CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12664/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del legalerappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia -Sez. st. di Catania n. 5335/05/21 depositata il 01/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 5335/05/21 del 01/06/2021, la Commissionetributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania (di seguitoCTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE)avverso la sentenza n. 1375/05/17 della Commissione tributariaprovinciale di Ragusa (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso diSuper [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (di seguito SAN) neiNumero registro generale 728/2022Numero sezionale 3588/2026Numero di raccolta generale 12664/2026Data pubblicazione 05/05/2026confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta2011.1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivocontestava che i servizi forniti da SAN (costruzione, allestimento oarredamento di natanti) rientrassero nel regime di non imponibilità di cuiall’art. 8 bis, primo comma, lett. e), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633(decreto IVA).1.2. La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che: a) «lacircostanza che la società ricorrente o le società in favore delle qualiquesta ha reso le proprie prestazioni non rivest[issero] lo status diarmatore o costruttore di navi [era] del tutto ininfluente ai fini delladecisione»; b) «la documentazione prodotta dalla società dimostra[va]che le operazioni ineri[ssero] alla costruzione/allestimento/arredamento dinatanti», con conseguente integrazione dei requisiti soggettivi e oggettiviper usufruire del regime di non imponibilità; c) indipendentemente dallaassenza dei contratti di appalto e subappalto - per i quali non è peraltrorichiesta la forma scritta, sicché la loro esistenza può essere provataanche per presunzioni - e dalla contestata genericità delle fatture,risultava dalla copiosa documentazione prodotta che SAN aveva resoservizi e utilizzato materiali ai sensi dell’art. 8 bis del decreto IVA perservizi su navi.2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo.3. SAN non resisteva in giudizio, restando pertanto intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.8 bis del decreto IVA e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTRvalorizzato documentazione insufficiente e parziale ai fini dell’applicazionedella non imponibilità IVA dei servizi resi dalla società contribuente eNumero registro generale 728/2022Numero sezionale 3588/2026Numero di raccolta generale 12664/2026Data pubblicazione 05/05/2026invertito l’onere della prova. In particolare, la CTR avrebbe valorizzato lanon necessità della prova scritta dei contratti di appalto o subappalto,irrilevante ai fini della contestazione. Inoltre, non sussisterebbero lecaratteristiche soggettive (la società contribuente, al pari dei suoicessionari o fornitori, non è un armatore o costruttore di navi) e oggettive(genericità delle prestazioni rese) necessarie ai fini dell’esenzione.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2. Secondo la previsione dell’art. 8 bis del decreto IVA (nellaversione applicabile ratione temporis), e per quanto interessa in questasede, «sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non compresenell'articolo 8», con conseguente applicazione del regime di nonimponibilità IVA previsto da tale ultima disposizione: «a) le cessioni dinavi destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o adoperazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione,escluse le unità da diporto di cui alla legge. 11 febbraio 1971, n. 50; (…);d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambiodegli stessi e delle navi (…) di cui alle lettere precedenti, le cessioni di benidestinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al lororifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimentie di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costieralocale, il vettovagliamento; e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso dibacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione,modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento,locazione e noleggio delle navi (…) di cui alle lettere a), (…), degli apparatimotori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché leprestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle letterea) (…)».1.3. In buona sostanza, sono soggetti al regime di non imponibilità,quanto alle navi che navigano in alto mare (escluse le imbarcazioni dadiporto: cfr. Cass. n. 22261 del 06/08/2024; Cass. n. 22210 delNumero registro generale 728/2022Numero sezionale 3588/2026Numero di raccolta generale 12664/2026Data pubblicazione 05/05/202605/09/2019) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi concernenti imotori, le parti di ricambio, le dotazioni di bordo, il vettovagliamento e ilrifornimento, nonché le prestazioni di servizi relative alla costruzione,manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio,allestimento, arredamento, locazione e noleggio, oltre che allademolizione.1.4. Le cessioni di beni, per beneficiare del regime di non imponibilità,devono essere fornite direttamente all’armatore e non ad intermediari cheagiscono in nome proprio, essendo, altresì, irrilevante la conoscenza,anche originaria, che i beni debbano essere destinati all'armatore o chel'acquisto sia stato operato per la successiva cessione all'armatore stesso,a meno che vi sia concomitanza tra il trasferimento della proprietà deibeni e il momento in cui gli armatori sono stati autorizzati a disporne difatto, come ne fossero i proprietari (Cass. n. 12140 del 14/04/2022; Cass.n. 22210 del 2019, cit., con ampi riferimenti alla giurisprudenza unionale).Ne consegue che, nel caso di prestazione di servizi, è necessario che glistessi siano erogati direttamente in favore dell’armatore, anche se per iltramite di un intermediario.1.5. Nel caso di specie, pertanto, non rileva tanto la natura dellaprestazione effettuata dalla società contribuente (cessione di beni ofornitura di servizi), come erroneamente sostenuto dalla difesa erariale,quanto la circostanza che i beni o servizi siano stati erogati in favore di unarmatore che ne abbia direttamente beneficiato e che la cessione di beni ola prestazione di servizi abbiano riguardato navi commerciali adibite allanavigazione in alto mare e non anche imbarcazioni di diversa natura.1.6. Orbene, il motivo di impugnazione tralascia del tutto di formularequalsiasi contestazione in ordine a tale ultimo requisito: la circostanza chele imbarcazioni cui i beni o i servizi siano destinati siano navi commercialiadibite alla navigazione in alto mare è un dato di fatto che sia il ricorrenteche la CTR danno per assodato.Numero registro generale 728/2022Numero sezionale 3588/2026Numero di raccolta generale 12664/2026Data pubblicazione 05/05/20261.7. La difesa erariale rivolge la sua precipua attenzioneessenzialmente alla genericità delle fatture e alla mancanza di contratti diappalto e subappalto, rilevandosi che la CTR abbia erroneamente ritenutoevincibile dalla documentazione prodotta che si tratti di cessione di beni ofornitura di servizi concernenti la «costruzione/allestimento/arredamento»di natanti. Tale affermazione integra, peraltro, un accertamento in fattoche non può essere messo in discussione in questa sede con laproposizione di una censura di violazione di legge, anche in ragione deldifetto di specificità del motivo con riferimento alla contestazione digenericità delle fatture, non riprodotte nemmeno a campione.1.8. Infine, con riferimento alla necessità che la cessione di beni o laprestazione di servizi sia resa in favore di un armatore, non è dubbio chela CTR svaluti oltremodo l’importanza di tale circostanza, ma è altrettantovero che il rilievo dell’Ufficio è sul punto del tutto generico e marginale.1.9. Si osserva, infatti, laconicamente che alcune cessioni o prestazioni(nemmeno tutte quelle oggetto di contestazione) sarebbero rese in favoredi soggetti non armatori, ma non si deducono con la necessaria specificitàgli elementi da cui si trae un simile convincimento, né si evidenziano leragioni per le quali debba escludersi che i beni o le prestazioni sianocomunque andate a diretto beneficio degli armatori delle navi.2. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in ragionedella circostanza che la società contribuente è rimasta intimata. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]