CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 09019/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ioli-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.g.r.p.a. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.3541/2021depositata il 06/12/2021.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 15137/2022Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 9019/2026Data pubblicazione 10/04/2026Così deciso in Roma, il 09/04/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]