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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 29572/2026

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unale di sorveglianza di Bolzanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con ordinanza del 24 febbraio 2026, il Tribunale di sorveglianza diBolzano confermava il decreto del magistrato di sorveglianza, il quale avevadisposto in via cautelativa la sospensione della misura dell’affidamento in provaal servizio sociale ex art. 47 Ord. pen. e, conseguentemente, revocava la misuraalternativa;rilevato che la revoca era motivata dalla notizia di reato pervenuta il 26.1.2026con la quale era stato segnalato che l’odierno ricorrente era rimasto coinvolto inuna grave rissa la notte di [OSCURATO:PERSONA] che aveva coinvolto oltre dieci persone,armate di coltelli, che avevano provocato anche feriti; che tale grave condotta siaggiungeva ad altre precedenti violazioni di prescrizioni che avevano già indottoil magistrato di sorveglianza ad una ammonizione; che, pertanto, dovevaritenersi che la condotta fosse incompatibile con la prosecuzione della misura inquanto inidonea a consentire un percorso di ravvedimento e dimostrativo delfatto che il condannato non aveva compreso l’importanza del beneficioaccordatogli;che avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione l’odierno ricorrenteproponendo due motivi di ricorso, entrambi manifestamente infondati.

Con ilprimo motivo, palesemente generico, si lamenta che il ricorrente sia statosempre rispettoso delle prescrizioni e che le asserite violazioni siano stateenunciate solo numericamente, senza illustrarle e, quindi, senza valutarneadeguatamente l’incidenza sul percorsi rieducativo; si osserva che le condottecontestate erano ancora sub iudice e che l’ammonimento era relativo a vicendadi minima gravità; con il secondo motivo, si lamenta la decorrenza della revoca(13.9.2025 – giorno successivo alla condotta di partenza per la Germania senzaautorizzazione), fissata senza tenere conto del fatto che, in precedenza, egliaveva ottenuto autorizzazione per analoghe condotte;ritenuto che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che nelprocedimento di sorveglianza ben possono essere valutati fatti storicamenteaccertati, costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato, senza necessità disede quel che conta è solo la valutazione della condotta del condannato al fine distabilire se lo stesso - prescindendo dall'accertamento giudiziale della suaresponsabilità - sia meritevole dei benefici penitenziari alternativi alla detenzione(cfr. Sez. 1, n. 5007 del 18/09/1997, Rv. 208789-01);ritenuto che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione del principio avendovalutato la condotta sulla base della documentazione trasmessa e avendonevalutato la gravità e incompatibilità con la misura alternativa concessa;ritenuto che, rispetto alla motivazione del Tribunale, il ricorso, oltre che generico,si pone in contrasto con i principi enunciati e, con riferimento alla decorrenzadella revoca, sollecita una diversa valutazione della gravità del fatto, nondeferibile a questa Corte se non in presenza di palesi i l logicità econtraddittorietà, neanche evidenziate; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di sorveglianza di Bolzanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con ordinanza del 24 febbraio 2026, il Tribunale di sorveglianza diBolzano confermava il decreto del magistrato di sorveglianza, il quale avevadisposto in via cautelativa la sospensione della misura dell’affidamento in provaal servizio sociale ex art. 47 Ord. pen. e, conseguentemente, revocava la misuraalternativa;rilevato che la revoca era motivata dalla notizia di reato pervenuta il 26.1.2026con la quale era stato segnalato che l’odierno ricorrente era rimasto coinvolto inuna grave rissa la notte di [OSCURATO:PERSONA] che aveva coinvolto oltre dieci persone,armate di coltelli, che avevano provocato anche feriti; che tale grave condotta siaggiungeva ad altre precedenti violazioni di prescrizioni che avevano già indottoil magistrato di sorveglianza ad una ammonizione; che, pertanto, dovevaritenersi che la condotta fosse incompatibile con la prosecuzione della misura inquanto inidonea a consentire un percorso di ravvedimento e dimostrativo delfatto che il condannato non aveva compreso l’importanza del beneficioaccordatogli;che avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione l’odierno ricorrenteproponendo due motivi di ricorso, entrambi manifestamente infondati. Con ilprimo motivo, palesemente generico, si lamenta che il ricorrente sia statosempre rispettoso delle prescrizioni e che le asserite violazioni siano stateenunciate solo numericamente, senza illustrarle e, quindi, senza valutarneadeguatamente l’incidenza sul percorsi rieducativo; si osserva che le condottecontestate erano ancora sub iudice e che l’ammonimento era relativo a vicendadi minima gravità; con il secondo motivo, si lamenta la decorrenza della revoca(13.9.2025 – giorno successivo alla condotta di partenza per la Germania senzaautorizzazione), fissata senza tenere conto del fatto che, in precedenza, egliaveva ottenuto autorizzazione per analoghe condotte;ritenuto che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che nelprocedimento di sorveglianza ben possono essere valutati fatti storicamenteaccertati, costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato, senza necessità disede quel che conta è solo la valutazione della condotta del condannato al fine distabilire se lo stesso - prescindendo dall'accertamento giudiziale della suaresponsabilità - sia meritevole dei benefici penitenziari alternativi alla detenzione(cfr. Sez. 1, n. 5007 del 18/09/1997, Rv. 208789-01);ritenuto che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione del principio avendovalutato la condotta sulla base della documentazione trasmessa e avendonevalutato la gravità e incompatibilità con la misura alternativa concessa;ritenuto che, rispetto alla motivazione del Tribunale, il ricorso, oltre che generico,si pone in contrasto con i principi enunciati e, con riferimento alla decorrenzadella revoca, sollecita una diversa valutazione della gravità del fatto, nondeferibile a questa Corte se non in presenza di palesi i l logicità econtraddittorietà, neanche evidenziate; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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