CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13816/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata dalla Corte di appello di Milano il 15 novembre 2023 che, facendo seguito all'accordo raggiunto tra l'imputato e il Procuratore generale, ha riformato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni aggravate, rideterminando la pena in anni uno, mesi due e giorni venti di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ricorre l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Dopo un riepilogo del processo, il ricorrente cita una sentenza della Corte di cassazione sul tema del quantum di riduzione nel caso di accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, non comprendendosi quale sia la censura mossa alla sentenza impugnata che, nel ricorso, si risolve nell'evocazione di un precedente di questa Corte, senza che il ricorrente chiarisca come esso strutturi la censura. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis