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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 09146/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 3/06/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che dalla stessa motivazione della sentenza impugnata si ricavava l'assenza dell'elemento psicologico, laddove si evidenziava che il ricorrente aveva espresso il proprio disappunto per avere scoperto o comunque sospettato l'origine illecita dell'assegno di cui al capo di imputazione quando il titolo era stato già consegnato al creditore; ulteriori indizi della buona fede del ricorrente erano lo scritto in calce all'assegno, e l'avere cercato di impedire la negoziazione dell'assegno non appena verificata l'illecita origine dello stesso; la mancata indicazione della persona che aveva consegnato l'assegno al ricorrente non poteva di per sé sola fondare la sussistenza dell'elemento psicologico. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, con riferimento alle censure di cui al ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289).

In particolare, il primo motivo di ricorso pretende di dare alla frase di Gurrieri "ma se prenderò una denuncia per lui mi rovino veramente" una valutazione diversa da quella della Corte di appello, che ha correttamente osservato come la frase dimostrasse che Gurrieri sospettasse la natura illecita dell'assegno (non spiegandosi altrimenti perché avrebbe dovuto parlare di una denuncia), il chè, unito alla mancata indicazione della persona che gli aveva consegnato il titolo, costituiva piena prova della sussistenza dell'elemento psicologico in capo all'imputato.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere 2( r ) condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 3/06/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che dalla stessa motivazione della sentenza impugnata si ricavava l'assenza dell'elemento psicologico, laddove si evidenziava che il ricorrente aveva espresso il proprio disappunto per avere scoperto o comunque sospettato l'origine illecita dell'assegno di cui al capo di imputazione quando il titolo era stato già consegnato al creditore; ulteriori indizi della buona fede del ricorrente erano lo scritto in calce all'assegno, e l'avere cercato di impedire la negoziazione dell'assegno non appena verificata l'illecita origine dello stesso; la mancata indicazione della persona che aveva consegnato l'assegno al ricorrente non poteva di per sé sola fondare la sussistenza dell'elemento psicologico. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, con riferimento alle censure di cui al ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). In particolare, il primo motivo di ricorso pretende di dare alla frase di Gurrieri "ma se prenderò una denuncia per lui mi rovino veramente" una valutazione diversa da quella della Corte di appello, che ha correttamente osservato come la frase dimostrasse che Gurrieri sospettasse la natura illecita dell'assegno (non spiegandosi altrimenti perché avrebbe dovuto parlare di una denuncia), il chè, unito alla mancata indicazione della persona che gli aveva consegnato il titolo, costituiva piena prova della sussistenza dell'elemento psicologico in capo all'imputato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere 2( r ) condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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