CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23713/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ordinanza ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13639/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentati e difes i dall’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] C af f è di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del l egale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione dellasentenza n. 2422/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZE, depositata il 15dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Tribunale di Grosseto dichiarò la carenza di legittimazione attiva di Sandro e [OSCURATO:PERSONA] accolse la domanda proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. contro la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia del contratto preliminare di cessione di azienda di somministrazione di alimenti e bevande, stipulato inter partes, per mancato avveramento della condizione sospensiva costituita dalla risoluzione del contratto di locazione del locale in cui era esercitata l’attività, pendente tra i proprietari e la società promittente cedente ([OSCURATO:PERSONA] s.a.s.) e la stipula di un nuovo contratto di locazione tra i medesimi proprietari e la società promittente cessionaria ([OSCURATO:SOCIETA].); dichiarata l’inefficacia del preliminare per mancato avveramento della predetta condizione, il Tribunale, inoltre, condannò la promittente cedente ([OSCURATO:PERSONA] s.a.s.) a restituire alla promittente cessionaria ([OSCURATO:SOCIETA].) la somma da questa versata a titolo di caparra ed anticipo, pari ad Euro 20.000; la Corte di appello di Firenze, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Grosseto, ha rigettato la domanda, condannando la società [OSCURATO:SOCIETA]. alle spese del doppio grado di merito; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.; il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte; le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1.Il Tribunale ha dichiarato l a carenza di legittimazione attiva dei Cacciola in proprio e tale declaratoria non risulta essere stata impugnata in sede di appello; la Corte territoriale ha dato atto, nella sentenza impugnata, della declaratoria in parola e, pur non avendo espressamente affermato alcunché in relazione alla posizione dei predetti in quella sede , nell’accogliere parzialmente il gravame e nel riformare parzialmente la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e ha condannato la società per prima indicataal pagamento, in favore della società da ultimo indicata, delle spese del doppio grado del giudizio di merito, facendo riferimento, quindi, al solo rapporto tra le dette società; pertanto, deve ritenersi che la declaratoria di carenza d legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA],in proprio, e di [OSCURATO:PERSONA], già affermata in primo grado , è ormai passata ingiudicato e, conseguentemente, va dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dagli stessi per difetto di interesse, neppure avendo i medesimi prospettato un qualche loro specifico interesse ad impugnare la sentenza di secondo grado; 2. passando allo scrutinio del ricorso proposto dalla società ricorrente, si evidenzia che, c on il primo motivo , viene denunciata «omessa insufficiente o contradditoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (ex art.360 cod. proc. civ.). Errata interpretazione della domanda di primo grado ed errore in iudicando»;la sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha osservato che la società [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva eccepito in primo grado il mancato avveramento della condizione sospensiva dell’efficacia del preliminare di cessione di azienda, costituita dalla stipulazione del nuovo contratto di affitto del locale, avendo invece concentrato la sua attività difensiva, sia assertiva che istruttoria, sulla contestazione dell’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. per omessa consegna della documentazione contabile e fiscale; laricorrente deduc e che, al contrario, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva contestato l’avveramento di tutte le condizioni sospensive previste dal preliminare di cessione di azienda, ivi compresa quella costituita dalla risoluzione del contratto di locazione vigente all’epoca della sottoscrizione dello stesso, ponendo tale mancato avveramento a fondamento sia della domanda principale di declaratoria di inefficacia del preliminare (con restituzione della somma indebitamente trattenuta dalla promittente cedente) che della domanda subordinata di indebito arricchimento; 2.1. c on il secondo motivo è denunciata « violazione degli artt.1362 e 1363 cod. civ.. Omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio»; la sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha affermato che l’efficacia del preliminare di cessione di azienda era condizionata alla stipula del nuovo contratto di locazione tra il promissario acquirente (la società [OSCURATO:SOCIETA].) e i proprietari dell’immobile; la ricorrent e , prev ia trascrizione dell’art.12 del contratto preliminare in cui era contemplata tale condizione sospensiva, deducono che, al contrario, «era la parte promissaria venditrice a doversi occupare dell’operazione contrattuale e non … la parte promissario acquirente» (p.10 del ricorso); con il terzo motivo (erroneamente indicato come secondo: p.11 del ricorso) viene denunciata «motivazione illogica e obiettivamente incomprensibile. Violazione e/o falsa applicazione del principio dell’onere dellaprova»; la sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha ritenuto che, nell’ipotesi in cui la conclusione del nuovo contratto di locazione fosse risultata preclusa per indisponibilità dell’interlocutore, sarebbe stato onere della società [OSCURATO:SOCIETA]. provare che la condizione a cui era subordinata l’efficacia dell’intera operazione commerciale non si sarebbe potuta avverare; laricorrente deduc e che la circostanza della stipula di un nuovo contratto di locazione era stata contrattualmente prevista come condizione sospensiva dell’efficacia del preliminare e non già come condizione risolutiva dello stesso, sicché la promessa di cessione di azienda avrebbe dovuto ritenersi inefficace in ragione del mancato avveramento di tale condizione; la circostanza del mancato avveramento, a sua volta, sarebbe stata desumibile da un documento depositato dalla controparte – che la Corte di merito av rebbe indebitamente omesso di valutare – con cui il proprietario del locale aveva dichiarato di rendersi disponibile a “non negare” il rinnovo tacito alla prima scadenza del contratto in corso; da tale dichiarazione, infatti, avrebbe dovuto trarsi la presunzione che il contratto di locazione pendente al momento della stipula del preliminare non era stato risolto e che nessun nuovo contratto sarebbe stato quindi concluso; 3.i tre motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente stante la reciproca connessione – sono in par te inammissibili e in parte infondati;3.1. i motivi sono inammissibili nella parte in cui denunciano omesso esame di fatto controverso e decisivo con riguardo al documento asseritamente depositato dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nonché nella parte in cui denunciano vizi di insufficienza della motivazione; al riguardo va infatti evidenziato che, in seguito alla riformulazione dell’art.360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo l´11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame), per un verso, il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della norma appena citata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ.(cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass. Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 17761), sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori (sia che si tratti di prove costituende sia che si tratti –come nella fattispecie – di prove precostituite) qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le altre, Cass.06/09/2019, n. 22397; Cass. 18/10/2018, n. 26305); per altro verso, il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al minimo costituzionale, sicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esauriscenella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Cass. Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014, citt.); 3.2.i motivi di ricorso sono, invece, infondati nella parte in cui denunciano vizi di violazione di legge o di coerenza della motivazione, anche sotto il profilo della asserita errata interpretazione della domanda; 3.2.a.in primo luogo, la Corte di appello, lungi dal violare gli artt.1362 e 1363 cod. civ., ha rettamente interpretato la clausola del contratto preliminare diretta a prevedere, quale condizione sospensiva della sua efficacia, la risoluzione del contratto di locazione in corso e la conclusione di un nuovo contratto tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. e i proprietari del locale ove era esercitata l’attività che costituiva oggetto dell’azienda trasferenda; l’art.12 del contratto preliminare, per come trascritto nel corpo del ricorso (p. 11, nota 3), prevedeva, infatti, quale condizione sospensiva, tra l’altro, «la risoluzione del contratto di locazione attualmente e stipula di un nuovo atto di locazione tra il proprietario dell’immobile in cui è esercitata l’azienda oggetto del presente atto e la parte [OSCURATO:PERSONA]»; è pertanto evidente che il nuovo contratto avrebbe dovuto essere concluso tra il proprietario del locale e la società [OSCURATO:SOCIETA]. (appunto, la promittente cessionaria dell’azienda) e non tra il primo e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (promittente cedente);3.2.b.in secondo luogo, la Corte di merito, pur evidenziando che la società attuale ricorrente abbia sempre contestato l’inadempimento della società promittente venditrice, in ragione della mancata consegna della documentazione contabile, ha , comunque , evidenziato che «l’efficacia del preliminare era condizionata alla stipula di un negozio tra il promissario acquirente e la proprietà dell’immobile, in vista del quale avrebbero dovuto essere avviate trattative direttamente dalle parti interessate», che « Se tale possibilità non si fosse potuta concretizzareper indisponibilità dell’interlocutore, sar ebbe stato onere della difesa della società appellata provare che la condizione, alla quale era subordinata l’efficacia dell’intera operazione commerciale, non si sarebbe potuta avverare» e che «Pertanto non può condividersi la conclusione alla quale era è pervenuto il Tribunale in ordine alla sussistenza della prova del mancato avveramento della suddetta condizione»; ne risulta che, oltre ad essere infondate le doglianze della ricorrente circa l a pretesa erronea interpretazione delle domande formulate, la Corte di merito, condividendo le conclusioni del Tribunale in punto di avvenuta consegna della documentazione contabile e fiscale richiesta dalla parte acquirente, ha correttamente reputato che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, « non vi [fosse] prova che la terza condizione, alla quale era subordinata l’efficacia del contratto, non si sarebbe potuta verificare», gravando in capo all’attrice l’onere, restato invece non assolto, di dedurre l’eventuale diniego del proprietario dell’immobile in ordine alla stipula del nuovo contratto di locazione e, più in generale, in ordine alla possibilità o meno di concluderlo; la Corte di appello, infatti, sulla corretta premessa che la verificazione della condizione sospensiva dipendeva dal contegno della società promissaria acquirente e del proprietario dell’immobile, quali parti interessate alla stipula della locazione che avrebbero dovuto avviare trattative in tal senso, ha affermato che, ove la stipula della locazione fosse stata resa impossibile dall’indisponibilità dell’interlocutore, la società [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto dare la prova che la condizione non si sarebbe potuta verificare, non potendo limitarsi a dedurre il fatto oggettivo del mancato avveramento; in tal modo, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio, reiteratamente affermato da questa Corte ed a cui il collegio intende dare continuità, secondo cui la condizione “potestativa mista” –quale nella specie era quella stabilita dalle parti, il cui avveramento dipende in parte dal caso o dal terzo e in parte dalla volontà di uno dei contraenti – è soggetta alla disciplina dell’art. 1358 c od. civ., che impone alle parti l’obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione, e la sussistenza di tale obbligo va riconosciuta anche per l’attività di attuazione dell’elemento potestativo che concorre a formare detta condizione, sicché, ove tale obbligo venga violato, si determina l’avveramento fittizio della condizione medesima, ai sensi dell’art. 1359 cod. civ.(Cass., Sez. Un., 19/09/2005, n.18450; Cass. 8/03/2010, n. 5492; Cass.14/12/2012, n. 23014; Cass.28/12/2020, n. 26941; Cass.22/08/2022, n. 25085); 3.2.c. in terzo luogo, venendo in considerazione una specifica obbligazione di buona fede, la cui violazione determina responsabilità contrattuale della parte, altrettanto correttamente la Corte di merito ha ritenuto che, nella fattispecie, la società appellata (già attrice) fosse gravata dall’onere di dimostrare che il mancato avveramento della condizione non fosse dovuto a causa ad essa imputabile, trovando applicazione, in base ai principi generali, la regola secondo cui l’onere di dimostrare l’esatto adempimento dell’obbligazione grava sul debitore; 4. i n definitiva, deve dichiararsi l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio , e da [OSCURATO:PERSONA] e deve, altresì, riconoscersi la piena conformità a diritto della decisione della Corte territoriale, con conseguente necessità di rigettare il ricorso per cassazione proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA].;resta assorbita ogni altra questione prospettata dalle parti; 5.le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; 6. ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto ( Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). [OSCURATO:PERSONA] la Corte dichiara l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], in proprio, e da [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il ricorsoproposto dalla società ricorrente; condanna i ricorrenti, in solido, a rimborsare alla società controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte