CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 15328/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/03/2025 della Corte di Appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 24 marzo 2025, ha confermato lasentenza di condanna a mesi uno e giorni dieci di arresto pronunciata dal Tribunale diCrotone in data 13 febbraio 2023 nei confronti [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cuiall’art. 650 cod. pen. per non avere ottemperato all’invito a presentarsi per motivi digiustizia/sicurezza pubblica, nonché per conferire con il comandante del Nucleo OperativoRadiomobile del [OSCURATO:PERSONA] di Crotone che gli era stato notificato il 18aprile 2021.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, hadedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 650 cod. pen. quanto alla ritenutasussistenza del reato evidenziando che, nel caso di specie, l’invito a presentarsi al [OSCURATO:PERSONA], che riportava la mera indicazione “per motivi di giustizia”, non conteneva glielementi necessari a rappresentare l’obbligatorietà della richiesta e che, quindi, il mancatoadempimento non integra la fattispecie incriminatrice contestata.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.con riferimento alla determinazione della pena e quanto alla carenza assoluta di motivazionein merito alla richiesta di convertire l’arresto in pena pecuniaria ex art. 57 l. 689 del 1981,espressamente formulata nell’atto di appello.3. In data 16 gennaio 2026 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali ilSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’accoglimento del primo motivo e il conseguenteannullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.4. In data 20 gennaio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le qualil’avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione all’art.650 cod. pen. quanto alla ritenuta sussistenza del reato.La doglianza è fondata.2.1. Il reato di cui all’art. 650 cod. pen. è configurabile nel caso in cui «l'inosservanzariguardi; a) un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi ocircostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere unacerta condotta, ovvero si astenga da una certa condotta imposta per ragioni di sicurezza o diordine pubblico o di igiene o di giustizia; b) un provvedimento adottato in relazione asituazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti unaspecifica e autonoma sanzione» (Sez. 1, n. 17476 del 06/04/2022, Casaburi, Rv. 283088 -01).In concreto, quindi, come evidenziato anche recentemente, «ai fini del giudizio diresponsabilità in ordine al reato di cui all'art. 650 cod. pen., il giudice è tenuto a verificarepreviamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato, sottoi tre profili tradizionali della violazione di legge, dell'eccesso di potere e della incompetenza;ne consegue che ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità, sotto uno ditali profili, l'inosservanza del provvedimento non integra il reato in questione per la cuisussistenza è richiesto esplicitamente che il provvedimento sia "legalmente dato"» (Sez. 1,n. 33374 del 16/09/2020, Della Morte, n.m.; Sez. 1, n. 54841 del 17/01/2018, Sciaria, Rv.274555 – 01).Sotto tale profilo, come correttamente evidenziato nel ricorso e dal Procuratoregenerale, il provvedimento dell'autorità deve presentare i requisiti di legittimità per cui ilgiudice è tenuto a verificare le indicazioni enunciate nell'invito in quanto è solo il suointrinseco contenuto che rappresenta la legittimità dell'atto, essendo, invece, eventuali leesplicitazioni verbali di natura informale che accompagnino l'operato dell'autoritàprocedente.Nella specifica ipotesi in cui l'invito a presentarsi sia rivolto alla persona informata deifatti per essere sentita dalla polizia giudiziaria in un procedimento penale, pertanto, non puòritenersi che sia legittima, e quindi sufficiente a configurare il reato, la comunicazione che silimiti a riportare espressioni assolutamente generiche, quanto alle ragioni dellaconvocazione, così come avviene quando si fa esclusiva menzione dei "motivi di giustizia"(Sez. 1, n. 33374 del 16/09/2020, Della Morte, n.m.; Sez. 1, n. 555 del 16/11/2011,2.2. Nel caso di specie, come evidenziato nel primo motivo di ricorso e per quantorisulta dagli atti, il provvedimento non presentava i requisiti richiesti dalla norma ai fini dellasussistenza del reato contestato.L’invito notificato all’imputato, infatti, con lo sbarramento del riquadro in corrispondenzadella dicitura “ragioni di giustizia”, richiamava in modo generico i motivi sui quali si sarebbefondata l’obbligatorietà dell’ottemperanza allo stesso, rimanendo, come evidenziato inprecedenza, del tutto irrilevante ogni possibile ulteriore esplicitazione solo verbale in quantoestranea agli imprescindibili requisiti formali dell'atto.2.3. La riscontrata carenza formale del contenuto dell’invito esclude la sussistenza delreato contestato e impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnatacon la formula corrispondente. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]