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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 23628/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CERIGNOLA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 dl. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Taranto, che ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico.

Il ricorrente si trova cautelato per il delitto di rapina.

Deduce:

1.1. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 275 bis c.p.p. con riferimento all'art. 275, comma 3 bis, c.p.p.; contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione censurata, comunque carenza della stessa".Con l'unico motivo di ricorso si denuncia il vizio di omessa motivazione in -relazione alla richiesta di sostituzione della- misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ai sensi dell'art. 275-bis, cod.proc.pen.

A tal proposito osserva come la motivazione con cui il Tribunale ha disatteso la richiesta di attenuazione si riferisse alla misura degli arresti domiciliari senza braccialetto elettronico, così che la richiesta di applicazione della misura cautelare con braccialetto elettronico è rimasta priva di risposta in punto di adeguatezza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Bisogna considerare che «il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762 - 01).

Ciò premesso, va rilevato che il Tribunale -con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni- ha ritenuto che la misura della custodia cautelare in carcere fosse l'unica adeguata a contenere il conclamato pericolo di reiterazione.

Va ribadito come il giudizio di esclusiva adeguatezza della misura carceraria escluda necessariamente la possibilità di contenere le ritenute esigenze cautelari con una misura più gradata, a prescindere da proposizioni esplicite in tal senso, attesa l'incompatibilità strutturale di un tale giudizio rispetto alla possibile adeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere.

Si condivide cioè la giurisprudenza secondo cui il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017 - dep. 26/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016 - dep. 17/10/2016, L, Rv. 267933).

La conformità della motivazione del Tribunale a tale principio di diritto importa l'infondatezza del motivo e il rigetto del ricorso.

2. Tale esito importa la condanna del ricorrente al pagamento delle spese A. 0,1n.,), __„ del procedimento.

3. Una copia del- presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.

Cod.proc.pen.

Così deciso il 24 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CERIGNOLA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 dl. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Taranto, che ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico. Il ricorrente si trova cautelato per il delitto di rapina. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 275 bis c.p.p. con riferimento all'art. 275, comma 3 bis, c.p.p.; contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione censurata, comunque carenza della stessa".Con l'unico motivo di ricorso si denuncia il vizio di omessa motivazione in -relazione alla richiesta di sostituzione della- misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ai sensi dell'art. 275-bis, cod.proc.pen. A tal proposito osserva come la motivazione con cui il Tribunale ha disatteso la richiesta di attenuazione si riferisse alla misura degli arresti domiciliari senza braccialetto elettronico, così che la richiesta di applicazione della misura cautelare con braccialetto elettronico è rimasta priva di risposta in punto di adeguatezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Bisogna considerare che «il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762 - 01). Ciò premesso, va rilevato che il Tribunale -con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni- ha ritenuto che la misura della custodia cautelare in carcere fosse l'unica adeguata a contenere il conclamato pericolo di reiterazione. Va ribadito come il giudizio di esclusiva adeguatezza della misura carceraria escluda necessariamente la possibilità di contenere le ritenute esigenze cautelari con una misura più gradata, a prescindere da proposizioni esplicite in tal senso, attesa l'incompatibilità strutturale di un tale giudizio rispetto alla possibile adeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere. Si condivide cioè la giurisprudenza secondo cui il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017 - dep. 26/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016 - dep. 17/10/2016, L, Rv. 267933). La conformità della motivazione del Tribunale a tale principio di diritto importa l'infondatezza del motivo e il rigetto del ricorso. 2. Tale esito importa la condanna del ricorrente al pagamento delle spese A. 0,1n.,), __„ del procedimento. 3. Una copia del- presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. Cod.proc.pen. Così deciso il 24 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente A
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