Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46259/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/09/2019 del TRIBUNALE di MANTOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 187 cod. strada (commesso in data 1.9.2012), in quanto estinto per prescrizione.

2. Ha interposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, il quale ha dedotto la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale di Brescia, il quale non avrebbe considerato che, a mente di quanto previsto dagli artt. 159, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., il termine prescrizionale dei reati contestati era rimasto sospeso per effetto della ordinanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 420-quater, cod. proc. pen. per un termine tale da non far maturare, alla data di pronunzia della sentenza impugnata, la prescrizione dei delitti contestati.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è infondato e deve essere, quindi, rigettato.

5. Preliminarmente, si deve osservare che l'interpretazione accolta dalla parte pubblica ricorrente si pone(va) in contrasto con il condiviso insegnamento di questa Corte, secondo cui, in caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., il termine di prescrizione del reato si proroga, stante il richiamo dell'art. 159, ultimo comma, cod. pen., all'art. 161, secondo comma, cod. pen., solo in ragione di un ulteriore quarto - o della diversa frazione prevista dal medesimo art. 161, secondo comma - calcolato sul termine ordinario e non su quello massimo (cfr. Sez. 3, n. 9943 del 17/11/2020 - dep. 2021, Rv. 280921 - 01).

Cosicché nella specie, trattandosi di contravvenzione risalente al 1.9.2012, la ulteriore proroga di un quarto (da calcolare sul termine ordinario di prescrizione, pari a 4 anni, quindi pari ad anni uno) avrebbe comportato la proroga del termine di prescrizione fino ad un massimo di 6 anni (5+1), per cui il termine di prescrizione sarebbe già maturato alla data del 1.9.2018, antecedente a quella di emissione della sentenza impugnata.

6. In ogni caso, è assorbente la considerazione che la norma invocata dal ricorrente, vale a dire l'ultimo comma dell'art. 159 cod. pen. (che così recitava: "Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice"), è stata abrogata dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 (in vigore dal 19.10.2021), con la conseguenza che la stessa non è comunque invocabile ai fini che qui rilevano.

7. Consegue il rigetto del ricorso.

Nulla deve essere disposto sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen., stante la pacifica qualità di parte pubblica del ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/09/2019 del TRIBUNALE di MANTOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 187 cod. strada (commesso in data 1.9.2012), in quanto estinto per prescrizione. 2. Ha interposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, il quale ha dedotto la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale di Brescia, il quale non avrebbe considerato che, a mente di quanto previsto dagli artt. 159, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., il termine prescrizionale dei reati contestati era rimasto sospeso per effetto della ordinanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 420-quater, cod. proc. pen. per un termine tale da non far maturare, alla data di pronunzia della sentenza impugnata, la prescrizione dei delitti contestati. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è infondato e deve essere, quindi, rigettato. 5. Preliminarmente, si deve osservare che l'interpretazione accolta dalla parte pubblica ricorrente si pone(va) in contrasto con il condiviso insegnamento di questa Corte, secondo cui, in caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., il termine di prescrizione del reato si proroga, stante il richiamo dell'art. 159, ultimo comma, cod. pen., all'art. 161, secondo comma, cod. pen., solo in ragione di un ulteriore quarto - o della diversa frazione prevista dal medesimo art. 161, secondo comma - calcolato sul termine ordinario e non su quello massimo (cfr. Sez. 3, n. 9943 del 17/11/2020 - dep. 2021, Rv. 280921 - 01). Cosicché nella specie, trattandosi di contravvenzione risalente al 1.9.2012, la ulteriore proroga di un quarto (da calcolare sul termine ordinario di prescrizione, pari a 4 anni, quindi pari ad anni uno) avrebbe comportato la proroga del termine di prescrizione fino ad un massimo di 6 anni (5+1), per cui il termine di prescrizione sarebbe già maturato alla data del 1.9.2018, antecedente a quella di emissione della sentenza impugnata. 6. In ogni caso, è assorbente la considerazione che la norma invocata dal ricorrente, vale a dire l'ultimo comma dell'art. 159 cod. pen. (che così recitava: "Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice"), è stata abrogata dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 (in vigore dal 19.10.2021), con la conseguenza che la stessa non è comunque invocabile ai fini che qui rilevano. 7. Consegue il rigetto del ricorso. Nulla deve essere disposto sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen., stante la pacifica qualità di parte pubblica del ricorrente. P.Q.M. Rigetta il ri
Sentenza Cassazione n. 46259/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris