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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 novembre 2020

Cassazione n. 41584/2021

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la seguente SENTENZA 16 NO'\ 2021 RTO sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 12/11/2020 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 12 novembre 2020, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Varese nella parte in cui aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 5 d.

Igs. n. 74 del 2000, e lo aveva condannato alla pena di un anno e / 11.1 sei mesi di reclusione, con diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

Secondo i giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], quale titolare e legale rappresentante della "COM and [OSCURATO:SOCIETA].", aveva omesso di presentare la dichiarazione fiscale dovuta per l'anno d'imposta 2012, con evasione superiore alla soglia di punibilità.

2. Ha presentato ricorso per cassazione/avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafeiMassimiliano Leli, con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 157, comma 8-bis, 162, 182, comma 2, e 185 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello e, conseguentemente, alla nullità della sentenza di secondo grado.

Si deduce che, come eccepito nella prima udienza utile, la citazione per il giudizio di appello è nulla perché eseguita presso il difensore di fiducia, nonostante la dichiarazione di non accettazione delle notifiche effettuata dal medesimo nell'atto di nomina.

Si rappresenta che non è condivisibile la prima obiezione della Corte d'appello, secondo cui la dichiarazione di non accettazione sarebbe invalida perché contenuta nell'atto di nomina sottoscritto dal difensore solo ai fini dell'attestazione di autenticità della firma dell'imputato, sia perché la legge non pone specifiche formalità per tale dichiarazione, sia perché, con riferimento ad una dichiarazione analoga, e cioè la dichiarazione di domicilio, si è ritenuto che la stessa possa essere validamente contenuta nell'atto di nomina (si cita Sez. 5, n. 42294 del 2006).

Si osserva, poi, che anche il secondo rilievo della Corte d'appello, secondo cui la dichiarazione di rifiuto deve ritenersi implicitamente revocata quando il professionista abbia poi accettato l'atto senza nulla opporre, risponde ad 1 U un principio affermato in una vicenda particolare, che aveva ad oggetto non il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma l'estratto contumaciale della sentenza di appello (il riferimento è a Sez. 3, n. 15507 del 2019), e non tiene conto che, nella specie, l'irritualità della notifica era stata segnalata dalla difesa già anche prima dell'udienza, mediante p.e.c. inviata alla cancelleria.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato.

Si deduce che il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 è reato doloso, mentre la Corte d'appello ha ritenuto configurabile la fattispecie per la sussistenza di mera culpa in vigilando, siccome la mancata presentazione della dichiarazione è stata determinata dall'inerzia del consulente, cui era stato delegato l'adempimento.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo a diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi con gli elementi addotti nell'atto di appello, limitandosi a richiamare elementi valutabili negativamente.

Si rappresenta, in particolare, che si era evidenziato alla Corte d'appello, con riferimento al precedente penale, l'esistenza di una procedura diretta ad ottenere l'estinzione del reato, e, con riferimento alle condotte riparatorie, l'attivazione per la presentazione della dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2013.

3. Con memoria pervenuta il 3 settembre 2021, e sottoscritta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Infondate sono le censure enunciate nel primo motivo, che deducono la nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato, perché eseguita presso il difensore di fiducia, nonostante la dichiarazione di non accettazione delle notifiche effettuata dal medesimo nell'atto di nomina.

Va innanzitutto osservato che, a norma dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., la dichiarazione con la quale si evita la valida effettuazione di notificazioni all'imputato successive alla prima mediante consegna al difensore deve provenire da quest'ultimo e non dal primo; invero, il secondo periodo dell'art. 157, comma 8-bis, cit., dispone: «Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione».

Nella specie, la dichiarazione di non accettazione delle notifiche ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., è contenuta nell'atto di nomina del difensore, sottoscritto dall'imputato, con firma autografa, dopo la quale c'è la dicitura «Vera ed autentica» e la sottoscrizione del difensore.

Così conformata, la dichiarazione di non accettazione delle notifiche ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. risulta effettuata dall'imputato e non dal difensore, e la sottoscrizione di quest'ultimo ha obiettivamente il solo significato di attribuire l'autenticità della firma del primo.

In altri termini, nella specie, la dichiarazione del difensore è funzionale esclusivamente all'autenticazione della sottoscrizione dell'atto da parte dell'imputato, ed è del tutto priva di ulteriori contenuti; la stessa, pertanto, non ha il significato di dichiarazione di non accettazione delle notifiche ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.

Non è pertinente, in argomento, il richiamo alla giurisprudenza che ritiene valida la dichiarazione di domicilio contenuta nell'atto di nomina del difensore.

Invero, dichiarazione di domicilio ed atto di nomina sono entrambe riferibili all'imputato e dal medesimo debbono provenire; la dichiarazione di non accettazione delle notifiche ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., invece, è atto del difensore e da quest'ultimo deve essere effettuata.

Non essendo ravvisabile una dichiarazione del difensore di non accettazione delle notifiche ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., deve ritenersi che la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato sia stata validamente eseguita presso il difensore di fiducia, e, quindi, deve escludersi la sussistenza della nullità denunciata dal ricorrente.

3. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel secondo motivo, che contestano l'affermazione della sussistenza del reato di omessa presentazione della dichiarazione, deducendo che, nella specie, deve escludersi il dolo dell'imputato in quanto il mancato adempimento è la conseguenza dell'inerzia del consulente cui era stato delegato l'adempimento.

Costituisce infatti principio assolutamente consolidato, condiviso dal Collegio, quello secondo cui l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione, in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltro telematico dell'atto (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv. 278421-01, nonché Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv. 265087-01).

Inoltre, come puntualizzato da una recente pronuncia, in tema di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte del professionista a ciò incaricato, la prova del dolo specifico in capo al contribuente può desumersi anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, in quanto atteggiamento dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione (Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278966-01).

Ed effettivamente, siccome è un dato di comune esperienza che chi programma di non pagare le imposte non provvede alla presentazione della dichiarazione fiscale, perché così rende più difficili gli accertamenti, è legittimo ritenere, sotto il profilo logico, il mancato pagamento una conferma a posteriori della volontà di non rispettare l'obbligo dichiarativo.

Si può aggiungere che, nella specie, la sentenza di primo grado dà conto pure delle significative dichiarazioni del professionista incaricato della tenuta della contabilità aziendale per la ditta del ricorrente, il quale ha affermato di non aver presentato la dichiarazione fiscale per l'inerzia dei titolari della società.

4. Infondate, infine, sono le censure formulate nel terzo motivo, che criticano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, deducendo il mancato confronto con gli elementi positivamente valutabili indicati nell'atto di appello.

Innanzitutto, la sentenza impugnata ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'imposta evasa, del precedente penale e dell'assenza di attività riparatoria.

Invero, questa motivazione è corretta, anche perché l'estinzione del reato ex art. 460, comma 5, cod. proc. pen., di per sé, non è preclusiva nemmeno ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, e, anzi, la relativa condanna è legittimamente valutabile dal giudice a tal fine (cfr., per questo orientamento, in particolare, Sez. 4, n. 41291 del 11/09/2019, Pagani, Rv. 277355-01, ma anche Sez. 1, n. 32428 del 04/05/2016, Sirage, Rv. 267479-01), e perché l'attività riparatoria addotta non è pertinente, in quanto costituita dalla (mera) presentazione a sanatoria della dichiarazione fiscale per il successivo anno di imposta.

La sentenza impugnata, poi, ha escluso la concessione della sospensione condizionale della pena valorizzando la gravità della condotta, in ragione dell'entità dell'imposta evasa.

Anche questa motivazione non può dirsi viziata, perché indica specificamente, e con riferimento a dati fattuali, l'elemento su cui fonda una prognosi negativa circa la capacità dell'imputato di astenersi in futuro dalla commissione di ulteriori reati.

5. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA 16 NO'\ 2021 RTO sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 12/11/2020 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 12 novembre 2020, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Varese nella parte in cui aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 5 d. Igs. n. 74 del 2000, e lo aveva condannato alla pena di un anno e / 11.1 sei mesi di reclusione, con diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Secondo i giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], quale titolare e legale rappresentante della "COM and [OSCURATO:SOCIETA].", aveva omesso di presentare la dichiarazione fiscale dovuta per l'anno d'imposta 2012, con evasione superiore alla soglia di punibilità. 2. Ha presentato ricorso per cassazione/avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafeiMassimiliano Leli, con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 157, comma 8-bis, 162, 182, comma 2, e 185 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello e, conseguentemente, alla nullità della sentenza di secondo grado. Si deduce che, come eccepito nella prima udienza utile, la citazione per il giudizio di appello è nulla perché eseguita presso il difensore di fiducia, nonostante la dichiarazione di non accettazione delle notifiche effettuata dal medesimo nell'atto di nomina. Si rappresenta che non è condivisibile la prima obiezione della Corte d'appello, secondo cui la dichiarazione di non accettazione sarebbe invalida perché contenuta nell'atto di nomina sottoscritto dal difensore solo ai fini dell'attestazione di autenticità della firma dell'imputato, sia perché la legge non pone specifiche formalità per tale dichiarazione, sia perché, con riferimento ad una dichiarazione analoga, e cioè la dichiarazione di domicilio, si è ritenuto che la stessa possa essere validamente contenuta nell'atto di nomina (si cita Sez. 5, n. 42294 del 2006). Si osserva, poi, che anche il secondo rilievo della Corte d'appello, secondo cui la dichiarazione di rifiuto deve ritenersi implicitamente revocata quando il professionista abbia poi accettato l'atto senza nulla opporre, risponde ad 1 U un principio affermato in una vicenda particolare, che aveva ad oggetto non il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma l'estratto contumaciale della sentenza di appello (il riferimento è a Sez. 3, n. 15507 del 2019), e non tiene conto che, nella specie, l'irritualità della notifica era stata segnalata dalla difesa già anche prima dell'udienza, mediante p.e.c. inviata alla cancelleria. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato. Si deduce che il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 è reato doloso, mentre la Corte d'appello ha ritenuto configurabile la fattispecie per la sussistenza di mera culpa in vigilando, siccome la mancata presentazione della dichiarazione è stata determinata dall'inerzia del consulente, cui era stato delegato l'adempimento. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo a diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi con gli elementi addotti nell'atto di appello, limitandosi a richiamare elementi valutabili negativamente. Si rappresenta, in particolare, che si era evidenziato alla Corte d'appello, con riferimento al precedente penale, l'esistenza di una procedura diretta ad ottenere l'estinzione del reato, e, con riferimento alle condotte riparatorie, l'attivazione per la presentazione della dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2013. 3. Con memoria pervenuta il 3 settembre 2021, e sottoscritta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Infondate sono le censure enunciate nel primo motivo, che deducono la nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato, perché eseguita presso il difensore di fiducia, nonostante la dichiarazione di non accettazione delle notifiche effettuata dal medesimo nell'atto di nomina. Va innanzitutto osservato che, a norma dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., la dichiarazione con la quale si evita la valida effettuazione di notificazioni all'imputato successive alla prima mediante consegna al difensore deve provenire da quest'ultimo e non dal primo; invero, il secondo periodo dell'art. 157, comma 8-bis, cit., dispone: «Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione». Nella specie, la dichiarazione di non accettazione delle notifiche ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., è contenuta nell'atto di nomina del difensore, sottoscritto dall'imputato, con firma autografa, dopo la quale c'è la dicitura «Vera ed autentica» e la sottoscrizione del difensore. Così conformata, la dichiarazione di non accettazione delle notifiche ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. risulta effettuata dall'imputato e non dal difensore, e la sottoscrizione di quest'ultimo ha obiettivamente il solo significato di attribuire l'autenticità della firma del primo. In altri termini, nella specie, la dichiarazione del difensore è funzionale esclusivamente all'autenticazione della sottoscrizione dell'atto da parte dell'imputato, ed è del tutto priva di ulteriori contenuti; la stessa, pertanto, non ha il significato di dichiarazione di non accettazione delle notifiche ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. Non è pertinente, in argomento, il richiamo alla giurisprudenza che ritiene valida la dichiarazione di domicilio contenuta nell'atto di nomina del difensore. Invero, dichiarazione di domicilio ed atto di nomina sono entrambe riferibili all'imputato e dal medesimo debbono provenire; la dichiarazione di non accettazione delle notifiche ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., invece, è atto del difensore e da quest'ultimo deve essere effettuata. Non essendo ravvisabile una dichiarazione del difensore di non accettazione delle notifiche ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., deve ritenersi che la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato sia stata validamente eseguita presso il difensore di fiducia, e, quindi, deve escludersi la sussistenza della nullità denunciata dal ricorrente. 3. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel secondo motivo, che contestano l'affermazione della sussistenza del reato di omessa presentazione della dichiarazione, deducendo che, nella specie, deve escludersi il dolo dell'imputato in quanto il mancato adempimento è la conseguenza dell'inerzia del consulente cui era stato delegato l'adempimento. Costituisce infatti principio assolutamente consolidato, condiviso dal Collegio, quello secondo cui l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione, in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltro telematico dell'atto (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv. 278421-01, nonché Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv. 265087-01). Inoltre, come puntualizzato da una recente pronuncia, in tema di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte del professionista a ciò incaricato, la prova del dolo specifico in capo al contribuente può desumersi anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, in quanto atteggiamento dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione (Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278966-01). Ed effettivamente, siccome è un dato di comune esperienza che chi programma di non pagare le imposte non provvede alla presentazione della dichiarazione fiscale, perché così rende più difficili gli accertamenti, è legittimo ritenere, sotto il profilo logico, il mancato pagamento una conferma a posteriori della volontà di non rispettare l'obbligo dichiarativo. Si può aggiungere che, nella specie, la sentenza di primo grado dà conto pure delle significative dichiarazioni del professionista incaricato della tenuta della contabilità aziendale per la ditta del ricorrente, il quale ha affermato di non aver presentato la dichiarazione fiscale per l'inerzia dei titolari della società. 4. Infondate, infine, sono le censure formulate nel terzo motivo, che criticano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, deducendo il mancato confronto con gli elementi positivamente valutabili indicati nell'atto di appello. Innanzitutto, la sentenza impugnata ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'imposta evasa, del precedente penale e dell'assenza di attività riparatoria. Invero, questa motivazione è corretta, anche perché l'estinzione del reato ex art. 460, comma 5, cod. proc. pen., di per sé, non è preclusiva nemmeno ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, e, anzi, la relativa condanna è legittimamente valutabile dal giudice a tal fine (cfr., per questo orientamento, in particolare, Sez. 4, n. 41291 del 11/09/2019, Pagani, Rv. 277355-01, ma anche Sez. 1, n. 32428 del 04/05/2016, Sirage, Rv. 267479-01), e perché l'attività riparatoria addotta non è pertinente, in quanto costituita dalla (mera) presentazione a sanatoria della dichiarazione fiscale per il successivo anno di imposta. La sentenza impugnata, poi, ha escluso la concessione della sospensione condizionale della pena valorizzando la gravità della condotta, in ragione dell'entità dell'imposta evasa. Anche questa motivazione non può dirsi viziata, perché indica specificamente, e con riferimento a dati fattuali, l'elemento su cui fonda una prognosi negativa circa la capacità dell'imputato di astenersi in futuro dalla commissione di ulteriori reati. 5. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorren
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