver interesse alla proposizione di cause autonome (cfr. testualmente Cass. 14143/2021; Cass. 28847/2021). Non era perciò decisivo che il diritto all’indennità trovasse titolo in un atto di affidamento giuridicamente autonomo, riguardante il singolo veicolo e suscettibile di una diversa quantificazione. Le pretese della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. scaturivano –appunto - da plurimi ed analoghi rapporti di affidamento in custodia di una molteplicità di mezzi, rapporti costituiti originariamente in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e da questa ceduti alla ricorrente. La cessionaria aveva assunto nei confronti della debitrice ceduta la medesima posizione delle cedente, avendo acquistato una molteplicità di crediti di uguale natura ed oggetto; ciascuna pretesa era fondata su fatti (affidamenti in custodia) che, seppur distinti, erano tra loro simili e perciò idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamente (anche se non quantitativamente) eguali. E’ in tal senso che veniva in rilievo l’unicità della cessione valorizzato dal Tribunale quale causa dell’illegittimo frazionamento, unicità da riferirsi anche e soprattutto alla vicenda da cui erano scaturite le singole pretese. Era – quindi - onere della parte proporre una causa unica e non tanti giudizi per ottenere le indennità di custodia spettanti per ciascun veicolo, salva la sussistenza di un interesse a frazionare il credito, che però il giudice di merito ha motivatamente ritenuto insussistente. Non rileva il precedente di questa Corte richiamato in ricorso, che evoca – appunto - l’insus s istenza di un vincolo di giudicato formatosi su uno dei crediti rispetto ad identiche pretese azionate separatamente, senza affrontare il divieto di frazionamento dal diverso punto di vista dell’unicità del fatto generatore del diritto. Da tale violazione discendeva l’improponibilità della domanda, come appunto statuito dal giudice di appello, non rilevando il frazionamento solo agli effetti della regolazione delle spese processuali, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda, in cumulo oggettivo ex art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghicrediti sorti n ell'ambito della menzionata relazione unitaria (Cass. s.u. 4090/2017; Cass.14143/2021; Cass. 28847/2021; Cass. 24371/2021). Quanto al dovere di sottoporre al contradditorio delle parti la questione dell’insussistenza di un interesse a frazionare la pretesa, tale obbligo sussiste solo ove il frazionamento sia rilevato d’ufficio e non quando, come nel caso in esame, sia oggetto di eccezione di parte(Cass. s.u. 4090/2017). Il ricorso è quindi inammissibile. Non luogo a provvedere sulle spese, non avendo il Ministero della difesa e l’Agenzia del demanio formulato difese. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a tito lo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Ro