Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:T:2007:222
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑144/02
Richard J. [OSCURATO:PERSONA] e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Personale impiegato nella joint venture JET — Applicazione di uno status giuridico diverso da quello degli agenti temporanei — Risarcimento del danno materiale subito»
Massime della sentenza
1.
Procedura — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44)
2.
Funzionari — Ricorso — Competenza a conoscere della legittimità e del merito
3.
Funzionari — Ricorso — Competenza a conoscere della legittimità e del merito
4.
Funzionari — Ricorso — Competenza a conoscere della legittimità e del merito
1.
Conclusioni corredate degli importi numerici, depositate nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni, in seguito alla
pronuncia della sentenza interlocutoria con cui il Tribunale ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno subito da taluni
membri del personale di una joint venture della CEEA a causa dell’applicazione di uno status giuridico diverso da quello degli
agenti temporanei, modificate per tenere conto delle modalità di calcolo del danno definite dalla sentenza interlocutoria,
non possono essere giudicate irricevibili, dato che si presentano come sviluppo ammissibile di quelle contenute nel ricorso,
soprattutto in quanto, da un lato, il Tribunale abbia determinato gli elementi necessari per il calcolo del danno per la prima
volta nella sua sentenza interlocutoria e in quanto, dall’altro, la composizione esatta del danno e le modalità precise di
calcolo degli indennizzi dovuti non fossero ancora state oggetto di discussione.
Infatti, allorché la sentenza interlocutoria ha fissato il periodo per il quale il risarcimento è dovuto, gli elementi che
lo compongono e il metodo da seguire per determinarne l’importo esatto spettante a ciascuno, la determinazione dell’importo
delle richieste individuali di ciascun ricorrente deve necessariamente poter essere rettificata in seguito a tale sentenza.
(v. punti 21-22)
2.
Nell’ambito di un ricorso per risarcimento, dopo la pronuncia della sentenza interlocutoria mediante la quale il Tribunale
ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno subito da alcuni membri del personale della joint venture [OSCURATO:PERSONA]
(JET) a causa dell’applicazione di uno status giuridico diverso da quello degli agenti temporanei, l’inquadramento nel grado
e nello scatto di ciascun ricorrente all’inizio del periodo di indennizzo deve essere determinato in considerazione della
sua effettiva assunzione, laddove tale periodo è di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore del primo contratto
stipulato o rinnovato, mentre tale data non deve essere anteriore di più di cinque anni.
Infatti il Tribunale, pur avendo limitato i diritti al risarcimento di ciascun ricorrente ad un periodo massimo di cinque
anni, ha tuttavia giudicato che, fin dal principio, cioè dalla loro prima assunzione, gli interessati avrebbero dovuto essere
assunti con contratti di agente temporaneo, e che l’illecito si è protratto per tutta la durata della joint venture. Ne consegue
che la situazione di ciascun ricorrente all’inizio del periodo di indennizzo non dev’essere assimilata a quella che risulterebbe
da una prima assunzione bensì trattata considerando che, a partire dal suo primo impiego in qualità di agente contrattuale,
l’interessato avrebbe dovuto essere assunto in qualità di agente temporaneo, il che porta a prendere in considerazione, all’occorrenza,
la «carriera» compiuta prima dell’inizio del detto periodo. Tale metodo di «ricostruzione della carriera» include necessariamente
le promozioni di cui ciascun interessato avrebbe potuto beneficiare.
Per quanto riguarda le promozioni nel corso del periodo di indennizzo, è alla luce della situazione dei membri titolari del
gruppo di lavoro della JET che il Tribunale ha considerato che i ricorrenti erano stati mantenuti in una situazione giuridica
discriminatoria, integrante gli estremi di un illecito, e che essi, per questa ragione, avevano subito un danno. Di conseguenza,
la «situazione analoga» degli agenti temporanei della CEEA, che deve servire come termine di paragone per stabilire la progressione
in carriera della quale i ricorrenti avrebbero potuto beneficiare, è quella, eventualmente più favorevole, dei membri titolari
del gruppo di lavoro della JET.
(v. punti 49-51, 64, 67)
3.
In una sentenza interlocutoria con cui ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno subito dai membri del personale della
joint venture [OSCURATO:PERSONA] (JET) a causa dell’applicazione di un status giuridico diverso da quello degli agenti temporanei,
il Tribunale ha giudicato che il danno subito dai ricorrenti risultava dalla differenza tra le retribuzioni e le agevolazioni
correlate che essi avrebbero percepito se avessero lavorato per il progetto JET in qualità di agenti temporanei e le retribuzioni
e agevolazioni correlate che essi avevano effettivamente percepito in qualità di agenti contrattuali.
Ne deriva, da un lato, che, per la determinazione del reddito netto comunitario che ciascun ricorrente avrebbe percepito durante
il periodo di indennizzo fissato dal Tribunale se fosse stato assunto in qualità di agente temporaneo, occorre prendere in
considerazione l’insieme delle agevolazioni che l’interessato avrebbe potuto pretendere, tenuto conto degli elementi relativi
alla sua situazione personale e professionale per i quali egli sia in grado di fornire prove documentali. Non è ammissibile,
per contro, includervi indennità che sarebbe stato possibile percepire in base alle missioni compiute, poiché presso la JET
tutte le spese venivano rimborsate mentre le indennità giornaliere erano ridotte o soppresse. D’altra parte, per determinare
il reddito netto nazionale percepito da ciascun ricorrente in qualità di agente assunto con contratto nel corso del citato
periodo di indennizzo, occorre prendere in considerazione tutte le retribuzioni che gli interessati hanno percepito di fatto
a tale titolo e, in particolare, le indennità giornaliere eventualmente percepite da taluni ricorrenti in ragione della loro
lontananza dalla sede della JET.
(v. punti 76-78)
4.
In una sentenza interlocutoria con cui ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno subito dai membri del personale della
joint venture [OSCURATO:PERSONA] (JET) a causa dell’applicazione di uno status giuridico diverso da quello degli agenti
temporanei, il Tribunale ha dichiarato che i ricorrenti avrebbero dovuto essere assunti fin dal principio con contratti di
agente temporaneo e che l’illecito commesso eccedeva per la sua durata il periodo di indennizzo fissato dal Tribunale. Tale
constatazione porta necessariamente a tenere conto del fatto che i ricorrenti hanno potuto acquisire diritti pensionistici
sulla base di tutto il periodo nel corso del quale ciascuno di essi ha effettivamente lavorato alla JET, mentre il risarcimento
basato su tali eventuali diritti è comunque limitato al periodo di indennizzo.
Ne consegue che, per determinare la quota del risarcimento corrispondente ai diritti pensionistici, occorre considerare, per
ciascun ricorrente, la data della sua prima effettiva assunzione da parte della JET, eventualmente anteriore al periodo di
indennizzo, mentre il risarcimento è dovuto per la perdita dei diritti pensionistici relativi al massimo ai cinque anni corrispondenti
al detto periodo. I detti cinque anni di periodo massimo non costituiscono pertanto gli unici anni che danno accesso a tali
diritti. È infatti il periodo di impiego totale di ciascun ricorrente presso la JET a conferirgli i diritti pensionistici,
laddove i diritti corrispondenti devono essere poi ridotti proporzionalmente alla durata del periodo di indennizzo, calcolando
tale quota in rapporto al periodo totale di impiego.
Occorre inoltre considerare che il risarcimento dovuto in base ai diritti pensionistici non può essere inferiore al valore
attuariale dei fondi costituiti a nome di ciascun ricorrente grazie ai contributi del lavoratore e del datore di lavoro sulla
base, al massimo, dei cinque anni corrispondenti al periodo di indennizzo.
Per contro, nel caso in cui il ricorrente, in particolare per aver lavorato alla JET per meno di dieci anni, non abbia potuto
comunque ottenere, in base alle disposizioni dello Statuto, il diritto ad una pensione di anzianità ma soltanto ad un’indennità
di cessazione dal servizio, il risarcimento basato sulla perdita di tale assegno, ridotto proporzionalmente alla durata del
periodo di indennizzo rapportata al periodo totale di impiego, costituisce l’alternativa che dev’essergli necessariamente
riconosciuta.
(v. punti 89-92)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
12 luglio 2007 (
*
)
«Personale impiegato nella joint venture JET – Applicazione di uno status giuridico diverso da quello degli agenti temporanei – Risarcimento del danno materiale subito»
Nella causa T‑144/02,
Richard J. [OSCURATO:PERSONA]
, residente in Oxon ([OSCURATO:PERSONA]), unitamente agli altri 12 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, rappresentati dal
sig. D. Beard, barrister,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
, rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente,
convenuta,
sostenuta da
Consiglio dell’Unione europea
, rappresentato dai sigg. J.‑P. Hix e B. Driessen, in qualità di agenti,
interveniente,
avente ad oggetto, in seguito alla sentenza del Tribunale 5 ottobre 2004, causa T‑144/02, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3381),
la liquidazione del risarcimento dovuto per il danno finanziario subito da ciascun ricorrente per il fatto di non essere stato
assunto in qualità di agente temporaneo delle [OSCURATO:PERSONA] europee per l’esercizio della sua attività in seno alla joint venture
[OSCURATO:PERSONA] (JET),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione),
composto dai sigg. B. [OSCURATO:PERSONA], presidente, M. [OSCURATO:PERSONA] e H. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 20 marzo 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti e procedimento
1
Con la sentenza 5 ottobre 2004, causa T‑144/02, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3381; in prosieguo: la «sentenza interlocutoria»),
il Tribunale ha dichiarato che, non avendo proposto ai ricorrenti contratti di agente temporaneo in violazione dello statuto
della joint venture [OSCURATO:PERSONA] (JET), la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un illecito tale da far sorgere una responsabilità
in capo alla [OSCURATO:PERSONA] europea, che tale illecito ha fatto perdere agli interessati una seria possibilità di essere assunti
in qualità di agenti temporanei e che il danno dei ricorrenti risulta dalla differenza tra le retribuzioni, le agevolazioni
correlate e i diritti pensionistici che gli interessati avrebbero percepito o acquisito se avessero lavorato per il progetto
JET in qualità di agenti temporanei e le retribuzioni, agevolazioni correlate e diritti pensionistici che essi hanno effettivamente
percepito o acquisito in quanto personale assunto con contratto (punti 141, 157 e 164 della sentenza interlocutoria).
2
Tuttavia, il Tribunale, considerando che i ricorrenti avrebbero dovuto presentare le loro domande di risarcimento entro un
termine ragionevole, che non avrebbe dovuto eccedere i cinque anni a decorrere dal momento in cui essi erano venuti a conoscenza
della situazione discriminatoria di cui si sono lamentati, ha giudicato che il risarcimento dovuto doveva essere calcolato,
per ciascun ricorrente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto stipulato o rinnovato che lo riguardava,
data che non doveva precedere di più di cinque anni quella di presentazione della sua domanda di risarcimento alla [OSCURATO:PERSONA]
(punto 71 della sentenza interlocutoria).
3
Poiché il Tribunale non è stato in grado di determinare il risarcimento dovuto a ciascun ricorrente, la sentenza interlocutoria
(punto 167) ha fissato i principi e i criteri sulla base dei quali le parti erano invitate a raggiungere un accordo, in assenza
del quale esse avrebbero dovuto adire il Tribunale sottoponendo ad esso conclusioni corredate dei relativi importi.
4
Pertanto, le parti dovevano:
1) determinare il posto e il grado corrispondenti alle funzioni che ciascun ricorrente avrebbe esercitato se gli fosse stato
offerto un contratto di agente temporaneo alla data di entrata in vigore del primo contratto stipulato o rinnovato, data che
non doveva precedere di più di cinque anni la data di presentazione della sua domanda di risarcimento (punti 166 e 168 della
sentenza interlocutoria);
2) effettuare la ricostruzione della carriera di ciascun interessato, a decorrere dalla sua assunzione fino al detto periodo
di non più di cinque anni, tenendo conto:
della progressione media delle retribuzioni per il posto e il grado corrispondenti di un agente della [OSCURATO:PERSONA] europea dell’energia
atomica (CEEA), eventualmente addetto alla JET,
delle eventuali promozioni di cui l’interessato avrebbe potuto beneficiare durante tale periodo, alla luce del grado e del
posto occupato, applicando la media delle promozioni assegnate ad agenti temporanei della CEEA in una situazione analoga (punto 169
della sentenza interlocutoria);
3) effettuare il confronto tra la situazione di un agente temporaneo delle [OSCURATO:PERSONA] e quella di un agente assunto con contratto
sulla base di importi netti, dedotti i contributi, le ritenute o gli altri prelievi effettuati ai sensi della legislazione
applicabile (punto 170 della sentenza interlocutoria).
5
Il Tribunale ha precisato che il risarcimento dovuto andava calcolato in base ad un periodo che decorreva dalla data di entrata
in vigore del primo contratto stipulato o rinnovato, data che non doveva precedere di più di cinque anni la data della presentazione
della domanda di risarcimento, e terminava alla data in cui l’interessato aveva cessato di lavorare per il progetto JET, se
tale data era anteriore alla data di chiusura del progetto, avvenuta il 31 dicembre 1999, oppure a quest’ultima data, se egli
aveva lavorato per il progetto JET fino al termine dello stesso (punto 171 della sentenza interlocutoria).
6
Infine, il Tribunale ha dichiarato che, poiché il risarcimento era diretto a compensare perdite di retribuzione e di agevolazioni
correlate, previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dei dipendenti e agenti delle [OSCURATO:PERSONA] europee, e poiché
era calcolato tenendo conto dell’imposta comunitaria, esso era al netto di tutte le imposte e non poteva essere assoggettato
a prelievi fiscali nazionali (punto 173 della sentenza interlocutoria).
7
Le parti, non avendo potuto raggiungere un accordo su tutti i punti relativi alla esatta determinazione del risarcimento dovuto
a ciascun ricorrente, hanno trasmesso al Tribunale, il 28 ottobre 2005, le loro domande corredate dei relativi importi.
8
A titolo di misura di organizzazione del procedimento, notificata il 19 dicembre 2006, il Tribunale ha chiesto alle parti,
in conformità all’art. 64 del suo regolamento di procedura, di fornire informazioni e chiarimenti in merito ai punti di divergenza
che persistevano tra loro con riferimento alla valutazione del danno subito da ciascun ricorrente.
9
I ricorrenti hanno risposto ai quesiti del Tribunale con lettera depositata in cancelleria il 19 febbraio 2007. [OSCURATO:PERSONA]
ha reso note le sue osservazioni relative alle risposte dei ricorrenti con lettera depositata in cancelleria il 1º marzo 2007.
10
Nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale le parti, che hanno precisato le loro domande corredate dei relativi importi
in seguito alla misura di organizzazione del procedimento, hanno affermato di aver risolto taluni loro motivi di disaccordo
e hanno posto in evidenza i punti ancora in discussione.
11
Con ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 7 marzo 2007, la domanda di intervento presentata il 27 febbraio
2007 dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è stata respinta in quanto tardiva, in conformità al combinato disposto
dell’art. 115, n. 1, e dell’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura.
12
Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 20 marzo 2007. [OSCURATO:PERSONA]
ha presentato una versione rettificata degli allegati alle sue osservazioni del 1º marzo 2007.
13
Al termine dell’udienza, il presidente ha concesso un termine di una settimana ai ricorrenti per trasmettere le loro eventuali
modifiche ai documenti prodotti nel corso dell’udienza dalla [OSCURATO:PERSONA]. Facendo seguito ad una domanda dei ricorrenti, il
presidente ha concesso, il 27 marzo 2007, una proroga del termine alla [OSCURATO:PERSONA] e ai ricorrenti, rispettivamente fino al
30 marzo e fino al 3 aprile 2007, per consentire alla convenuta di apportare le ultime rettifiche alle sue conclusioni indicanti
gli importi e ai ricorrenti di formulare le loro osservazioni con riferimento a questi ultimi elementi.
14
La fase orale del procedimento si è chiusa il 17 aprile 2007.
Conclusioni delle parti
15
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] a risarcirli per le perdite in termini di redditi da lavoro e altri benefici cagionate dalle violazioni
del diritto comunitario commesse nei loro confronti, sulla base di una domanda di risarcimento valutato pari, in totale, al
31 ottobre 2005, per l’insieme dei ricorrenti, a sterline inglesi 2 629 269 (GBP);
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
16
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal Consiglio, chiede che il Tribunale voglia:
– condannarla, in conformità alle sue osservazioni, a risarcire i ricorrenti applicando la sentenza interlocutoria, fino a concorrenza
di un importo totale pari, per l’insieme dei ricorrenti, a GBP 574 424;
– condannarla a sostenere la metà delle spese dei ricorrenti.
In diritto
Portata della controversia rationae personae
17
In risposta ai quesiti posti dal Tribunale in udienza, i ricorrenti hanno dichiarato che tre di loro, i sigg. T.F. [OSCURATO:PERSONA],
E. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA], non presentavano alcuna domanda di risarcimento.
18
Occorre conseguentemente che il Tribunale ne prenda atto e constati che presentano domande di risarcimento 10 dei 13 ricorrenti.
19
Inoltre, occorre prendere atto della rinunzia alla domanda formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni datate 1º marzo
2007, intesa ad ottenere che il Tribunale statuisca sulla questione di un’eventuale compensazione tra il risarcimento che
sarà dovuto dalla convenuta al sig. [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della presente sentenza e il credito che l’istituzione dichiara di
vantare nei confronti dell’interessato in applicazione della sua decisione 27 maggio 2005 (v., in materia di compensazione
di crediti, sentenza del Tribunale 17 gennaio 2007, causa T‑231/04, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], punti 11 e segg.).
Sul quantum delle richieste di risarcimento
20
Senza sollevare eccezioni di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che le domande di risarcimento dei ricorrenti, basate
sul periodo di indennizzo fissato dalla sentenza interlocutoria (1995‑1999), sarebbero più di una volta e mezza superiori
alle loro richieste iniziali. Essa ritiene che, sebbene tali domande siano state adeguate dagli interessati in considerazione,
in particolare, delle informazioni che essa ha fornito loro in occasione delle discussioni tra loro intercorse, tale sostanziale
aumento delle richieste dei ricorrenti potrebbe essere in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 44 del regolamento
di procedura.
21
Sul piano dei principi, occorre osservare che la Corte, in una controversia in cui una sentenza interlocutoria aveva definito
le modalità di calcolo del danno subito e in cui era stata disposta una perizia, ha autorizzato la revisione al rialzo delle
richieste iniziali, giudicando ricevibili richieste modificate in tal senso. Essa ha considerato che tali richieste rappresentavano
uno sviluppo plausibile, se non necessario, di quelle contenute nel ricorso, soprattutto alla luce del fatto che, da un lato,
essa aveva determinato per la prima volta gli elementi necessari a valutare il danno solo nella sentenza interlocutoria e,
inoltre, la composizione esatta del danno e le modalità precise di calcolo degli indennizzi dovuti non erano ancora state
oggetto di discussione. La Corte ha aggiunto che, nel dispositivo della sentenza interlocutoria, essa aveva invitato le parti
a richiedere importi precisi nell’ipotesi in cui non fossero riuscite ad accordarsi sull’ammontare dei danni. La Corte ha
concluso che tale invito sarebbe risultato privo di senso e di portata se le parti non avessero potuto formulare, dopo la
pronuncia della detta sentenza, domande diverse da quelle contenute nel ricorso (sentenza della Corte 27 gennaio 2000, cause
riunite C‑104/89 e C‑37/90, Mulder e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑203, punti 38‑40).
22
Allo stesso modo, nella fattispecie, poiché la sentenza interlocutoria ha fissato il periodo per il quale è dovuto il risarcimento,
gli elementi che lo compongono ed il metodo da seguire per determinarne l’importo esatto spettante a ciascuno, la determinazione
dell’importo delle richieste individuali di ciascun ricorrente doveva necessariamente poter essere rettificata in seguito
a tale sentenza.
23
Inoltre, risulta dal fascicolo che le richieste di risarcimento dei ricorrenti, in data 28 ottobre 2005, riviste in base alla
motivazione della sentenza interlocutoria, sono inferiori e non superiori alle loro richieste iniziali, se si prende in considerazione
il loro importo globale e non, come fa la convenuta, la sola parte delle richieste iniziali, che riguarda il periodo di indennizzo.
24
Risulta da quanto precede che l’osservazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa al quantum delle richieste definitive va respinta
perché irrilevante.
Considerazioni preliminari
25
La presente sentenza ha per oggetto la determinazione del risarcimento dovuto a ciascun ricorrente a riparazione del danno
che è risultato dall’illecito constatato nella sentenza interlocutoria in conformità ai principi e ai criteri da essa stabiliti,
richiamati ai precedenti punti 1‑6, in quanto le parti non sono pervenute ad un accordo totale su tutti i punti nella prospettiva
di attuare i principi e i criteri fissati dal Tribunale.
26
Occorre previamente osservare che la sentenza interlocutoria non è stata contestata né sul principio del riconoscimento della
responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell’illecito constatato, né su quello del riconoscimento del danno subito dai ricorrenti,
i cui diritti di risarcimento sono stati circoscritti ad un periodo massimo di cinque anni, né per quanto riguarda i principi
e i criteri che devono servire a determinare il risarcimento a ciascuno dovuto. Tale sentenza è pertanto divenuta definitiva
con riferimento a tutti i detti punti, che hanno acquisito autorità di giudicato, ed è vincolante ai fini della soluzione
definitiva della controversia (sentenza della Corte 19 febbraio 1991, causa C‑281/89, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑347,
punto 14; ordinanze della Corte 11 luglio 1996, causa C‑397/95 P, Coussios/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3873, punto 25, e 28
novembre 1996, causa C‑277/95 P, Lenz/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6109, nonché, con riferimento all’autorità di cosa giudicata
derivante da sentenza interlocutoria, Mulder e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 54‑56). [OSCURATO:PERSONA], del resto,
ha sottolineato, nelle summenzionate osservazioni del 1º marzo 2007, che né essa né i ricorrenti avevano proposto ricorso
dinanzi alla Corte contro la sentenza 5 ottobre 2004 e che tale sentenza aveva dunque acquistato il carattere definitivo di
res judicata.
27
Inoltre, allo stato della controversia alla chiusura della fase orale, risulta che, rispetto alle loro rispettive conclusioni,
datate 28 ottobre 2005, le parti hanno raggiunto un accordo su un certo numero di questioni, generali o specifiche, riguardanti
la determinazione del risarcimento dovuto a ciascun ricorrente tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti dalla sentenza
interlocutoria.
28
Risulta anzitutto che le parti si sono consultate, con riferimento alla metodologia generale, per il calcolo delle perdite
dei ricorrenti, l’identificazione delle principali componenti dei redditi degli interessati, sia comunitari sia nazionali,
da prendere in considerazione, l’applicazione, sull’importo definitivo del risarcimento dovuto a ciascuno, di interessi semplici,
al tasso del 5,25%, ed il carattere non imponibile, ai sensi della normativa del [OSCURATO:PERSONA], degli indennizzi che i ricorrenti
devono percepire, considerato che la questione del regime fiscale dei detti indennizzi è stata espressamente e definitivamente
risolta dalla sentenza interlocutoria (v. il precedente punto 6).
29
Le domande depositate dalle parti il 28 ottobre 2005 attestano disaccordi che persistono su sei punti, che condizionano la
determinazione precisa del risarcimento dovuto a ciascun ricorrente e di cui le parti sottopongono la soluzione al Tribunale.
Essi riguardano, in primo luogo, l’inizio del periodo di indennizzo corrispondente a ciascun ricorrente (v. il precedente
punto 5); in secondo luogo, il grado e lo scatto da determinare per ciascuno di essi all’inizio del periodo di indennizzo
(v. il precedente punto 4); in terzo luogo, le promozioni di cui gli interessati avrebbero potuto beneficiare (v. il precedente
punto 4); in quarto luogo, le agevolazioni correlate alle retribuzioni che essi avrebbero potuto percepire (v. il precedente
punto 1); in quinto luogo, i contributi, le ritenute e gli altri prelievi da prendere in considerazione per determinare il
reddito netto di un agente temporaneo delle [OSCURATO:PERSONA] e quello di un agente assunto con contratto (v. il precedente punto 4),
nonché, in sesto luogo, i diritti pensionistici che ciascun ricorrente potrebbe reclamare (v. il precedente punto 1).
30
In seguito alla misura di organizzazione del procedimento menzionata al precedente punto 8, le posizioni delle parti si sono
ulteriormente avvicinate su alcuni aspetti relativi ai loro detti punti di disaccordo. Il loro accordo non appare tuttavia
totale per quanto riguarda i contributi, le ritenute e gli altri prelievi da prendere in considerazione per la determinazione
dei redditi effettivamente percepiti dagli interessati in qualità di agenti contrattuali. Divergenze più o meno importanti
permangono, per contro, per quanto riguarda gli altri punti controversi.
31
Inoltre, le parti, i cui punti di vista al riguardo convergono, hanno esposto, nelle loro memorie scritte e in udienza, le
difficoltà incontrate nel tentativo di far ammettere alle autorità fiscali del [OSCURATO:PERSONA] che gli indennizzi che i ricorrenti
devono percepire non devono andare soggetti ad alcun prelievo fiscale nazionale, in conformità a quanto dichiarato dal Tribunale
nella sentenza interlocutoria, dopo che tali autorità hanno comunicato la loro intenzione di tassare, se non il capitale degli
indennizzi, quantomeno gli interessi che si sommerebbero ai detti indennizzi. I ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA] chiedono al Tribunale
di pronunciarsi chiaramente sulla questione della non imponibilità dei detti indennizzi, in rapporto al capitale ed agli interessi.
32
Occorrerà esaminare, in ordine successivo, le sei voci menzionate al precedente punto 29, distinguendo i punti di accordo
e quelli di disaccordo, nonché la questione del regime fiscale degli interessi dovuti sugli indennizzi che i ricorrenti devono
percepire.
Per quanto riguarda i punti di accordo
Sull’inizio del periodo di indennizzo
33
Il Tribunale ha giudicato, nella sentenza interlocutoria, che il risarcimento dovuto andava calcolato, per ciascun ricorrente,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto stipulato o rinnovato che lo riguardava, data che non doveva
precedere di più di cinque anni quella di presentazione della sua domanda di risarcimento alla [OSCURATO:PERSONA] e che si collocava
tra il 12 novembre 1994 e il 16 febbraio 1995 (punti 83 e 166 della sentenza interlocutoria). Risulta, inoltre, dalla sentenza
(punto 171) che il periodo di indennizzo si compie o alla data in cui il ricorrente interessato ha cessato di lavorare per
il progetto JET, se tale data è anteriore alla data di chiusura del progetto, avvenuta il 31 dicembre 1999, oppure a quest’ultima
data se egli ha lavorato per il progetto JET fino al termine dello stesso, con la precisazione che, nel caso specifico del
sig. [OSCURATO:PERSONA], assunto in qualità di agente temporaneo nel 1999, il periodo che conferisce diritto al risarcimento si compie,
per quanto lo riguarda, alla data della sua assunzione, effettuata in conformità al Regime applicabile agli altri agenti delle
[OSCURATO:PERSONA] europee.
34
Risulta dall’istruttoria e, in particolare, dalle risposte alla misura di organizzazione del procedimento menzionata al precedente
punto 8, che i ricorrenti non hanno potuto superare le difficoltà da essi incontrate nel determinare la data esatta dell’inizio
del periodo di indennizzo corrispondente a ciascuno di loro a causa delle loro modalità di pagamento, settimanali o mensili,
di rinnovi tardivi dei loro contratti e della circostanza dell’esistenza di contratti non annuali per due di loro. Tenuto
conto di tali elementi di fatto, rivelati dalla consultazione degli archivi della JET, che rendevano particolarmente delicata
la determinazione della data d’inizio del periodo di indennizzo, i ricorrenti si sono accordati con la [OSCURATO:PERSONA] per stabilire
la data del 1º marzo 1996 (anteriore di cinque anni alla data della loro domanda di risarcimento) come momento iniziale del
detto periodo.
35
Tenuto conto delle difficoltà particolari esposte dai ricorrenti nell’utilizzare i documenti contrattuali consultati e dell’accordo
della [OSCURATO:PERSONA], occorre che il Tribunale, che nella sentenza interlocutoria aveva invitato le parti a raggiungere un’intesa,
prenda atto dell’accordo esistente tra le parti e fissi la data di inizio del periodo di indennizzo di ciascun ricorrente
al 1º marzo 1996, come indicato nella seconda colonna dell’allegato 2 alla presente sentenza.
36
Ne consegue che dev’essere respinta la proposta alternativa dei ricorrenti, esposta nelle loro risposte alla misura di organizzazione
del procedimento, consistente nel prendere in considerazione non la data in cui il primo contratto concluso o rinnovato ha
iniziato a produrre effetti, bensì la prima data alla quale un pagamento sarebbe stato dovuto, suggerimento peraltro respinto
dalla convenuta, in quanto in contrasto con la motivazione della sentenza interlocutoria (punto 166).
Sui contributi, le ritenute e gli altri prelievi
37
Il Tribunale ha dichiarato nella sentenza interlocutoria (punto 170) che, per la determinazione del danno, il confronto tra
la situazione di un agente temporaneo delle [OSCURATO:PERSONA] e quella di un agente assunto con contratto, come ciascun ricorrente,
dovrebbe essere effettuato su importi netti, dedotti i contributi, le ritenute o gli altri prelievi effettuati ai sensi della
legislazione applicabile.
38
In seguito alla misura di organizzazione del procedimento i ricorrenti, in conformità alla citata motivazione della sentenza
interlocutoria, hanno dedotto per la determinazione dei redditi percepiti in quanto agenti contrattuali le somme che essi
avevano inizialmente preso in considerazione nelle loro conclusioni in data 28 ottobre 2005, corrispondenti ai versamenti
effettuati a fondi pensione. [OSCURATO:PERSONA] ha accettato tali modalità.
39
Il Tribunale prende atto di ciò al fine di determinare il reddito netto che ciascun ricorrente ha effettivamente percepito
in qualità di agente contrattuale nel corso del periodo di indennizzo.
Per quanto riguarda i punti di disaccordo
Sul grado e sullo scatto all’inizio del periodo di indennizzo
– Argomenti delle parti
40
I ricorrenti fanno valere che il grado e lo scatto devono essere determinati sulla base, oltre che della considerazione delle
loro qualifiche accademiche e della loro esperienza professionale anteriore, anche della carriera di ciascuno alla JET dal
momento in cui l’interessato ha iniziato di fatto a lavorarvi, cioè, per un buon numero di loro, prima dell’inizio del periodo
di indennizzo. Essi ritengono che il Tribunale ha stabilito, nella sentenza interlocutoria, un criterio di equivalenza funzionale
tra i posti occupati in qualità di agenti contrattuali e quelli che sarebbero stati occupati in qualità di agenti temporanei.
I ricorrenti sostengono che, per accertare tale equivalenza funzionale, essi si sono riferiti ad un memorandum del direttore
dell’ufficio contratti della JET, sig. [OSCURATO:PERSONA], datato 25 agosto 1989.
41
I ricorrenti fanno valere, fondandosi sulla sentenza interlocutoria, che la [OSCURATO:PERSONA] non può, oggi, esigere un livello
di prova, che sarebbe in taluni casi impossibile da fornire, identico all’ipotesi in cui si trattasse di procedere alla loro
effettiva assunzione, in quanto essi sono stati di fatto assunti per lavorare alla JET. Inoltre, essi affermano di aver fornito
ciascuno una formale testimonianza riguardo alla propria carriera e al proprio curriculum vitae.
42
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il grado e lo scatto devono essere determinati alla data di entrata in vigore del primo contratto
compreso nel periodo di indennizzo, tenendo conto dei diplomi e dell’esperienza professionale anteriore di ciascun ricorrente,
come se si trattasse di una prima assunzione. Essa ritiene che i ricorrenti debbano produrre le medesime prove, in materia
di qualifiche e di esperienza professionale, che se fossero stati realmente assunti. La convenuta ritiene che dalla sentenza
interlocutoria risulti sussistere una responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], e sia quindi dovuto un risarcimento, in base ad un periodo
massimo di cinque anni e che i contratti anteriori non possano essere presi in considerazione.
43
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, inoltre, che i documenti rilevanti, da essa utilizzati per determinare i posti e i gradi, sono, da
un lato, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 ottobre 1984 relativa ai criteri applicabili all’inquadramento nel grado e nello
scatto per l’assunzione di personale delle qualifiche scientifiche e tecniche e, dall’altro, la decisione della [OSCURATO:PERSONA],
entrata in vigore il 1º settembre 1983, relativa ai criteri applicabili alla nomina nel grado e all’inquadramento nello scatto
all’atto dell’assunzione, per quanto riguarda il personale amministrativo.
44
La convenuta solleva anche la questione della ricevibilità delle prove che le sarebbero state trasmesse dai ricorrenti, per
la maggior parte nel luglio 2005, ma anche nei mesi di settembre e di ottobre 2005, con riferimento all’art. 44 del regolamento
di procedura.
– Giudizio del Tribunale
45
Occorre preliminarmente ricordare, con riferimento alle prove relative alle qualifiche e all’esperienza professionale dei
ricorrenti, utili alla determinazione del grado e dello scatto di ciascuno di essi all’inizio del periodo di indennizzo, che,
nella sentenza interlocutoria, il Tribunale ha giudicato che, tenuto conto, in particolare, delle loro qualifiche, i ricorrenti
avrebbero avuto serie possibilità di essere assunti in qualità di agenti temporanei (punti 155 e 157 della sentenza interlocutoria).
Non occorre pertanto esaminare, per determinare il risarcimento dovuto a ciascuno, se l’interessato, alla data di inizio del
periodo di indennizzo, soddisfacesse le condizioni per una tale assunzione. Deriva, infatti, dalla motivazione della sentenza
interlocutoria che il livello di prova richiesto per determinare l’inquadramento di ciascun ricorrente non può essere equivalente,
come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], a quello richiesto per una reale assunzione.
46
Con riferimento alla tardività, asserita dalla convenuta, di taluni elementi di prova che i ricorrenti le avrebbero trasmesso
tra il mese di luglio e il mese di ottobre del 2005, in considerazione dell’art. 44 del regolamento di procedura, nelle circostanze
di specie ai detti elementi non si può opporre l’irricevibilità.
47
Infatti, è la motivazione della sentenza interlocutoria, che statuisce sui principi della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], che
ha definito il danno subito dai ricorrenti, ha fissato il metodo da seguire per determinarne l’ammontare e che, riferendosi
in particolare alle qualifiche accademiche, alle esperienze professionali e alle funzioni esercitate presso la JET, ha permesso
alle parti di individuare gli elementi rilevanti per la determinazione degli indennizzi dovuti. Tenuto conto delle proroghe
dei termini richieste dai ricorrenti, sulle quali la convenuta non ha formulato obiezioni, e della circostanza che quest’ultima
ha consentito ai ricorrenti di accedere agli archivi della JET soltanto alla fine del dicembre del 2005, non è possibile opporre
l’irricevibilità a qualsivoglia mezzo di prova.
48
Con riferimento all’inquadramento nel grado e nello scatto di ciascun ricorrente, all’inizio del periodo di indennizzo, occorre
ricordare che, nella sentenza interlocutoria, il Tribunale ha constatato che i posti e le qualifiche dei ricorrenti, quali
registrati dalla [OSCURATO:PERSONA], risultavano analoghi, per natura e livello, a quelli dei membri titolari del gruppo di lavoro
del progetto. Esso ha osservato (punto 121) che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso in udienza che non vi erano differenze sostanziali
tra i membri titolari del gruppo di lavoro del progetto e i ricorrenti, dato che le qualifiche e l’esperienza professionale
degli uni e degli altri erano simili. Esso ha anche osservato (punto 122) che la detta analogia di funzioni era confermata
dall’organigramma della JET.
49
Pertanto, risulta dalla sentenza interlocutoria (punti 166 e 168) che il posto, il grado e lo scatto da determinare per ogni
ricorrente devono corrispondere alle funzioni esercitate da ciascuno alla JET alla data di entrata in vigore del primo contratto
stipulato o rinnovato nel corso del periodo di indennizzo, mentre le funzioni in causa sono quelle che l’interessato esercitava
presso la JET a tale data, se già vi lavorava prima, come è accaduto per la maggior parte dei ricorrenti, o anche le funzioni
in vista delle quali egli ha allora iniziato a lavorare. L’inquadramento di ciascun ricorrente dev’essere pertanto stabilito
in considerazione della sua effettiva assunzione da parte della JET, che è stata in generale anteriore alla data di inizio
del periodo di indennizzo.
50
Infatti il Tribunale, pur avendo limitato i diritti al risarcimento di ciascun ricorrente ad un periodo massimo di cinque
anni, ha tuttavia giudicato che, fin dal principio, cioè dalla loro prima assunzione, gli interessati avrebbero dovuto essere
assunti con contratti di agente temporaneo, e che l’illecito si è protratto per tutta la durata del progetto JET (punti 127
e 139 della sentenza interlocutoria). In contrasto con la tesi della [OSCURATO:PERSONA], la constatazione dell’illecito riguarda
tutta la durata del rapporto di lavoro presso la JET ma il risarcimento è dovuto, per i motivi esposti nella sentenza interlocutoria
(punti 57‑84), soltanto per il periodo di indennizzo da essa definito.
51
Ne consegue che la situazione di ciascun ricorrente all’inizio del periodo di indennizzo non dev’essere assimilata a quella
che risulterebbe da una prima assunzione bensì trattata considerando che, a partire dal suo primo impiego in qualità di agente
contrattuale, l’interessato avrebbe dovuto essere assunto in qualità di agente temporaneo, il che porta a prendere in considerazione,
all’occorrenza, la «carriera» compiuta prima dell’inizio del periodo di indennizzo, per determinare l’inquadramento corrispondente
alle funzioni esercitate da ciascuno all’inizio del detto periodo.
52
Inoltre, la presa in considerazione della «carriera» svolta in precedenza presso la JET non costituisce propriamente, in contrasto
con quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], una ricostruzione della carriera, ma equivale soltanto a tener conto dell’inquadramento
cui l’interessato era eventualmente pervenuto in qualità di agente contrattuale della JET, come risulta dalla sentenza interlocutoria
che fa riferimento alle funzioni esercitate da ciascun ricorrente all’inizio del periodo di indennizzo, allo scopo di determinare
il posto e il grado di ciascun ricorrente (punti 166 e 168), ricordando che il Tribunale ha constatato un’equivalenza tra
i posti, le qualifiche e l’esperienza professionale dei ricorrenti e dei membri titolari del gruppo di lavoro del progetto
(punti 121 e 122 della sentenza interlocutoria). L’inquadramento da determinare all’inizio del periodo di indennizzo deve
tenere conto conseguentemente di tale similitudine funzionale.
53
Per determinare l’inquadramento di ciascun ricorrente all’inizio del periodo di indennizzo occorre avvalersi di tutti gli
elementi disponibili rilevanti menzionati dalle parti, cioè, da un lato, il memorandum del direttore dell’ufficio contratti
della JET del 25 agosto 1989, che istituisce una corrispondenza tra i gradi degli agenti contrattuali ed otto gradi che riguardano
agenti della CEEA, nonché l’inquadramento del personale a contratto della JET come risulta dal ruolo di tale personale corrispondente
all’anno 1994 e, dall’altro, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 ottobre 1984, relativa ai criteri applicabili all’inquadramento
nel grado e nello scatto per l’assunzione del personale delle qualifiche scientifiche e tecniche, nonché la decisione della
[OSCURATO:PERSONA] entrata in vigore il 1º settembre 1983, relativa ai criteri applicabili alla nomina nel grado e all’inquadramento
nello scatto all’atto dell’assunzione, per quanto riguarda il personale amministrativo.
54
Alla luce di tali differenti documenti, l’inquadramento nel grado e nello scatto di ciascun ricorrente all’inizio del periodo
di indennizzo è determinato nel modo seguente.
55
In primo luogo, occorre stabilire l’inquadramento di ciascun ricorrente in qualità di agente contrattuale alla data di entrata
in vigore del primo contratto stipulato o rinnovato nel periodo considerato, in base alla determinazione che di esso può essere
data alla stregua del memorandum del direttore dell’ufficio contratti della JET del 25 agosto 1989 e del ruolo del personale
a contratto della JET per l’anno 1994. Salvo il caso di una prima assunzione, tale inquadramento in qualità di agente contrattuale
prende in considerazione l’evoluzione della situazione del personale interessato a partire dall’assunzione iniziale fino alla
data di rinnovo dei contratti che dà avvio al periodo di indennizzo, in conformità ai principi precedentemente esposti.
56
In secondo luogo, occorre stabilire il grado e lo scatto corrispondenti di un agente della CEEA che equivalgono a tale inquadramento,
sulla base della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 ottobre 1984, relativa ai criteri applicabili all’inquadramento nel grado
e nello scatto per l’assunzione del personale delle qualifiche scientifiche e tecniche, e della decisione della [OSCURATO:PERSONA]
entrata in vigore il 1º settembre 1983, relativa ai criteri applicabili alla nomina nel grado ed all’inquadramento nello scatto
all’atto dell’assunzione, per quanto riguarda il personale amministrativo.
57
Da quanto precede risulta che l’inquadramento nel grado e nello scatto di ciascun ricorrente all’inizio del periodo di indennizzo
è determinato nel modo indicato nella terza colonna dell’allegato 2 alla presente sentenza.
Sulle promozioni
– Argomenti delle parti
58
I ricorrenti fanno valere che i ritmi di promozione presso la JET erano particolarmente favorevoli, il che dovrebbe indurre,
nella fattispecie, ad ipotizzare, da un lato, un passaggio al grado superiore sin da quando l’aumento di scatto fa passare
la retribuzione sopra il primo scatto del successivo grado superiore, salvo in tre casi, per i quali essi si allineano alla
posizione della [OSCURATO:PERSONA], e cioè la mancanza di promozioni dal[la categoria] B al[la categoria] A, dal grado A5 al grado
A4 e dal grado A4 al grado A3. Dall’altro, una promozione corrispondente alla progressione media delle carriere dovrebbe essere
conteggiata ogni cinque anni.
59
La stretta correlazione tra i gradi richiesti dai ricorrenti e quelli che compaiono nel ruolo del personale assunto con contratto
dalla JET confermerebbe la fondatezza del metodo che essi propongono. Essa consentirebbe anche di tradurre in una promozione
la nomina ad un posto di responsabilità.
60
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che un cambio di responsabilità non comporta automaticamente una promozione, in quanto non esiste
un nesso automatico tra grado e funzione, considerato che un dipendente può passare da un posto di amministratore ad uno di
capo unità senza essere promosso.
61
In risposta alla misura di organizzazione del procedimento le parti hanno sostenuto che esse si erano accordate su un tasso
di promozione del 20%, corrispondente ad una promozione ogni cinque anni.
62
[OSCURATO:PERSONA] conferma il suo disaccordo quanto all’applicazione dei detti tassi, effettuata dai ricorrenti per il periodo
anteriore a quello di risarcimento in modo conforme al loro metodo, che consiste nel valutare la carriera svolta presso la
JET prima del periodo di indennizzo per stabilire l’inquadramento all’inizio di tale periodo.
– Giudizio del Tribunale
63
Occorre previamente osservare che il punto di disaccordo esposto dalla [OSCURATO:PERSONA] non riguarda l’incidenza delle promozioni
di cui i ricorrenti avrebbero beneficiato al tasso convenuto, tra le parti, del 20% annuo nel corso del periodo di indennizzo,
bensì l’applicazione di tale tasso nell’ottica di stabilire l’inquadramento iniziale di ciascuno di essi all’inizio del periodo
di indennizzo, ricostruendo all’occorrenza la carriera anteriore dell’interessato presso la JET. Tali critiche riguardano
pertanto la determinazione del grado e dello scatto all’inizio del periodo di indennizzo e non sono in relazione con le promozioni
nel corso del detto periodo, che qui occorre ricostruire.
64
Con riferimento alla valutazione delle promozioni anteriori al periodo di indennizzo, di cui pertanto qui non si discute,
occorre tuttavia osservare, considerate le preoccupazioni della convenuta, che è certo che, dal momento in cui si è constatato
(v. i precedenti punti 50 e segg.), in conformità alla motivazione della sentenza interlocutoria, che occorreva prendere in
considerazione, per stabilire l’inquadramento all’inizio del periodo di indennizzo di ciascun ricorrente, la carriera dell’interessato
a partire dalla sua effettiva assunzione, simile metodo di «ricostruzione della carriera» include necessariamente le promozioni
di cui tale interessato avrebbe potuto beneficiare. Essendo pacifico tra le parti che il tasso di promozione presso la JET
era del 20%, i ricorrenti hanno potuto logicamente utilizzarlo per procedere a tale «ricostruzione della carriera» iniziale,
allo scopo di stabilire il grado e lo scatto di ciascuno di essi all’inizio del periodo di indennizzo.
65
Con riferimento alle promozioni nel corso del periodo di indennizzo, il Tribunale ha dichiarato, nella sentenza interlocutoria
(punto 169), che le parti dovevano accordarsi sulla ricostruzione della carriera di ciascun ricorrente, a decorrere dalla
sua assunzione fino all’ultimo periodo di cinque anni per il quale il risarcimento è dovuto, tenendo conto della progressione
media delle retribuzioni per il posto e il grado corrispondenti di un agente della CEEA, eventualmente addetto alla JET, nonché
delle eventuali promozioni di cui ciascuno avrebbe potuto beneficiare durante tale periodo, alla luce del grado e del posto
occupato, applicando la media delle promozioni assegnate ad agenti temporanei della CEEA in una situazione analoga.
66
Dalla sentenza interlocutoria risulta che la ricostruzione delle eventuali promozioni nel corso del periodo di indennizzo
dev’essere stabilita in considerazione del grado e dello scatto occupati all’inizio di tale periodo di non più di cinque anni,
applicando la media delle promozioni assegnate ad agenti temporanei della CEEA che si trovano in una situazione analoga, cioè
sono addetti alla JET, in conformità alla prassi delle promozioni seguita alla JET.
67
Infatti, è alla luce della situazione dei membri titolari del gruppo di lavoro della JET che il Tribunale ha considerato che
i ricorrenti erano stati mantenuti in una situazione giuridica discriminatoria, integrante gli estremi di un illecito (punti 140
e 141 della sentenza interlocutoria) e che essi, per questa ragione, avevano subito un danno (punti 164 e 169 della sentenza
interlocutoria). Di conseguenza, la «situazione analoga», che deve servire come termine di paragone per stabilire la progressione
in carriera della quale i ricorrenti avrebbero potuto beneficiare, è quella, eventualmente più favorevole, dei membri titolari
del gruppo di lavoro della JET.
68
L’accesso eventuale a impieghi che comportano responsabilità particolari non dev’essere preso in considerazione in tale calcolo
poiché, come fa valere la [OSCURATO:PERSONA], non vi è un nesso automatico tra grado e funzione, dato che un dipendente può cambiare
posto senza beneficiare per questa ragione di una promozione. Per contro, le promozioni ricostruite devono includere i cambiamenti
di scatto e i cambiamenti di grado in conformità alla prassi della JET.
69
Pertanto, occorre prendere in considerazione, in conformità ai principi stabiliti dalla sentenza interlocutoria, le promozioni
ricostruite sulla base della precedente motivazione per determinare il reddito netto che ciascun ricorrente avrebbe potuto
percepire, in qualità di agente temporaneo, nel corso del periodo di indennizzo.
Sulle agevolazioni correlate
– Argomenti delle parti
70
I ricorrenti sostengono che occorre calcolare il reddito netto effettivamente percepito da ciascuno di loro, dedotte le somme
da essi guadagnate lavorando durante i congedi o effettuando ore di straordinario, considerando che ciascuno di essi ha lavorato
lo stesso numero di giorni di un agente temporaneo della CEEA in posizione equivalente e senza fare ore di straordinario.
Essi fanno valere che prendere in considerazione le somme effettivamente percepite dai ricorrenti a questo titolo (superiori
a quelle degli agenti temporanei della JET) eliminerebbe qualsiasi risarcimento a titolo di ferie retribuite e di ore di straordinario.
71
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che le somme percepite dai ricorrenti sulla base delle ferie retribuite e delle ore di straordinario,
per la flessibilità di cui essi disponevano al fine di aumentare i loro redditi a differenza degli agenti della CEEA, devono
essere prese in considerazione nell’ambito dei redditi da essi percepiti nella loro qualità di agenti contrattuali. Per quanto
riguarda la determinazione del reddito comunitario che ciascun interessato avrebbe potuto percepire essa fa valere che, per
la parte del risarcimento corrispondente a taluni assegni, quali l’assegno familiare, l’assegno per figli a carico o l’assegno
scolastico, dev’essere fornita la prova del fatto che l’interessato soddisfacesse le condizioni richieste.
72
Con riferimento alle missioni eventualmente svolte dai ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che si tratta di rimborsi spese
e non di mancato reddito. Per quanto riguarda le indennità giornaliere che taluni ricorrenti, residenti lontano dalla sede
della JET, avrebbero percepito, la convenuta espone che lo Statuto non offre alcun beneficio equivalente agli agenti e che
gli indennizzi corrispondenti devono essere contabilizzati come redditi effettivamente percepiti in qualità di agenti contrattuali.
73
In seguito alla misura di organizzazione del procedimento, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo sui punti seguenti.
74
Per quanto riguarda le ferie retribuite, tenendo conto che la maggior parte dei ricorrenti non ne beneficiavano, si ammette
la contabilizzazione, tra i redditi percepiti dai ricorrenti in qualità di agenti contrattuali, delle somme da essi percepite
per aver lavorato un numero di ore equivalente a quello che essi avrebbero svolto in qualità di agenti della CEEA.
75
Per quanto riguarda le ore di straordinario, le parti convengono nel distinguere la situazione dei ricorrenti a seconda che
essi appartengano alla categoria A o alla categoria B. Da una parte, poiché il personale della CEEA di categoria A non viene
retribuito per le ore di straordinario svolte, a differenza del personale assunto con contratto cui appartengono i ricorrenti,
questi ultimi accettano l’aumento del 10% applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] sui loro redditi nazionali. Dall’altra, risulta che
il personale della CEEA di categoria B (nonché quello di categoria C) percepiva un compenso per le ore di straordinario, di
tipo non finanziario ma orario, che è impossibile da calcolare. Di conseguenza, i ricorrenti hanno deciso di non prendere
in considerazione le ore di straordinario dai due lati dell’equazione (redditi nazionali e redditi comunitari). Per contro,
la [OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto uniformemente l’aumento del 10% applicato ai redditi percepiti dai ricorrenti in qualità di agenti
contrattuali. Ne risulta pertanto una divergenza nella valutazione di tali redditi nei dati numerici prodotti dalle parti.
– Giudizio del Tribunale
76
Il Tribunale ha giudicato, nella sentenza interlocutoria (punto 164), che, per il periodo trascorso presso la joint venture
JET, il danno dei ricorrenti risultava dalla differenza tra le retribuzioni, le agevolazioni correlate e i diritti pensionistici
che gli interessati avrebbero percepito o acquisito se avessero lavorato per il progetto JET in qualità di agenti temporanei
e le retribuzioni, agevolazioni correlate e diritti pensionistici che essi avevano effettivamente percepito o acquisito in
qualità di agenti contrattuali.
77
Ne deriva, da un lato che, per la determinazione del reddito netto comunitario che ciascun ricorrente avrebbe percepito durante
il periodo di indennizzo se fosse stato assunto in qualità di agente temporaneo, occorre prendere in considerazione l’insieme
delle agevolazioni che l’interessato avrebbe potuto pretendere tenuto conto degli elementi relativi alla sua situazione personale
e professionale per i quali egli sarebbe in grado di fornire prove documentali. Non è ammissibile, per contro, includervi
indennità che sarebbe stato possibile percepire in base alle missioni compiute, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere, senza
essere contraddetta, che presso la JET tutte le spese di soggiorno venivano rimborsate mentre le indennità giornaliere erano
ridotte o soppresse.
78
D’altra parte, per determinare il reddito netto nazionale percepito da ciascun ricorrente in qualità di agente contrattuale
nel corso del periodo di indennizzo, occorre prendere in considerazione tutte le retribuzioni che gli interessati hanno di
fatto percepito a tale titolo e, in particolare, le indennità giornaliere eventualmente percepite da taluni ricorrenti in
ragione della loro lontananza dalla sede della JET.
79
Con riferimento alle ferie retribuite, occorre prendere atto dell’accordo esistente tra le parti e prendere in considerazione
le somme percepite dagli interessati per aver lavorato un numero di ore equivalenti al numero di ore di lavoro che essi avrebbero
svolto in qualità di agenti della CEEA.
80
Per quanto riguarda le ore di straordinario, occorre applicare, come convenuto tra le parti e in considerazione del fatto
che il personale della CEEA di categoria A non veniva retribuito per le ore di straordinario svolte, a differenza degli agenti
contrattuali come i ricorrenti, un aumento del 10% sui redditi percepiti dagli interessati in qualità di agenti contrattuali.
81
Per quanto riguarda i ricorrenti inquadrati nella categoria B, si osserva che la convenuta non sostiene che le tesi dei ricorrenti,
secondo cui il personale della CEEA di categoria B e C percepiva un compenso, per le ore di straordinario, non finanziario
bensì orario, del quale risulta impossibile effettuare il calcolo, sarebbero inesatte. Alla luce di ciò, va considerato che
la soluzione più adeguata è quella proposta dai ricorrenti, consistente nel non prendere in considerazione le ore di straordinario
né ai fini della determinazione dei redditi percepiti dai ricorrenti in qualità di agenti contrattuali, né ai fini della determinazione
dei redditi che essi avrebbero potuto percepire in qualità di agenti temporanei della CEEA.
82
Ne consegue che occorre determinare il reddito netto che ciascun ricorrente avrebbe potuto percepire, in qualità di agente
temporaneo nel corso del periodo di indennizzo, e quello che egli ha effettivamente percepito, in qualità di agente contrattuale
nel corso dello stesso periodo, in conformità ai principi riguardanti le agevolazioni correlate, precedentemente esposti.
83
Ne deriva che l’importo dei redditi netti percepiti dagli agenti, l’importo dei redditi che essi avrebbero dovuto ricevere
in qualità di agenti temporanei, l’importo della perdita che risulta dalla differenza tra tali due valori e l’importo della
perdita cumulativa che deriva dall’attualizzazione di tale ultimo importo al 31 dicembre 1999 sono quelli che compaiono, rispettivamente,
nelle colonne 1, 2, 3 e 4 dell’allegato 3 alla presente sentenza.
Sui diritti pensionistici
– Argomenti delle parti
84
I ricorrenti sostengono di avere diritto ad un risarcimento per la perdita dei diritti pensionistici e che questi ultimi non
possono essere sostituiti da un’indennità di cessazione dal servizio. Essi fanno valere che la maggior parte di loro ha lavorato
alla JET per un periodo più lungo dei cinque anni massimi sulla base dei quali dev’essere calcolato il risarcimento. Essi
considerano che un orientamento appropriato per determinare i diritti pensionistici consiste nel calcolare il costo di una
rendita vitalizia, equivalente alla pensione che essi avrebbero ricevuto se il comportamento della controparte fosse stato
legittimo, e nel prendere in considerazione la parte di tale somma corrispondente al periodo di indennizzo.
85
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che i ricorrenti possono pretendere soltanto un’indennità di cessazione dal servizio, in quanto il
periodo per il quale sorge la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per la mancata assunzione e viene ad essa imposto l’obbligo di
concedere un risarcimento è stato determinato pari ad un massimo di cinque anni dal Tribunale. Concedere diritti pensionistici
in considerazione del fatto che taluni ricorrenti lavoravano già precedentemente alla JET, il che presupporrebbe di basarsi
su contratti conclusi prima dell’inizio del periodo di indennizzo, sarebbe in contrasto con quanto disposto dal Tribunale.
– Giudizio del Tribunale
86
Il Tribunale ha giudicato nella sentenza interlocutoria (punto 164) che, per il periodo trascorso presso la joint venture
JET, il danno dei ricorrenti includeva diritti pensionistici corrispondenti alla differenza tra i diritti pensionistici che
gli interessati avrebbero acquisito se avessero lavorato per il progetto JET in qualità di agenti temporanei, e i diritti
pensionistici che essi hanno effettivamente acquisito in qualità di agenti contrattuali.
87
Esso ha giudicato, peraltro, che il risarcimento doveva essere calcolato su un periodo compreso tra la data di entrata in
vigore del primo contratto del ricorrente interessato stipulato o rinnovato, data che non doveva precedere di più di cinque
anni la data di presentazione della sua domanda di risarcimento alla [OSCURATO:PERSONA], e la data in cui il detto ricorrente aveva
cessato di lavorare per il progetto JET, se tale data era anteriore alla data di chiusura del progetto, avvenuta il 31 dicembre
1999, oppure a quest’ultima data, se egli aveva lavorato per il progetto JET fino al termine dello stesso (punto 171 della
sentenza interlocutoria).
88
Risulta in modo inequivocabile dalla suddetta motivazione che il Tribunale ha espressamente riconosciuto ai ricorrenti un
diritto a risarcimento a titolo di diritti pensionistici. Pertanto, sebbene esso abbia precedentemente limitato la ricevibilità
delle domande di risarcimento ad un periodo massimo di cinque anni decorrenti dalla domanda di risarcimento di ciascun ricorrente,
esso non ne ha dedotto che tale componente del risarcimento dovesse in ogni caso essere sostituita dall’indennità di cessazione
dal servizio. Ne consegue che l’interpretazione fatta valere dalla [OSCURATO:PERSONA] al riguardo non può essere accolta.
89
Infatti, come si è ricordato al precedente punto 51, il Tribunale, nella sentenza interlocutoria, ha dichiarato che i ricorrenti
avrebbero dovuto essere assunti fin dal principio con contratti di agente temporaneo e che l’illecito commesso eccedeva per
la sua durata il periodo di indennizzo. Tale constatazione porta necessariamente a tenere conto del fatto che i ricorrenti
hanno potuto acquisire diritti pensionistici sulla base di tutto il periodo nel corso del quale ciascuno di essi ha effettivamente
lavorato alla JET, mentre il risarcimento basato su tali eventuali diritti è comunque limitato al periodo di indennizzo.
90
Ne consegue che, per determinare la quota di risarcimento corrispondente ai diritti pensionistici, occorre considerare, per
ciascun ricorrente, la data della sua prima effettiva assunzione da parte della JET, eventualmente anteriore al periodo di
indennizzo, mentre il risarcimento è dovuto per la perdita dei diritti pensionistici relativi al massimo ai cinque anni corrispondenti
al detto periodo. I detti cinque anni di periodo massimo non costituiscono pertanto gli unici anni che danno accesso a tali
diritti. È infatti il periodo di impiego totale di ciascun ricorrente presso la JET a conferirgli i diritti pensionistici,
laddove i diritti corrispondenti devono essere poi ridotti proporzionalmente alla durata del periodo di indennizzo, calcolando
tale quota in rapporto al periodo totale di impiego, in conformità alla citata motivazione della sentenza interlocutoria.
91
Occorre inoltre considerare che il risarcimento dovuto in base ai diritti pensionistici non può essere inferiore al valore
attuariale dei fondi costituiti a nome di ciascun ricorrente grazie ai contributi del lavoratore e del datore di lavoro sulla
base, al massimo, dei cinque anni corrispondenti al periodo di indennizzo.
92
Per contro, nel caso in cui il ricorrente, in particolare per aver lavorato alla JET per meno di 10 anni, non abbia potuto
comunque ottenere, in base alle disposizioni dello Statuto, il diritto ad una pensione di anzianità ma soltanto ad un’indennità
di cessazione dal servizio, il risarcimento basato sulla perdita di tale assegno, ridotto proporzionalmente alla durata del
periodo di indennizzo rapportata al periodo totale di impiego, costituisce l’alternativa che dev’essergli necessariamente
riconosciuta in conformità alla citata motivazione della sentenza interlocutoria. Dalle risposte dei ricorrenti alla misura
di organizzazione del procedimento risulta che essi presentano, nell’ultima versione delle loro domande e per quelli tra loro
che hanno lavorato per meno di 10 anni alla JET, una domanda d’indennità di cessazione dal servizio in luogo della domanda
di diritti pensionistici.
93
Le circostanze fatte valere per la prima volta in udienza dalla [OSCURATO:PERSONA] non pongono nuovamente in discussione le valutazioni
che precedono.
94
Sebbene, nella sentenza 17 maggio 1990, causa C‑262/88, Barber ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1889), la Corte abbia limitato gli effetti nel
tempo della fornita interpretazione dell’art. 141 CE, sulla base di ragioni imperative di certezza del diritto che ostano
a che situazioni giuridiche i cui effetti si sono esauriti nel passato vengano poste nuovamente in discussione, tale soluzione
non appare pertinente alla controversia in esame.
95
Infatti, le circostanze di specie, relative al risarcimento dei danni derivanti da illeciti commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti
dei ricorrenti, non sono paragonabili a quelle della detta controversia, che sollevava un problema di revisione retroattiva
di regimi pensionistici su tutto il territorio della [OSCURATO:PERSONA] con implicazioni finanziarie considerevoli. A ciò si aggiunga
il fatto che la convenuta non ha fatto valere alcuna considerazione imperativa di interesse generale.
96
Peraltro, non può essere accolto neanche l’asserto della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, per il periodo anteriore a quello di indennizzo,
non sarebbero esistiti fondi pensione presso la JET, di modo che concedere diritti pensionistici ai ricorrenti sulla base
di tale periodo anteriore equivarrebbe a concedere loro un’agevolazione della quale gli agenti della CEEA impiegati dalla
JET non hanno beneficiato.
97
Dal combinato disposto degli artt. 2 e 39 del Regime applicabile agli altri agenti delle [OSCURATO:PERSONA] europee, che disciplina
in particolare lo status degli agenti della CEEA, risulta che gli agenti temporanei hanno diritto ad una pensione di anzianità
o ad un’indennità di cessazione dal servizio alle condizioni previste dallo Statuto del personale delle [OSCURATO:PERSONA] europee.
Orbene, l’art. 8, n. 5, dello statuto della JET, allegato alla decisione del Consiglio 30 maggio 1978, 78/471/Euratom, relativa
alla costituzione dell’Impresa comune JET (GU L 151, pag. 10), nella versione rilevante per la determinazione dei diritti
pensionistici dei ricorrenti, rinviava espressamente al Regime applicabile agli altri agenti delle [OSCURATO:PERSONA] europee per il
personale assunto in qualità di agente temporaneo, come avrebbero dovuto esserlo i ricorrenti. Pertanto, anche supponendo
che, in pratica, il regime previsto dai testi normativi applicabili non sia stato rispettato per gli agenti della CEEA impiegati
alla JET, tale deplorevole circostanza non può essere invocata dalla convenuta in sede di determinazione del risarcimento
dovuto ai ricorrenti per gli illeciti commessi nei loro confronti.
98
Per di più, mentre è a partire dalla proposizione del loro ricorso, nel 2002, che i ricorrenti hanno preteso un risarcimento
sulla base della perdita dei diritti pensionistici e malgrado la sentenza interlocutoria abbia esplicitamente ammesso il diritto
a un tale risarcimento, si osserva che la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere per la prima volta la circostanza suddetta soltanto
all’udienza del 20 marzo 2007, senza peraltro dimostrare l’esattezza del suo asserto né addurre precisazioni relative alle
difficoltà pratiche che potevano risultarne.
99
Da quanto precede deriva che il risarcimento dei ricorrenti a titolo di perdita dei diritti pensionistici o, eventualmente,
dell’indennità di cessazione dal servizio è stabilito, in conformità alla precedente motivazione, nel modo indicato nella
colonna 5 dell’allegato 3 alla presente sentenza.
Sull’importo totale del risarcimento dovuto a ciascun ricorrente
100
Il Tribunale ha dichiarato nella sentenza interlocutoria (punto 164) che, per il periodo trascorso presso la joint venture
JET, il danno dei ricorrenti risultava dalla differenza tra le retribuzioni, le agevolazioni correlate e i diritti pensionistici
che gli interessati avrebbero percepito o acquisito se avessero lavorato per il progetto JET in qualità di agenti temporanei
e le retribuzioni, agevolazioni correlate e diritti pensionistici che essi avevano effettivamente percepito o acquisito in
qualità di agenti contrattuali.
101
Da tutto quanto precede risulta che l’importo definitivo dovuto a ciascun ricorrente a risarcimento del danno di cui trattasi
ammonta, alla data del 31 dicembre 1999, che chiude in ogni caso il periodo di indennizzo, alla somma totale indicata nella
colonna 6 dell’allegato 3 alla presente sentenza. A partire da tale data, la detta somma è produttiva di interessi semplici
al tasso del 5,25%, come indicato al precedente punto 21, fino al pagamento effettivo del risarcimento.
Con riferimento al regime fiscale degli indennizzi dei ricorrenti
102
Le parti hanno esposto i problemi che possono porsi sul piano nazionale nell’ambito dell’esecuzione della presente sentenza
a causa dell’intenzione, espressa dalle autorità fiscali del [OSCURATO:PERSONA], di assoggettare ad imposta se non il capitale, quantomeno
gli interessi relativi agli indennizzi di cui trattasi, in contrasto con quanto esposto nella sentenza interlocutoria.
103
Occorre ricordare che il Tribunale ha giudicato che, poiché il risarcimento dovuto a ciascun ricorrente è inteso a compensare
perdite di retribuzione e di agevolazioni correlate valutate al netto dell’imposta e poiché esso è calcolato, secondo le stesse
modalità, tenendo conto dell’imposta comunitaria, esso deve beneficiare del regime fiscale applicabile agli importi versati
dalle [OSCURATO:PERSONA] ai loro agenti, conformemente all’art. 16 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dei dipendenti e agenti
delle [OSCURATO:PERSONA] europee. Il risarcimento di cui trattasi, inteso quindi al netto di ogni imposta, non può andare conseguentemente
soggetto a prelievi fiscali nazionali. Pertanto, nessun risarcimento supplementare è dovuto quale compenso per tali prelievi
(punto 173 della sentenza interlocutoria).
104
Dalla sentenza interlocutoria risulta che sia il capitale del risarcimento dovuto a ciascun ricorrente sia gli interessi ad
esso relativi, che costituiscono il valore del tempo impiegato per ottenere il risarcimento del danno subito dagli interessati
e sono dunque inscindibili dal capitale, non possono in nessun caso andare soggetti a qualsivoglia prelievo fiscale nazionale
che produrrebbe direttamente una riduzione del risarcimento di tale danno. Inoltre, come risulta dalla sentenza interlocutoria,
la [OSCURATO:PERSONA] non può essere condannata a pagare un risarcimento supplementare ai ricorrenti, che sarebbe privo di collegamento
con gli illeciti constatati dal Tribunale, per compensare la diminuzione del risarcimento da ultimo ottenuto dagli interessati
a causa di decisioni fiscali nazionali, poiché tale trasferimento pecuniario equivarrebbe in realtà a sovvenzionare senza
giusta causa il bilancio di uno Stato membro.
105
Non essendo opportuno anticipare un giudizio sulle eventuali conseguenze procedurali, di cui spetterebbe alla [OSCURATO:PERSONA]
valutare l’opportunità, alle quali si esporrebbe lo Stato membro interessato in un caso del genere, il Tribunale non può che
confermare l’integrale esenzione fiscale degli indennizzi dovuti ai ricorrenti, in capitale ed interessi, nei confronti delle
disposizioni nazionali, esenzione che risulta dalla motivazione della sentenza interlocutoria, che ha acquisito autorità definitiva
di giudicato, come si è indicato ai precedenti punti 26 e 28.
Sulle spese
Argomenti delle parti
106
I ricorrenti, che chiedono la condanna della convenuta alle spese in conformità all’art. 87 del regolamento di procedura,
fanno valere che, sebbene il Tribunale abbia circoscritto il periodo di indennizzo, essi non sono risultati soccombenti su
alcun punto della loro domanda e che l’entità delle loro spese non è proporzionale al periodo di indennizzo.
107
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che i ricorrenti non possono asserire di essere vittoriosi, essendo risultati soccombenti su una delle
questioni essenziali, cioè quella relativa alla prescrizione, che ha avuto l’effetto di dividere per 5 o per 6 le loro pretese
iniziali. Osservando che il Tribunale ha dedicato a tale questione quasi la metà della sentenza 5 ottobre 2004, T‑144/02,
essa ritiene che risulterebbe attendibile condannarla a sopportare soltanto la metà delle spese dei ricorrenti.
Giudizio del Tribunale
108
Occorre ricordare che le spese del procedimento sono state riservate dal punto 4 del dispositivo della sentenza interlocutoria.
109
Risulta dall’art. 88 del regolamento di procedura, applicabile nella fattispecie, poiché la controversia è stata esaminata
nell’ambito del contenzioso relativo alle controversie tra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti (punto 52 della sentenza interlocutoria),
che in tale contesto le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico delle stesse, fatte salve le disposizioni di cui
all’art. 87, n. 3, secondo comma.
110
In forza dell’art. 87, n. 3, di tale regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi
eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
111
Inoltre, l’art. 87, n. 4, dello stesso regolamento prevede che gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportino
le proprie spese.
112
A tale riguardo occorre rilevare che, tanto dal dispositivo della sentenza interlocutoria quanto dalla motivazione che ne
costituisce il necessario fondamento, risulta che i ricorrenti hanno ottenuto soddisfazione sui punti essenziali delle loro
domande. Infatti, il Tribunale ha riconosciuto il diritto di ciascun ricorrente ad essere risarcito del danno subito per non
essere stato assunto in qualità di agente temporaneo delle [OSCURATO:PERSONA] per l’esercizio della sua attività in seno alla joint
venture JET. Pertanto, la circostanza asserita dalla convenuta, secondo cui il Tribunale ha circoscritto il periodo di indennizzo,
non attenua affatto il pieno ed intero riconoscimento della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per l’illecito commesso, che è stata
constatata per tutto il periodo per il quale i ricorrenti hanno lavorato presso la JET.
113
Occorre anche rilevare che, sebbene questi ultimi siano risultati parzialmente soccombenti in quanto il Tribunale non ha riconosciuto
il diritto alla totalità degli importi richiesti a risarcimento del danno lamentato, ciò non toglie che ciascun ricorrente
ha ottenuto un risarcimento superiore a quello che la [OSCURATO:PERSONA] era disposta a concedergli (v. sentenza della Corte Mulder
e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 363–365).
114
In tale contesto, occorre decidere che, per l’insieme del procedimento dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le
proprie spese nonché quelle sostenute dai ricorrenti, e che il Consiglio, interveniente, sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata a pagare a ciascun ricorrente un risarcimento corrispondente alla somma indicata per ciascuno
di essi nella colonna 6 dell’allegato 3 alla presente sentenza.
2)
Tale somma è produttiva di interessi al tasso del 5,25% a partire dal 31 dicembre 1999 fino al pagamento effettivo.
3)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dai ricorrenti per l’intero procedimento dinanzi al Tribunale.
4)
Il Consiglio sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 luglio 2007.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
B. [OSCURATO:PERSONA] 1
Lista dei ricorrenti (13)
[OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA] 2
Nomi dei
ricorrenti
[OSCURATO:PERSONA] del periodo di indennizzo
[OSCURATO:PERSONA] e scatto all’inizio del periodo di indennizzo
[OSCURATO:PERSONA]
1 marzo 1996
A5/2
[OSCURATO:PERSONA]
1 marzo 1996
B1/8
[OSCURATO:PERSONA]
1 marzo 1996
A5/3
[OSCURATO:PERSONA]
1 marzo 1996
A7/1
[OSCURATO:PERSONA]
1 marzo 1996
B1/7
[OSCURATO:PERSONA]
1 marzo 1996
B2/4
[OSCURATO:PERSONA]
1 marzo 1996
B1/5
[OSCURATO:PERSONA]
1 marzo 1996
B1/8
[OSCURATO:PERSONA]
1 marzo 1996
B2/1
[OSCURATO:PERSONA]
1 marzo 1996
A5/5
[OSCURATO:PERSONA] 3
Nomi dei ricorrenti
[OSCURATO:PERSONA] dei redditi netti percepiti in qualità di agente contrattuale (1)
Redditi nazionali
(GBP)
[OSCURATO:PERSONA] dei redditi netti di un agente temporaneo equivalente (2)
Redditi comunitari
(GBP)
Differenza:
Perdita netta semplice
(3 = 2- 1)
(£)
Differenza:
Perdita netta cumulativa
(4 = 3 attualizzata al 31 dicembre 1999)
(GBP)
Perdita di pensione di anzianità
(o trattamento di fine rapporto) (5)
(GBP)
Perdita totale
al 31 dicembre 1999
(6 = 4 + 5)
(GBP)
[OSCURATO:PERSONA]
55 885
127 702
71 817
78 799
12 233
91 033
[OSCURATO:PERSONA]
102 784
186 517
83 734
90 189
147 220
237 410
[OSCURATO:PERSONA]
127 231
198 678
71 447
76 915
48 132
125 047
[OSCURATO:PERSONA]
61 513
87 728
26 215
28 210
12 346
40 555
[OSCURATO:PERSONA]
104 242
262 987
158 745
170 348
121 464
291 812
[OSCURATO:PERSONA]
62 745
167 619
104 875
111 738
127 730
239 467
[OSCURATO:PERSONA]
111 040
207 958
96 918
104 288
123 823
228 111
[OSCURATO:PERSONA]
102 977
186 517
83 540
89 981
162 080
252 061
[OSCURATO:PERSONA]
72 970
157 228
84 259
90 038
88 551
178 589
[OSCURATO:PERSONA]
113 978
210 673
96 695
103 612
104 409
208 021
*
Lingua processuale: l'inglese.