CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 1987
Cassazione n. 19629/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/03/1987 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 01/04/2021 della Corte di appello di Salerno che ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa irrogata con sentenza dell'11/06/2019 del Tribunale della medesima città, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto un grammo di hashish dietro corrispettivo della somma di euro 5,00. 1.1.Con unico motivo deduce l'inosservanza dell'art. 62, n. 4, cod. pen., in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante generica della speciale tenuità del lucro. 2.11 ricorso è fondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.secondo il noto insegnamento di Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile ai reati in materia di stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato anch'esso da speciale tenuità, ed è compatibile con l'autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Rv. 279499 - 02); 3.2.ciò sul rilievo che «l'offensività della condotta costituisce un presupposto generale per la rilevanza penale del fatto qualunque sia il reato ascritto all'imputato, così la circostanza attenuante in esame attraversa tutti i reati commessi a scopo di lucro. Sicché, una volta verificato che il delitto è stato commesso a fini di lucro, il giudice di merito deve valutare, in concreto, la ricorrenza, o meno, della speciale tenuità riferita sia al lucro perseguito o conseguito dall'autore del reato, sia all'evento dannoso o pericoloso causato nel caso di specie» (così in motivazione); ed, invero, affermano le Sezioni Unite, «mentre la valutazione della "lieve entità" del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 è relativa alla condotta - avuto riguardo ai mezzi, alla modalità e alle circostanze dell'azione - e all'oggetto materiale del reato - in relazione alla qualità e quantità delle sostanze -, la verifica della "speciale tenuità" rilevante per il riconoscimento dell'attenuante di cui alla seconda parte dell'art. 62, n. 4 cod. pen. attiene ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all'evento (dannoso o pericoloso) del reato. Si tratta quindi (...) di valutazioni focalizzate su elementi tra loro ontologicamente distinti, ancorché in astratto suscettibili di convergere nell'accertamento del complessivo disvalore del fatto storico»; 3.3.11 riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto, spiega la Corte di cassazione, «resta tuttavia affidato ad una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata. Dovendosi tale ultimo elemento riferire alla nozione di evento in senso giuridico, esso è infatti idoneo a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante, purché essa, come concretamente accertata, si riveli di tale particolare modestia da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito»; 3.4.nel caso in esame, la Corte di appello ha negato l'applicazione della circostanza attenuante in questione sul rilievo che il fatto contestato non può essere considerato episodico tenuto conto delle modalità concrete di realizzazione della consegna e del fatto che il nome dell'acquirente era memorizzato sul cellulare dell'imputato; 3.5.orbene, la affermata non episodicità del fatto-reato oggetto di condanna non osta di per sé alla applicazione della circostanza attenuante in questione posto che la speciale tenuità del lucro va valutata tenuto conto della specifica condotta da cui è tratto o che dalla stessa l'agente si ripromette di trarre; 3.6.nel primo caso (effettiva acquisizione del lucro), la valutazione della speciale tenuità deve essere fatta con riferimento all'accrescimento patrimoniale determinato direttamente dall'azione del colpevole nel momento della consumazione del reato, con esclusione di ogni altro elemento o circostanza successivi al reato medesimo come si evince dalla corrispondenza biunivoca che deve sussistere tra lucro ottenuto (o perseguito) ed evento (dannoso o pericoloso) di speciale tenuità; 3.7.nel secondo caso (l'aver agito per conseguire il lucro), l'utilità prefissatasi ("motivi di lucro") dal reo non è certo focalizzata sul minimo guadagno della singola cessione bensì sul complesso dell'attività di spaccio svolta (in questi termini, Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, secondo cui «va ritenuto, proprio per la distinzione tra motivi di lucro e minima offesa al bene protetto, che in un tale contesto in cui non importa il singolo profitto della singola operazione di vendita ma la somma dei profitti delle singole azioni, il reo non opera per un "lucro di speciale tenuità" da considerarsi per ogni singola occasione, bensì opera per motivi di lucro - non minimo - quanto al procacciarsi un congruo profitto per la sua complessiva attività. Se si ragionasse sul solo dato del profitto della singola operazione, si rischierebbe un errore parallelo a quello della preconcetta esclusione che una vendita di minima entità di droga possa vedersi riconoscere l'attenuante in questione. Si finirebbe per riconoscere sempre al fenomeno tipico "attività di spaccio al minuto" tale attenuante solo perché, di per sé, la singola cessione produce un minimo profitto pur quando si collochi nel contesto di una miriade di cessioni nello stesso unico arco temporale»); 3.8.nel caso di specie, a fronte di un lucro conseguito qualificabile indiscutibilmente di speciale tenuità, la Corte di appello si concentra sulla non episodicità del fatto non considerando che tale non episodicità non è incompatibile, come detto, con l'applicazione della circostanza in questione purché il lucro complessivamente perseguito sia a sua volta di speciale tenuità; 3.9.ne consegue che, ferma la responsabilità del ricorrente per il reato a lui ascritto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sulla applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] l'art. 624 c.p.p., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità