CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 1992
Cassazione n. 06670/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/09/1992 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'art. 648, secondo comma, cod. pen. - sono inammissibili. Invero, la Corte di appello di Ancona ha escluso l'ipotesi ex art. 648, secondo comma, invocata dalla difesa, sulla base del considerevole valore del bene ricettato (come emerso dalle dichiarazioni del proprietario, che pur insistendo su un mero valore affettivo del bene, ne quantificava il valore in almeno quadrocento euro). Considerato che il ricorso - volto unicamente a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.111. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.