CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 ottobre 2001
Cassazione n. 39825/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/10/2001 avverso l'ordinanza del 25/02/2022 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 febbraio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. e ha rigettato quella di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen., avanzate da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che: - il procedimento di sorveglianza ineriva all'esecuzione della pena detentiva, residua rispetto a quella di anni tre e mesi sei di reclusione inflitta all'istante con sentenza del 3 giugno 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, irrevocabile il 6 ottobre 2020, per usura e due estorsioni aggravate, commesse in concorso dal marzo 2019 al febbraio 2020; - l'istanza si fondava sulla disponibilità di un domicilio stabile presso l'abitazione della madre in Minturno e sul proposto progetto risocializzativo, correlato all'attività di volontariato da svolgersi presso una parrocchia di Minturno dalle ore 9 alle 15 dal lunedì al venerdì; - non era tuttavia ammissibile l'istanza di detenzione domiciliare trovandosi l'istante, in atto detenuto dall'il novembre 2020 presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] N.C., in espiazione della parte di pena inflitta per i fatti di estorsione aggravata, ricadenti tra i reati relativamente ostativi indicati nell'art. 4-bis Ord. pen.; - dalla nota informativa della Questura di Latina del 6 dicembre 2021 era risultato che l'istante non aveva tenuto nel tempo una condotta regolare, in quanto, mentre non vi erano elementi dimostrativi di suoi cpllegamenti con la criminalità organizzata, nel novembre 2016 era stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, nell'ottobre 2017 era stato arrestato in flagranza del reato di furto commesso in concorso, nel settembre 2018 era stato denunciato per danneggiamento e il 27 febbraio 2020 era stato raggiunto da avviso orale del Questore di Latina ; - la relazione di sintesi della Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dato conto della correttezza della condotta carceraria dell'istante, che era addetto, nel reparto di appartenenza, alla distribuzione dei pacchi, effettuava colloqui con il fratello e i genitori e, secondo la valutazione dell'esperto, aveva superato la fase della minimizzazione dei reati commessi, prendendo coscienza del loro disvalore ed esprimendo il proprio rammarico per le condotte tenute; - la gravità dei reati in espiazione, peraltro commessi in epoca recente, e dei precedenti penali, attestava una pericolosità sociale dell'istante tale da escludere, anche per il principio della progressione trattamentale, la sussistenza delle condizioni per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, l'interessato Simeone, che ne ha chiesto l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 47 e 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen., e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla esclusa idoneità dell'affidamento in prova a contribuire alla sua rieducazione e ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva. Il ricorrente, che ha premesso il richiamo alle misure alternative richieste, alla pronuncia d'inammissibilità dell'istanza di detenzione domiciliare e alla natura e al fondamento della misura dell'affidamento in prova, ha illustrato gli interventi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari agli autori di reati ostativi e agli oneri di allegazione e dimostrazione in caso di collaborazione impossibile, inesigibile o irrilevante e in ordine all'attualità dei collegamenti con il gruppo criminale di appartenenza, e ha concluso dolendosi dell'assenza di congrua motivazione delle ragioni della decisione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, volto a un'astratta ricostruzione degli approdi interpretativi e privo di confronto specifico e argomentato con il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso sviluppa doglianze e deduzioni infondate ovvero generiche o non consentite. 2. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare e ha rigettato quella volta all'affidamento in prova, rappresentando, rispettivamente, l'ostatività dei reati di estorsione aggravata, la cui pena era in corso di espiazione, e l'inidoneità della chiesta più ampia misura all'adeguato contrasto al pericolo di recidiva. Nel suo percorso argomentativo il Tribunale, che ha proceduto dal preliminare richiamo ai reati per i quali il ricorrente ha riportato condanna, ha coerentemente richiamato il disposto dell'art. 47-ter, comma Ord. pen., la cui seconda parte esclude l'applicabilità, «ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis», della detenzione domiciliare «per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni [...]», e ha congruamente valorizzato, quali note negative della personalità dell'istante, come sintetizzato nel «ritenuto in fatto», oltre alla gravità dei reati in espiazione di recente commissione, i precedenti e il tenore delle informazioni di polizia, tratte dalla nota della Questura di Latina, logicamente rimarcando, a fronte delle emergenze della relazione di sintesi della Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] e della non ancora intrapresa esperienza dei permessi premio, la regola della progressione del trattamento rieducativo e della gradualità dell'accesso ai benefici penitenziari. 3. Le valutazioni espresse dal Giudice di merito, adeguatamente giustificate sulla base degli elementi disponibili, ragionevolmente rappresentati, e, con apprezzamento prognostico, in rapporto alle esigenze rieducative e di prevenzione, sono anche correttamente improntate ai condivisi principi di diritto che attengono alla concessione delle misure richieste. Si è, invero, più volte affermato che, « in tema di misure alternative alla detenzione, la condanna per taluno dei reati di cui all'art. 4-bis Ord. pen. è ostativa alla concessione della detenzione donniciliare, a nulla rilevando, in senso contrario, l'insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, atteso che, il rinvio effettuato dall'art. 47 Ord. pen. all'art. 4-bis citato si riferisce a tutti i reati da quest'ultimo contemplati, senza recepire le distinzioni di disciplina che caratterizzano le c.d. "fasce" entro le quali essi separatamente si inscrivono» (tra le altre, Sez. 1, n. 13571 del 18/12/2019, dep. 2020, Buscia, Rv. 278976; Sez. 1, n. 20145 del 27/04/2011, Barbato, Rv. 250277; Sez. 1, n. 44572 del 09/12/2010, Allegra, Rv. 248995). È anche costante l'affermazione, nella giurisprudenza di legittimità, che «il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario» (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794; da ultimo, tra le altre, Sez. 1 n. 50026 del 04/06/2018, A., Rv. 274513; Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037). 4. Il discorso giustificativo della decisione, esente da vizi logici e giuridici, resiste alle censure del ricorrente, che: - sono infondate nella rappresentazione, con riguardo alla detenzione domiciliare, di incorse violazioni della normativa di riferimento, correlata a diffusi rilievi in diritto, la cui attinenza alla fattispecie concreta e alle ragioni della domanda è esclusa dalla previsione dell'art. 47-ter Ord. pen., speciale rispetto alla disciplina di cui all'art. 4-bis Ord. pen. riferibile alle misure alternative in genere, sì che sono ininfluenti, ai fini dell'esclusione della detenzione domiciliare per l'espiazione di pena inflitta per il reato di estorsione aggravata (rientrante tra i reati previsi dal citato art. 4-bis), l'insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata ovvero l'impossibilità o inesigibilità della collaborazione, evocate dal ricorrente, le quali, invece, rilevano nell'ambito dei casi per i quali trova applicazione la disciplina dell'art. 4-bis con le varie fasce separatamente previste; - oppongono, astraendo dal confronto con il coordinato e complessivo sviluppo decisionale dell'ordinanza e con le argomentate ragioni, in fatto e in diritto, che sostengono il convincimento finale, infondati rilievi circa l'omessa considerazione, quanto all'affidamento in prova, dei pertinenti elementi idonei a consentire una diagnosi e una prognosi criminologica del ricorrente in coerenza con le finalità della misura dell'affidamento in prova; - inammissibilmente invocano -nel dedurre, in punto di meritevolezza del detto più ampio beneficio, la incongruità della motivazione- un rinnovato apprezzamento di merito, già plausibilmente e coerentemente espresso nella pertinente ottica in relazione al fondamento dell'istituto considerato e ai conseguendi obiettivi, e, pertanto, sottratto a sindacato in questa sede di legittimità. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ri