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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14826/2026

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i avvocatiMAURIZIO BUFALINI, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1732 SPINICCI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 433/2023 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22497/2023Numero sezionale 1732/2026Data pubblicazione 18/05/20261.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Firenze,in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha parzialmenteaccolto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dellasocietà indicata in epigrafe per l’accertamento della sussistenza diun rapporto di lavoro subordinato e la condanna al pagamento didifferenze retributive.2.

La Corte territoriale ha, preliminarmente, rilevato che ladomanda riconvenzionale proposta dal lavoratore (convenuto ingiudizio, a seguito di azione della società volta alla restituzione diacconti provvigionali corrisposti e al risarcimento del danno perviolazione del patto di prova) aveva esclusivamente ad oggetto ilpagamento di differenze retributive, con conseguente infondatezzadella eccezione di violazione del contraddittorio nei confrontidell’INPS; in ordine all’accertamento della natura del rapporto dilavoro in concreto sviluppato fra le parti nel periodo 2005-2016, aldi là del nomen iuris attribuito dalle parti al contratto (agenziacommerciale), la Corte di appello (confermando sul punto lestatuizioni del Tribunale) ha rilevato che molteplici indici probatori(quali il pagamento di un compenso fisso mensile sotto forma di“acconto provvigionale” mai conguagliato in tutto il corso delrapporto di agenzia, le fatture mensile dell’agente predispostedall’azienda stessa, l’utilizzo di strumenti e risorse fornitedall’impresa, la partecipazione ad incontri obbligatori organizzatidalla società, l’esclusività della prestazione nonostante la dizione di“agente plurimandatario”, la necessità di comunicare le assenze ela loro durata, lo svolgimento di attività ulteriori, al di fuori delmandato) dimostravano la sottoposizione del lavoratore alledirettive dell’impresa e il suo organico inserimento nella strutturaaziendale; peraltro, i giudici del merito hanno rilevato che illavoratore non aveva (chiaramente allegato né) provato che leNumero registro generale 22497/2023Numero sezionale 1732/2026somme percepite in corso di rapporto di agenzia fosseroN uimnefreo rdii orarcic oalta generale 14826/2026Data pubblicazione 18/05/2026quelle spettanti dai minimi contrattuali stabiliti dal CCNL applicatoal rapporto, con conseguente rigetto della domanda di pagamentodi differenze retributive, ad esclusione del T.F.R. (maturato allacessazione del rapporto di lavoro) dovuto in ossequio al principiodell’assorbimento affermato, in maniera consolidata, dallagiurisprudenza di legittimità.3.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società concinque motivi, illustrati da memoria.

Il lavoratore resiste concontroricorso.4.

Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza impugnataper difetto di integrità del contraddittorio, posto che la domandariconvenzionale proposta dal Lunardi era quella di accertamento diun rapporto di lavoro subordinato e di condanna (oltre che alpagamento delle differenze retributive altresì) al versamento dicontributi previdenziali (con conseguente necessità della chiamatain giudizio dell’INPS), mentre la Corte territoriale ha travisato ladomanda giudiziale.1.1.

Il motivo non è fondato.1.2.

La rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda,è attività riservata al giudice di merito ed è insindacabile se non neiridotti limiti in cui: a) l'errore ridondi in un vizio di nullitàprocessuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dalparadigma della norma processuale violata che deve esserededotto come vizio di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 4c.p.c.; b) l'errore si traduca in un vizio del ragionamento logicodecisorio, ma anche in tal caso, se la inesatta rilevazione delNumero registro generale 22497/2023Numero sezionale 1732/2026contenuto della domanda determina un vizio attinNuemnetroe d i raacclolalta generale 14826/2026Data pubblicazione 18/05/2026individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovràessere dedotto come vizio di nullità processuale ex art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c.; c) ove poi l'errore coinvolga la "qualificazionegiuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessarilevazione di un "fatto allegato e non contestato da riteneredecisivo", allora in tal caso, la censura va proposta,rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando" ex art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiticonsentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., come modificatodall'art. 54 del DL n. 83/2012 conv. in legge n. 134/2012 (Cass. n.11103/2020).1.3 Nella presente fattispecie si verte in tema di "violazione delcontraddittorio", deducendo, la parte ricorrente, che il contenutodella domanda proposta dal lavoratore riguardava, altresì, lacondanna al pagamento dei contributivi previdenziali, conconseguente necessità della chiamata in causa dell’enteprevidenziale.1.4.

Il giudice in tal caso deve procedere, nell'esercizio del poteredi interpretazione e qualificazione della domanda,indipendentemente dalle espressioni adoperate dalla parte, adaccertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, qualedesumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dallanatura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dalprovvedimento concreto dalla stessa richiesto (cfr. Cass. n.27428/2005), soccorrendo a tal fine esclusivamente il criterioermeneutico volto ad indagare il contenuto che emerge dal testodell'atto, secondo il significato fatto palese dalle parole in base allaloro connessione logica, ed evincibile dalla complessiva lettura delcontenuto dell'atto, avuto riguardo anche alla situazione dedotta inNumero registro generale 22497/2023giudizio ed allo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricoNurmseoro sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 14826/2026all'autorità giudiziaria (cfr. Cass. Sez.

U. n.10840/2003; id.

Sez.Data pubblicazione 18/05/2026U.n. 3041/2007).1.5.

Ebbene, la trascrizione della domanda riconvenzionale(proposta dal lavoratore nel corso del giudizio di primo grado)effettuata nel ricorso per cassazione (e nel controricorso, dallavoratore) mostra chiaramente che lo stesso non ha avanzatoalcuna domanda di regolarizzazione o di condanna dei contributiprevidenziali (e, dunque, non vi è nessuna violazione del principiodi corrispondenza tra chiesto e pronunciato né di violazione delcontraddittorio) proprio in quanto, come evidenziato anche dallasentenza impugnata, nelle conclusioni della domandariconvenzionale non erano inclusi - tra i titoli (di natura economica)vantati dal lavoratore con la richiesta di condanna del datore dilavoro al pagamento della complessiva somma di euro 144.637,44- i contributi, che non risultavano nemmeno nell’analitico conteggio(richiamato espressamente dal lavoratore) di cui al doc.

9.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazionedell’art. 1362 c.c. avendo, la Corte territoriale, interpretatol’Allegato A del contratto di agenzia del 15.4.2011 obliterando ilchiaro dato testuale della clausola (ovvero il termine linguistico“acconto” impiegato dai contraenti, il quale, non costituisce unminimo contrattuale garantito ma è provvisorio, suscettibile anchedi essere restituito in base al conguaglio effettuato alla cessazionedel rapporto).2.1.

Il motivo non è fondato.2.2.

Occorre premettere che l'interpretazione di un atto negozialeè riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito (daultimo Cass. n. 8586 del 2015; in precedenza, ex multis, cfr. Cass.n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), con una operazioneNumero registro generale 22497/2023che si sostanzia in un accertamento di fatto (tra le tante, CassN.u mne.ro sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 14826/20269070 del 2013).Data pubblicazione 18/05/20262.3.

Le valutazioni del giudice di merito in ordine all'interpretazionedegli atti negoziali soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad unsindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali diermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di unamotivazione che soddisfi la soglia del c.d.

“minimum costituzionale”(ex plurimis, Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass.n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del2003; Cass. n. 17427 del 2003).2.4.

Orbene, nella specie, al cospetto dell'approdo esegetico cui èpervenuta la Corte distrettuale non sono stati evidenziati da partericorrente anomalie del ragionamento svolto dal giudice di meritodenunciabili ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (nel testorisultante dalle modifiche introdotte dall’art. 54 del decreto-legge22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134), applicabile nella specie ratione temporis, inquanto la società, nella sostanza, si limita a rivendicareun'alternativa interpretazione plausibile più favorevole perchèritiene che l'atto sottoscritto dalle parti esprimerebbe unaconsapevole volontà di riconoscere esclusivamente un pagamentoprovvisorio, da conguagliare successivamente con le effettiveprovvigioni maturate.2.5.

Ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dalgiudice al testo negoziale non deve essere l'unica interpretazionepossibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, eplausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausolacontrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non èconsentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poidisattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità delfatto che sia stata privilegiata l'altra Infatti il ricorso in sede diNumero registro generale 22497/2023legittimità - riconducibile, in linea generale, al modNeumlleoro sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 14826/2026dell'argomentazione di carattere confutativo - laddove censuriData pubblicazione 18/05/2026l'interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata, nonpuò assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile,dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazioneadottata attraverso l'allegazione (con relativa dimostrazione)dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenutipresenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative(anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusioneaccolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizionedi un risultato diverso sulla base di dati asseritamente piùsignificativi o di regole di giustificazione prospettate come piùcongrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006; conforme, più direcente, Cass. n. 12360 del 2014 e n. 8586 del 2015).2.6.

Nella specie la Corte territoriale ha fornito un’esegesi delcontratto di agenzia rispettosa dei canoni legali di interpretazione,tenendo in considerazione non solo il criterio letterale richiamatodal ricorrente (e il significato del termine “acconto”) ma altresì ilcontesto complessivo dell’atto negoziale (nel quale non era previstoalcun meccanismo di conguaglio né scadenze temporali preposte averificare la differenza tra gli acconti erogati e il saldo delleprovvigioni) e il comportamento complessivo delle parti anchesuccessivo alla stipulazione (in quanto è stato accertato che leparti, per tutta la durata del rapporto di agenzia, ossia oltre undecennio, hanno proceduto ad una regolare erogazione dell’“acconto” mensile, senza operare conguagli e senza che ilpreponente richiedesse somme in restituzione di maggior importipagati rispetto alle concrete provvigioni maturate rispetto agli affariconclusi).3.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 22497/2023Numero sezionale 1732/2026dell’art. 1362, secondo comma, c.c. avendo, la Corte tNeurmreirtoo dri riaaccleolt,a generale 14826/2026Data pubblicazione 18/05/2026trascurato che il comportamento del Lunardi successivo allaconclusione del contratto di agenzia (nella specie, richiesta dipagamento del corrispettivo per il patto di non concorrenza eliquidazione del FIRR) deponeva per la conferma di un genuinorapporto di agenzia, essendo un indice interpretativo chiaro delcontratto.4.

Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1742,1746, 2094 c.c. avendo, la Corte territoriale accertato losvolgimento, al di là del contratto (di agenzia) stipulato fra le parti,di un rapporto di lavoro subordinato nonostante il rilievo che deveassumere il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto e lacompatibilità, riconosciuta dalla giurisprudenza, fra l’alea di rischioin capo all’agente e forme di remunerazione fissa (quali gli accontio anticipi sulle provvigioni, che per loro natura sono assegnazioniprovvisorie da restituire/rimborsare/conguagliare).4.1.

Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili.4.2.

La valutazione circa la sussistenza degli elementi dai qualiinferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisceun accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Cortedi cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso alragionamento presuntivo da parte del giudice di merito; pertanto,il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapportocome subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione deicaratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzatidall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall'art.360, primo comma, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare ilragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la sceltae la ponderazione degli elementi di fatto, altrimentiNumero registro generale 22497/2023denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che haNnunmeoro sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 14826/2026indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controversoData pubblicazione 18/05/2026nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass. n. 22846 del 2022).4.3.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha correttamenteindividuato ed analizzato i parametri normativi del lavorosubordinato ed autonomo e gli elementi indiziari, dotati di efficaciaprobatoria sussidiaria ai fini della qualificazione giuridica delrapporto di lavoro, ed ha ritenuto sussistenti sufficienti indiciprobatori; ha, difatti, accertato che l’agente fosse strutturalmenteinserito nell'organizzazione aziendale, che percepisse un compensofisso mensile, che mettesse a disposizione le proprie energielavorative, che utilizzasse strumenti forniti dalla società (senzaalcuna personale organizzazione di mezzi), che ricevesse ordini edirettive, che dovesse giustificare le assenze, che svolgesse attivitàulteriori rispetto a quella della promozione dei prodotti allo stessoaffidati.4.4.

Questa Corte ha affermato che la originaria volontà delle parti,intesa come programma negoziale pattuito (e non come merautilizzazione di un nomen iuris), rileva fino a quando non siacomprovato uno scostamento consensuale da tale programma nellaconcreta fase di attuazione del rapporto, manifestandosi in tal casoper fatti concludenti una volontà successiva che prevale sullaprecedente (Cass. n. 16119/2003; Cass. n. 19199/2013; Cass. n.4884/2018; Cass. n. 16720/2021; Cass. n. 2268/2026); dallamotivazione della sentenza impugnata si evince chiaramente che laCorte territoriale è sì partita dal nomen iuris adoperato dalle partie dal contenuto delle clausole contrattuali, ma poi è andata allaricerca della prova di uno svolgimento del rapporto nei sensi dellasubordinazione prospettati dal lavoratore ed ha valutato comesufficienti le risultanze istruttorie acquisite.Numero registro generale 22497/20235.

Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, prNimumeoro sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 14826/2026comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2120Data pubblicazione 18/05/2026c.c. e del c.d. principio di assorbimento avendo, la Corte territorialecalcolato – ai fini della liquidazione del T.F.R. – l’importo lordocorrisposto mensilmente dalla società e non le somme nette (ossiadecurtate dalla incidenza delle imposte e dei contributi) checoncorrono a formare la retribuzione globale di fatto.5.1.

Il motivo non è fondato.5.2.

L'accertamento e la liquidazione del credito spettante allavoratore per differenze retributive devono essere effettuati allordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenuteprevidenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazionedelle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore elavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, edevono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratoreabbia effettivamente percepito il pagamento delle differenzeretributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore dilavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procederealle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso ditempestivo pagamento del relativo contributo (Cass. n.19790/2011; Cass. n. 21010/2013; Cass. n. 18044/2015).5.3.

In ordine al principio dell’assorbimento, questa Corte haaffermato che nell'ipotesi in cui un rapporto di lavoro qualificatocome autonomo sia convertito ope iudicis in subordinato, poiché ildiritto del lavoratore alla retribuzione trae origine esclusivamentedalla previsione del contratto collettivo in relazione al livelloriconosciuto, deve trovare applicazione il solo criteriodell'assorbimento, salvo che per il T.F.R. che matura allacessazione del rapporto, senza che sia concepibile un controllo suidifferenti titoli, sicché va escluso il diritto ad una applicazionecumulativa dei benefici previsti dal contratto individuale e da quelloNumero registro generale 22497/2023Numero sezionale 1732/2026collettivo; ove si accerti che il compenso pattuito dallNeu mperao rdti ira cscoialta generale 14826/2026Data pubblicazione 18/05/2026superiore a quello minimo previsto dal contratto collettivo, il datoredi lavoro, cui non è impedito di erogare un trattamento piùfavorevole, potrà ottenerne la restituzione solo ove dimostri che lamaggiore retribuzione sia stata frutto di un errore essenziale ericonoscibile dell'altro contraente ex artt. 1429 e 1431 c.c. (cfr.Cass. n. 46/2017; Cass. n. 5552/2011; Cass. n. 4942/2000).

Perciò che concerne il calcolo del T.F.R., si è precisato che, una voltaaccertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavorosubordinato, in contrasto con la qualificazione operatane dalle partiquale autonomo, il principio dell'assorbimento non trovaapplicazione per le indennità di fine rapporto, che maturano pursempre al momento della cessazione del rapporto stesso e non aquello dei singoli accantonamenti, sicché, ai fini delladeterminazione dell'importo dovuto a tale titolo, non può operarel'assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzioneminima contrattuale corrisposta durante il rapporto di lavoro edetto emolumento dovrà essere determinato sulla base delleretribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione deiparametri previsti dalla contrattazione collettiva, o, se superiore, inragione di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapportodi lavoro (v.

Cass. n. 18586/2016; Cass. n. 27738/2025).A tali principi di diritto la Corte d'Appello si è correttamente6.

In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono ilcriterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.7.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatoprevisto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commaNumero registro generale 22497/2023Numero sezionale 1732/202617 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuNtoum e-ro dpi reacrc olitla generale 14826/2026Data pubblicazione 18/05/2026ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro4.500,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00 peresborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% edaccessori di legge, da distrarre.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i avvocatiMAURIZIO BUFALINI, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1732 SPINICCI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 433/2023 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22497/2023Numero sezionale 1732/2026Data pubblicazione 18/05/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Firenze,in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha parzialmenteaccolto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dellasocietà indicata in epigrafe per l’accertamento della sussistenza diun rapporto di lavoro subordinato e la condanna al pagamento didifferenze retributive.2. La Corte territoriale ha, preliminarmente, rilevato che ladomanda riconvenzionale proposta dal lavoratore (convenuto ingiudizio, a seguito di azione della società volta alla restituzione diacconti provvigionali corrisposti e al risarcimento del danno perviolazione del patto di prova) aveva esclusivamente ad oggetto ilpagamento di differenze retributive, con conseguente infondatezzadella eccezione di violazione del contraddittorio nei confrontidell’INPS; in ordine all’accertamento della natura del rapporto dilavoro in concreto sviluppato fra le parti nel periodo 2005-2016, aldi là del nomen iuris attribuito dalle parti al contratto (agenziacommerciale), la Corte di appello (confermando sul punto lestatuizioni del Tribunale) ha rilevato che molteplici indici probatori(quali il pagamento di un compenso fisso mensile sotto forma di“acconto provvigionale” mai conguagliato in tutto il corso delrapporto di agenzia, le fatture mensile dell’agente predispostedall’azienda stessa, l’utilizzo di strumenti e risorse fornitedall’impresa, la partecipazione ad incontri obbligatori organizzatidalla società, l’esclusività della prestazione nonostante la dizione di“agente plurimandatario”, la necessità di comunicare le assenze ela loro durata, lo svolgimento di attività ulteriori, al di fuori delmandato) dimostravano la sottoposizione del lavoratore alledirettive dell’impresa e il suo organico inserimento nella strutturaaziendale; peraltro, i giudici del merito hanno rilevato che illavoratore non aveva (chiaramente allegato né) provato che leNumero registro generale 22497/2023Numero sezionale 1732/2026somme percepite in corso di rapporto di agenzia fosseroN uimnefreo rdii orarcic oalta generale 14826/2026Data pubblicazione 18/05/2026quelle spettanti dai minimi contrattuali stabiliti dal CCNL applicatoal rapporto, con conseguente rigetto della domanda di pagamentodi differenze retributive, ad esclusione del T.F.R. (maturato allacessazione del rapporto di lavoro) dovuto in ossequio al principiodell’assorbimento affermato, in maniera consolidata, dallagiurisprudenza di legittimità.3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società concinque motivi, illustrati da memoria. Il lavoratore resiste concontroricorso.4. Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza impugnataper difetto di integrità del contraddittorio, posto che la domandariconvenzionale proposta dal Lunardi era quella di accertamento diun rapporto di lavoro subordinato e di condanna (oltre che alpagamento delle differenze retributive altresì) al versamento dicontributi previdenziali (con conseguente necessità della chiamatain giudizio dell’INPS), mentre la Corte territoriale ha travisato ladomanda giudiziale.1.1. Il motivo non è fondato.1.2. La rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda,è attività riservata al giudice di merito ed è insindacabile se non neiridotti limiti in cui: a) l'errore ridondi in un vizio di nullitàprocessuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dalparadigma della norma processuale violata che deve esserededotto come vizio di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 4c.p.c.; b) l'errore si traduca in un vizio del ragionamento logicodecisorio, ma anche in tal caso, se la inesatta rilevazione delNumero registro generale 22497/2023Numero sezionale 1732/2026contenuto della domanda determina un vizio attinNuemnetroe d i raacclolalta generale 14826/2026Data pubblicazione 18/05/2026individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovràessere dedotto come vizio di nullità processuale ex art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c.; c) ove poi l'errore coinvolga la "qualificazionegiuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessarilevazione di un "fatto allegato e non contestato da riteneredecisivo", allora in tal caso, la censura va proposta,rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando" ex art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiticonsentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., come modificatodall'art. 54 del DL n. 83/2012 conv. in legge n. 134/2012 (Cass. n.11103/2020).1.3 Nella presente fattispecie si verte in tema di "violazione delcontraddittorio", deducendo, la parte ricorrente, che il contenutodella domanda proposta dal lavoratore riguardava, altresì, lacondanna al pagamento dei contributivi previdenziali, conconseguente necessità della chiamata in causa dell’enteprevidenziale.1.4. Il giudice in tal caso deve procedere, nell'esercizio del poteredi interpretazione e qualificazione della domanda,indipendentemente dalle espressioni adoperate dalla parte, adaccertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, qualedesumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dallanatura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dalprovvedimento concreto dalla stessa richiesto (cfr. Cass. n.27428/2005), soccorrendo a tal fine esclusivamente il criterioermeneutico volto ad indagare il contenuto che emerge dal testodell'atto, secondo il significato fatto palese dalle parole in base allaloro connessione logica, ed evincibile dalla complessiva lettura delcontenuto dell'atto, avuto riguardo anche alla situazione dedotta inNumero registro generale 22497/2023giudizio ed allo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricoNurmseoro sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 14826/2026all'autorità giudiziaria (cfr. Cass. Sez. U. n.10840/2003; id. Sez.Data pubblicazione 18/05/2026U.n. 3041/2007).1.5. Ebbene, la trascrizione della domanda riconvenzionale(proposta dal lavoratore nel corso del giudizio di primo grado)effettuata nel ricorso per cassazione (e nel controricorso, dallavoratore) mostra chiaramente che lo stesso non ha avanzatoalcuna domanda di regolarizzazione o di condanna dei contributiprevidenziali (e, dunque, non vi è nessuna violazione del principiodi corrispondenza tra chiesto e pronunciato né di violazione delcontraddittorio) proprio in quanto, come evidenziato anche dallasentenza impugnata, nelle conclusioni della domandariconvenzionale non erano inclusi - tra i titoli (di natura economica)vantati dal lavoratore con la richiesta di condanna del datore dilavoro al pagamento della complessiva somma di euro 144.637,44- i contributi, che non risultavano nemmeno nell’analitico conteggio(richiamato espressamente dal lavoratore) di cui al doc. 9.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazionedell’art. 1362 c.c. avendo, la Corte territoriale, interpretatol’Allegato A del contratto di agenzia del 15.4.2011 obliterando ilchiaro dato testuale della clausola (ovvero il termine linguistico“acconto” impiegato dai contraenti, il quale, non costituisce unminimo contrattuale garantito ma è provvisorio, suscettibile anchedi essere restituito in base al conguaglio effettuato alla cessazionedel rapporto).2.1. Il motivo non è fondato.2.2. Occorre premettere che l'interpretazione di un atto negozialeè riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito (daultimo Cass. n. 8586 del 2015; in precedenza, ex multis, cfr. Cass.n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), con una operazioneNumero registro generale 22497/2023che si sostanzia in un accertamento di fatto (tra le tante, CassN.u mne.ro sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 14826/20269070 del 2013).Data pubblicazione 18/05/20262.3. Le valutazioni del giudice di merito in ordine all'interpretazionedegli atti negoziali soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad unsindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali diermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di unamotivazione che soddisfi la soglia del c.d. “minimum costituzionale”(ex plurimis, Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass.n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del2003; Cass. n. 17427 del 2003).2.4. Orbene, nella specie, al cospetto dell'approdo esegetico cui èpervenuta la Corte distrettuale non sono stati evidenziati da partericorrente anomalie del ragionamento svolto dal giudice di meritodenunciabili ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (nel testorisultante dalle modifiche introdotte dall’art. 54 del decreto-legge22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134), applicabile nella specie ratione temporis, inquanto la società, nella sostanza, si limita a rivendicareun'alternativa interpretazione plausibile più favorevole perchèritiene che l'atto sottoscritto dalle parti esprimerebbe unaconsapevole volontà di riconoscere esclusivamente un pagamentoprovvisorio, da conguagliare successivamente con le effettiveprovvigioni maturate.2.5. Ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dalgiudice al testo negoziale non deve essere l'unica interpretazionepossibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, eplausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausolacontrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non èconsentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poidisattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità delfatto che sia stata privilegiata l'altra Infatti il ricorso in sede diNumero registro generale 22497/2023legittimità - riconducibile, in linea generale, al modNeumlleoro sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 14826/2026dell'argomentazione di carattere confutativo - laddove censuriData pubblicazione 18/05/2026l'interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata, nonpuò assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile,dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazioneadottata attraverso l'allegazione (con relativa dimostrazione)dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenutipresenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative(anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusioneaccolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizionedi un risultato diverso sulla base di dati asseritamente piùsignificativi o di regole di giustificazione prospettate come piùcongrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006; conforme, più direcente, Cass. n. 12360 del 2014 e n. 8586 del 2015).2.6. Nella specie la Corte territoriale ha fornito un’esegesi delcontratto di agenzia rispettosa dei canoni legali di interpretazione,tenendo in considerazione non solo il criterio letterale richiamatodal ricorrente (e il significato del termine “acconto”) ma altresì ilcontesto complessivo dell’atto negoziale (nel quale non era previstoalcun meccanismo di conguaglio né scadenze temporali preposte averificare la differenza tra gli acconti erogati e il saldo delleprovvigioni) e il comportamento complessivo delle parti anchesuccessivo alla stipulazione (in quanto è stato accertato che leparti, per tutta la durata del rapporto di agenzia, ossia oltre undecennio, hanno proceduto ad una regolare erogazione dell’“acconto” mensile, senza operare conguagli e senza che ilpreponente richiedesse somme in restituzione di maggior importipagati rispetto alle concrete provvigioni maturate rispetto agli affariconclusi).3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 22497/2023Numero sezionale 1732/2026dell’art. 1362, secondo comma, c.c. avendo, la Corte tNeurmreirtoo dri riaaccleolt,a generale 14826/2026Data pubblicazione 18/05/2026trascurato che il comportamento del Lunardi successivo allaconclusione del contratto di agenzia (nella specie, richiesta dipagamento del corrispettivo per il patto di non concorrenza eliquidazione del FIRR) deponeva per la conferma di un genuinorapporto di agenzia, essendo un indice interpretativo chiaro delcontratto.4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1742,1746, 2094 c.c. avendo, la Corte territoriale accertato losvolgimento, al di là del contratto (di agenzia) stipulato fra le parti,di un rapporto di lavoro subordinato nonostante il rilievo che deveassumere il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto e lacompatibilità, riconosciuta dalla giurisprudenza, fra l’alea di rischioin capo all’agente e forme di remunerazione fissa (quali gli accontio anticipi sulle provvigioni, che per loro natura sono assegnazioniprovvisorie da restituire/rimborsare/conguagliare).4.1. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili.4.2. La valutazione circa la sussistenza degli elementi dai qualiinferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisceun accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Cortedi cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso alragionamento presuntivo da parte del giudice di merito; pertanto,il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapportocome subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione deicaratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzatidall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall'art.360, primo comma, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare ilragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la sceltae la ponderazione degli elementi di fatto, altrimentiNumero registro generale 22497/2023denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che haNnunmeoro sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 14826/2026indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controversoData pubblicazione 18/05/2026nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass. n. 22846 del 2022).4.3. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha correttamenteindividuato ed analizzato i parametri normativi del lavorosubordinato ed autonomo e gli elementi indiziari, dotati di efficaciaprobatoria sussidiaria ai fini della qualificazione giuridica delrapporto di lavoro, ed ha ritenuto sussistenti sufficienti indiciprobatori; ha, difatti, accertato che l’agente fosse strutturalmenteinserito nell'organizzazione aziendale, che percepisse un compensofisso mensile, che mettesse a disposizione le proprie energielavorative, che utilizzasse strumenti forniti dalla società (senzaalcuna personale organizzazione di mezzi), che ricevesse ordini edirettive, che dovesse giustificare le assenze, che svolgesse attivitàulteriori rispetto a quella della promozione dei prodotti allo stessoaffidati.4.4. Questa Corte ha affermato che la originaria volontà delle parti,intesa come programma negoziale pattuito (e non come merautilizzazione di un nomen iuris), rileva fino a quando non siacomprovato uno scostamento consensuale da tale programma nellaconcreta fase di attuazione del rapporto, manifestandosi in tal casoper fatti concludenti una volontà successiva che prevale sullaprecedente (Cass. n. 16119/2003; Cass. n. 19199/2013; Cass. n.4884/2018; Cass. n. 16720/2021; Cass. n. 2268/2026); dallamotivazione della sentenza impugnata si evince chiaramente che laCorte territoriale è sì partita dal nomen iuris adoperato dalle partie dal contenuto delle clausole contrattuali, ma poi è andata allaricerca della prova di uno svolgimento del rapporto nei sensi dellasubordinazione prospettati dal lavoratore ed ha valutato comesufficienti le risultanze istruttorie acquisite.Numero registro generale 22497/20235. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, prNimumeoro sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 14826/2026comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2120Data pubblicazione 18/05/2026c.c. e del c.d. principio di assorbimento avendo, la Corte territorialecalcolato – ai fini della liquidazione del T.F.R. – l’importo lordocorrisposto mensilmente dalla società e non le somme nette (ossiadecurtate dalla incidenza delle imposte e dei contributi) checoncorrono a formare la retribuzione globale di fatto.5.1. Il motivo non è fondato.5.2. L'accertamento e la liquidazione del credito spettante allavoratore per differenze retributive devono essere effettuati allordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenuteprevidenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazionedelle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore elavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, edevono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratoreabbia effettivamente percepito il pagamento delle differenzeretributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore dilavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procederealle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso ditempestivo pagamento del relativo contributo (Cass. n.19790/2011; Cass. n. 21010/2013; Cass. n. 18044/2015).5.3. In ordine al principio dell’assorbimento, questa Corte haaffermato che nell'ipotesi in cui un rapporto di lavoro qualificatocome autonomo sia convertito ope iudicis in subordinato, poiché ildiritto del lavoratore alla retribuzione trae origine esclusivamentedalla previsione del contratto collettivo in relazione al livelloriconosciuto, deve trovare applicazione il solo criteriodell'assorbimento, salvo che per il T.F.R. che matura allacessazione del rapporto, senza che sia concepibile un controllo suidifferenti titoli, sicché va escluso il diritto ad una applicazionecumulativa dei benefici previsti dal contratto individuale e da quelloNumero registro generale 22497/2023Numero sezionale 1732/2026collettivo; ove si accerti che il compenso pattuito dallNeu mperao rdti ira cscoialta generale 14826/2026Data pubblicazione 18/05/2026superiore a quello minimo previsto dal contratto collettivo, il datoredi lavoro, cui non è impedito di erogare un trattamento piùfavorevole, potrà ottenerne la restituzione solo ove dimostri che lamaggiore retribuzione sia stata frutto di un errore essenziale ericonoscibile dell'altro contraente ex artt. 1429 e 1431 c.c. (cfr.Cass. n. 46/2017; Cass. n. 5552/2011; Cass. n. 4942/2000). Perciò che concerne il calcolo del T.F.R., si è precisato che, una voltaaccertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavorosubordinato, in contrasto con la qualificazione operatane dalle partiquale autonomo, il principio dell'assorbimento non trovaapplicazione per le indennità di fine rapporto, che maturano pursempre al momento della cessazione del rapporto stesso e non aquello dei singoli accantonamenti, sicché, ai fini delladeterminazione dell'importo dovuto a tale titolo, non può operarel'assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzioneminima contrattuale corrisposta durante il rapporto di lavoro edetto emolumento dovrà essere determinato sulla base delleretribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione deiparametri previsti dalla contrattazione collettiva, o, se superiore, inragione di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapportodi lavoro (v. Cass. n. 18586/2016; Cass. n. 27738/2025).A tali principi di diritto la Corte d'Appello si è correttamente6. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono ilcriterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatoprevisto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commaNumero registro generale 22497/2023Numero sezionale 1732/202617 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuNtoum e-ro dpi reacrc olitla generale 14826/2026Data pubblicazione 18/05/2026ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro4.500,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00 peresborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% edaccessori di legge, da distrarre.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
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