CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 28129/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23936/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentatoe difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP A R.L. in liquidazione coatta amministrativa,[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; intimato avverso la sentenza n. 934/2020 della Corte d’ a ppello di Bari , depositata il10- 6- 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 24 - 6 - 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . OGGETTO: contratto di prestazione d’opera professionale con l’avvocato concluso da consorzio in liquidazione coatta amministrativa RG.23936/2020 C.C.24-6-2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata n. 934/2020 depositata il 10 - 6 - 2020 della Corte d’appello di Bari, per quanto ancora interessa, ha rigettato l’appello dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla sentenza n. 1861/2015 del Tribunale di Foggia, che aveva già rigettato la domanda proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di Foggia soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il pagamento dell’importo di Euro 1.640.160,00, oltre interessi e rivalutazione , a titolo di corrispettivo per l’attività professionale svolta a favore del Consorzio in forza di mandato del [OSCURATO:PERSONA] in un procedimento avanti la Corte d’appello di Bari avente a oggetto l’appello avverso sentenza del Tribunale di Foggia che aveva respinto la proposta di concordato ex art. 214 L.F.; si era costituito il Consorzio, dichiarando che gli incarichi erano stati conferiti dal [OSCURATO:PERSONA] senza potere e in assenza di delibera di incarico, per cui ne aveva chiesto la chiamata in causa e [OSCURATO:PERSONA] si era a sua volta costituito sostenendo la regolarità del proprio operato. La sentenza della Corte d’appello ha dichiarato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto per la prima volta nell’atto di appello la domanda di indebito arricchimento e perciò la domanda era nuova e inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ. La sentenza ha, altresì , considerato che l’attività professionale era stata prestata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], così come dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (la cui domanda è stata pure rigettata con pronuncia non oggetto di ricorso per cassazione), in forza di mandato conferito da [OSCURATO:PERSONA] a margine della comparsa di costituzione di data 11-10-2002; nella comparsa era stato eseguito espresso riferimento alla circostanza che la costituzione era eseguita in sostituzione degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la precedente costituzione in giudizio era avvenuta su espressa autorizzazione del Ministero in data 31-12-2001, che non risultava avesse conferito a Demaio il potere di provvedere autonomamente alla sostituzione dei difensori, di proposizione dell’appello, mentre la sostituzione dei difensori era da ritenere atto di straordinaria amministrazionee mancava una delibera del commissario liquidatore sottoposta all’autorizzazione degli organi di vigilanza, per cui il mandato era stato conferito agli avvocati senza il rispetto delle procedure previste dalla circolare ministeriale 70393 e dalle note del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali del 5-7-1995, del 18-3-1996 e del 29-7-1996. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Foggia soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa ha resistito con controricorso. È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA], al quale la notificazione del ricorso è stata eseguita a mezzo pec all’indirizzo del [OSCURATO:EMAIL]. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le partihanno depositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio del 24-6-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente la Corte osserva che il giudizio di primo grado, ancorché relativo a controversia soggetta al rito di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 ratione temporis vigente, si è svolto interamente con le forme del giudizio ordinario, deciso dal Tribunale monocraticamente. Posto questo dato, si deve dare continuità all’indirizzo costante secondo il quale, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con il quale si liquidano i compensi dovuti dal cliente al suo difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice (Cass. Sez. 2,4-9-2024 n. 23740; Cass. Sez. 6 - 2 , 17-10-2019 n. 26347; Cass. Sez. 6-2, 1 - 3 - 2018 n. 4904 ) . Nella fattispecie si deve ritenere che il giudice di primo grado abbia optato in maniera consapevole, sia pure erroneamente, per le forme ordinarie e che, di riflesso e in applicazione del principio di apparenza, l’impugnazione della relativa pronuncia sia stata proposta con le forme dell’appello e non del ricorso per Cassazione. Poiché né con l’appello né con il presente ricorso per cassazione sono state formulate censure sul rito adottato in primo grado, per cui nulla ostacola l’esame dei motivi di ricorso. 2. Con il primo motivo, intitolato “ violazione e falsa applicazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell’art. 2041 c.c. – nonché difetto di motivazione per illogicità manifesta nel ritener la domanda di indebito arricchimento inammissibile in quanto nuova”, il ricorrente lamenta che sia stata dichiarata inammissibile la domanda di indebito arricchimento. Evidenzia che già il Tribunale di Foggia nella sentenza di primo grado aveva dichiarato che “degli oneri legati all’attività professionale svolta dagli attori non potrebbe rispondere il CAP neppure a titolo di indebito arricchimento…non essendo univocamente dimostrata la sussistenza di un concreto beneficio al convenuto stante la contestuale attività difensiva svoltanel parallelo appello proposto dal Commissario ad Acta in nome del Consorzio…”; quindi sostiene che tale decisione escluda che la questione potesse dirsi introdotta solo in grado di appello e aggiunge che comunque la domanda di arricchimento senza causa poteva essere proposta anche in appello, in quanto caratterizzata da tutti gli elementi costitutivi della domanda di inadempimento contrattuale presentata in primo grado. 2.1. Il motivo , diversamente da quanto eccepito dal controricorrente, è ammissibile, in quanto la circostanza che siano cumulate nel medesimo motivo le diverse ipotesi di cui all’art. 360,co. 1 cod. proc. civ. non preclude l’individuazione delle questioni poste dal ricorrente. Infatti, il motivoè da qualificare esattamente (nell’esercizio del relativo potere della Suprema Corte, cfr. Cass.,Sez. U, 24 - 7 - 2013 n. 17931) come proposto per violazione, ex art. 360 , co. 1 n. 4 cod. proc. civ.,dell’art. 112 cod. proc. civ. e per violazione ex art. 360 , co. 1 n. 3 cod. proc. civ.,dell’art. 2041 cod. proc. civ., e risulta infondato. In primo luogo, non ha alcun rilievola circostanza che il giudice di primo grado si fosse chiesto se il Consorzio fosse tenuto a rispondere dell’attività professionale a titolo di arricchimento senza causa. L’esamedella questione che il Tribunale aveva ritenuto di approfondire non comportava che la domanda di arricchimento senza causa potesse trovare ingresso in quel modo nel giudizio, perché non si era nell’ambito di mera qualificazione della domanda, che il giudicante potesse autonomamenteeseguire; si trattava di domande diverse, per cui soltanto la parte interessata poteva proporle in causa e nella fattispecie il professionista ha formulato la domanda di arricchimento senza causa in modo inammissibile solo nell’atto di appello. Secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite, le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambi diritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, in primo luogo quanto alla causa petendi, perché esclusivamente nella seconda azione rilevano come fatti costitutivi la presenza e l’entità del proprio impoverimento e dell’altrui locupletazione; inoltre, le azioni si differenziano anche quanto al petitum, per la prima azione pagamento del corrispettivo e nella seconda indennizzo (Cass. Sez. U 27-12-2010 n. 26128 Rv. 615487-01, Cass. Sez. U 22-5-1996 n. 4712 Rv. 497727 - 01 ). Su questo solco è stato più volte enunciato il principio secondo il quale la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova e, come tale, inammissibile seproposta per la prima volta in appello, ostandovi l’espresso divieto dell’art. 345 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 1 6 - 6 - 2022 n. 18145 Rv. 664950 - 01, Cass. Sez. 1 9 - 2 - 2021n. 3058 Rv. 660579 - 01, Cass. Sez. 1 19 - 10 - 2016 n. 21190 Rv. 642053-02). Come esattamente rilevato da Cass. 18145/2022, l’apparente diverso principio posto dai precedentisecondo i quali anche in appello può essere proposta per la prima volta domanda di arricchimento senza causa, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado, va inteso alla luce dell’avvertenza declinata nella prima pronuncia che lo ha affermato di Cass. Sez.3 30- 6- 1998 n. 6409 (Rv. 516827 - 01) ; anche in questa pronuncia si legge che la proposizione per la prima volta in appello dell’azione di arricchimento senza causa è inammissibile ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., quando in primo grado sia stata proposta azione contrattuale, in quanto le due azioni sono diverse sia per causa petendi, basandosi l’azione contrattuale sull’obbligazione assunta e l’azione di arricchimento sull’assenza di vincolo contrattuale, sia per petitum, avendo l’azione contrattuale a oggetto il corrispettivo pattuito e l’azione di ingiustificato arricchimento la corresponsione di indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita, cui corrisponda (e che non superi l’arricchimento non causalmente giustificato dell’altro soggetto). Non adduce alcun concreto argomento a favore del ricorrente neppure il precedente di Cass. Sez. U 23284/2010 da lui richiamato, in quanto questa sentenza (cfr. pag. 4) ha confermato il principio posto da Cass. Sez. U 4712/1996 in ordine alla diversità delle due azioni per causa petendi e petitum, ma ha deciso un caso nel quale il giudice di merito aveva accertato che erano presenti ab inizio in giudizio tutti gli elementi anche dell’altra fattispecie e tale accertamento non era stato opposto dalla parte interessata.Nella fattispecie il ricorrente non allegae dimostra, nei modi specifici richiesti dall’art. 366 co. 1 n. 6 cod. proc. civ., che causa petendi e petitum dell’azione di arricchimento senza causa , da individuare nei termini sopra esposti, fossero già compresi nell e allegazioni da lui tempestivamente svolte in primo grado prima della proposizione della domanda in appello. 3.Il secondo motivo è intitolato “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione ai rilievi sulla pretesa insussistenza dell’obbligazione di pagamento per irregolarità nel conferimento del mandato e l’inopponibilità al consorzio-stridente difetto di motivazione e illogicità manifesta”; il ricorrente sostiene che l’incarico conferito agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] era legittimo e non doveva essere sorretto da alcuna delibera o autorizzazione, essendo sufficiente il conferimento del mandato a margine dei ricorsi introduttivi nei quali gli avvocati avevano difeso il Consorzio. Richiama in tal senso Cass. Sez. U 6772/2003, Cass. 20002/2013, Cass. 24908/2008, Cass.2223/1993, Cass. 985/1889 in materia di soppressione e messa in liquidazione di consorzio, quali precedenti affermanti il principio che il commissario liquidatore cumula le funzioni deliberative e quelle di amministratore e non necessita di autorizzazione a stare in giudizio; sostiene altresì che ai fini della validità del contratto d’opera professionale sia sufficiente la prova del mandato ad litem e quindi sostiene che tali principi non potessero esseri disattesi dal richiamo ad atti di prassi,quali la circolare ministeriale n. 70393 e la nota 132030 del 5-7-1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 4.Il terzo motivo è intitolato “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e segg. c.p.c. nonché dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Stridente difetto di motivazione e illogicità manifesta”; con esso il ricorrente chiede che, in ragione dell’accoglimento dei precedenti motivi, la sentenza impugnata sia cassata anche con riguardo al regolamento delle spese del giudizio. 5. Il secondo motivo è evidentemente proposto e da esaminare esclusivamente con riferimento alle domande dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], unico ricorrente, nonostante tutte le argomentazioni facciano riferimento anche all’incarico conferito all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; il motivo è ammissibile, laddove formulato ex art. 360, co. 1 n. 3 cod. proc. civ.,ed è fondato per le ragioni di seguito esposte. Secondo la ricostruzione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa eseguita già da Cass. Sez. 1 , 23 - 2 - 1993 n. 2223 , valevole nella fattispecie ratione temporis, al commissario liquidatore competono gli stessi poteri del curatore (ex art. 201, co. 2 r.d. 16 marzo 1942 n. 267), compreso quello di rappresentare i n giudizio l’impresa nelle controversie correlate alla liquidazione (combinato disposto degli artt. 201, co. 2 e 31 , co. 2 r.d. n. 267/1942 ), nonché nelle controversie anche in corso relative a rapporti patrimoniali dell’impresa (art. 200, co. 2). L’esercizio dei poteri da parte del commissario liquidatore è disciplinato dall’art. 206, co. 2 L.F. ; infatti, l’art. 206,co. 1, in quanto contempla una ipotesi particolare di azione giudiziaria, e cioè l’azione di responsabilità prevista dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ. e subordina il suo esercizio all’autorizzazione dell’autorità di vigilanza, costituisce previsione che, per la sua specificità, non consente di essere interpretata quale implicita disciplina dei casi diversi da quelli ai quali si riferisce. L’art. 206, co. 2 subordina all’autorizzazione solo il compimento degli atti previsti dall’art. 35, in quanto siano di valore indeterminato o superiore a lire due milioni e per la continuazione dell’esercizio dell’impresa(riduzione di crediti, transazioni, compromessi, rinunzie alle liti, ricognizione di diritti di terzi, cancellazione di ipoteche, restituzione di pegni, svincolo di cauzioni, accettazione di eredità e donazioni di valore indeterminato o superiore a lire diecimila, nella formulazione della disposizione fino al 16-7-2007, prima della modifica disposta dal d.lgs. n. 5/2006). S e il legislatore, dopo avere attribuito al commissario liquidatore gli stessi poteri che competono al curatore fallimentare, ha poi disciplinato questi poteri non con un rinvio generalizzato all’esercizio dei poteri del curatore fallimentare ma con un rinvio all’esercizio, da parte di costui, di poteri singoli e predeterminati, questo rinvio deve essere interpretato nel senso che si trattidi rinvio esaustivo ; cioè , tale rinvio comprende le sole ipotesi nelle quali i poteri del commissario liquidatore sono subordinati alle stesse condizioni previste per l’esercizio degli stessi poteri da parte del curatore fallimentare; con la conseguenza che nessun condizionamento deve ritenersi previsto per l’esercizio, da parte del commissario liquidatore, di poteri diversi da quelli per i quali è stato disposto il rinvio de quo. Pertanto, l’esercizio, da parte del commissario liquidatore, dei poteri che gli competono deve ritenersi subordinato all’autorizzazione solo allorché consista nel compimento degli atti contemplati dal secondo comma dell’art. 35, essendo la disciplina dell’esercizio dei poteri del commissario liquidatore esaustiva e tale da escludere l’applicabilità analogica di norme non richiamate. Taliprincipi posti da Cass. 2223/1993 sono stati confermati da Cass. Sez. 1, 3 - 3 - 1995 n. 2454, Cass. Sez. 1 , 10 - 10 - 2008 n. 24908, Cass. Sez. 1, 10 - 5 - 2016 n. 9453 ; specificamente, Cass. 24908/2008, nel solco non solo di Cass. 2223/1993 ma anche di Cass. Sez. 1,19-6- 1972 n. 1935 e di Cass. Sez. 1 , 22 - 6 - 1990 n. 6278, ha escluso che i poteri del commissario liquidatore in materia giudiziale debbano essere integrati dall’autorizzazione dell’autorità amministrativa che esercita la vigilanza sulla liquidazione anche al fine di proporre impugnazione avverso sentenza in materia di azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci. Del resto, l’autorizzazione dell’autorità amministrativa, non richiesta per conferire la procura alle liti al difensore , non può essere necessaria per la conclusione del contratto di patrocinio con l’avvocato, per il fatto che tale contratto è da qualificare come atto di straordinaria amministrazione, come pare avere ritenuto la sentenza impugnata;ciò perché, si ripete, è l’art. 206,co. 2 legge fallimentare che individua gli atti per i quali il commissario liquidatore deve chiedere l’autorizzazione, e tra questi non sono compres e né la decisione di proporre impugnazione avverso sentenza che abbia visto parte il consorzio in liquidazione coatta amministrativa né la conclusione del relativo contratto di patrocinio con il difensore. Nella fattispecie si deve , altresì , considerare che l’incarico conferito dal commissario liquidatore all’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha avuto adoggetto la difesa del consorzio in liquidazione coatta amministrativa nella causa di appello avverso la sentenza che aveva rigettato la proposta di concordato preventivo. Quindi, al fine di verificare se il commissario liquidatore avesse il potere di proporre l’appello, concludendoil contratto di patrocinio e conferendo la procura alle liti al difensore, rileva l’art. 214 r.d. n. 267/1942, ratione tempo ris nella formulazione originaria in vigore fino al 31-12-2007, prima della modifica disposta dall’art. 17 d.l. n. 179/2012 conv. con mod. dalla legge n. 221/2012; l’articolo al primo comma disponeva che l’autorità che vigila sulla liquidazione potesse autorizzare l’impresa in liquidazione a proporre al tribunale il concordato e alpenultimo comma prevedeva che «Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l’impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli opponenti possono appellare». Quindi, la disposizione era nel senso della necessità dell’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione per proporre il concordato, ma non richiedeva ulteriore autorizzazione anche per impugnare la sentenza che avesse respinto il concordato; dalle ragioni già esposte, in ordine alla natura esaustiva della disciplina dei poteri del commissario liquidatore e all’esclusione dell’applicazione analogica di altre disposizioni, risulta confermato che non era necessaria l’autorizzazione al commissario liquidatore per proporre appello. Inoltre, la sentenza impugnata ha anche dato atto che l’appello avverso la sentenza che aveva rigettato la proposta di concordato ex art. 214 legge fallimentareinterposto da l commissario liquidatore era avvenuta in forza di autorizzazione del Ministero. Poiché tale autorizzazione non eraneppure necessaria , non vi era alcun ostacolo giuridico neppure a che il commissario liquidatore provvedesse alla sostituzione dei difensori già nominati e nomina sse l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; ciò in quanto ha ag ito in qualità di rappresentante del Consorzio in liquidazione coatta amministrativa e perciò concludendo con il professionista il contratto di patrocinio,ha obbligato il Consorzio in liquidazione coatta amministrativa nei confronti del professionista medesimo. Erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto dirimenti il mancato rispetto della circolare e delle note ministeriali che ha richiamato, in quanto si tratta di atti amministrativi evidentemente inidonei a derogare alla disciplina della legge fallimentare e rilevanti esclusivamente al fine di valutare la conformità della condotta del commissario liquidatore alle direttive ricevute. 6. La fondatezza del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del terzo motivo, a prescindere da ogni rilievo sul suo contenuto, in quanto il giudice del rinvio dovrà procedere anche a una nuova statuizione sulle spese del grado conclusosi con la sentenza cassata, limitatamente al rapporto tra l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il Consorzio in liquidazione coatta. 7.In conclusione, la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che deciderà nuovamente la vicenda facendo applicazione dei principi esposti e attenendosi a quanto sopra ritenuto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, assorbito il terzo;