CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 00542/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16061/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliataall’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende -ricorrente - contro -controricorrente - avverso il decreto depositato dal Tribunale di Savona l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nelprocedimento iscritto al n. 5-1/2024 reg. proc. unitari; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.12.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre contro il decreto con cui il Tribunale di Savona ha liquidato al dott. [OSCURATO:PERSONA] il compenso di € 165.000 (oltre alle spese, che non sono in discussione) per l ’ attività di commissario giudiziale svolta nel procedimento di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti( ADR) stipulato dalla società con una parte de i suoi creditori,ai sensi dell’art. 57 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (c.c.i.i.: d.lgs. n. 14 del 2019). Ilricorso per cassazione è articolato in due motiv i . [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso. Entrambe le partihanno depositato memoria nel termin e di legge anteriorealla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia « v i ol a z i on e e fa l sa applicazione –in re l a z i on e a ll’ art . 360 , c omma 1 , n. 3 , c .p.c. – dell’art. 12 disp. prel. c.c.,degli artt. 40, c omma 4 , 44 , c omma 1, lett. b), e 48 , c omma 4 , CCII , non ch é 92 e 137 , c omma 1 , CCII,e degli artt. 1 e 5, D .M. 30 / 2012 , per avere i l decret o de l Tribunale ordinario di Sav on a , Uffici o Pr o cedure C on c o rsua l i , applicato i n via a n a lo gica l a m e nz i on ata f on te reg ol a m e n tare (D.M. 30 / 2012) su ll a deter m i n a z i on e dei c om pe n si de l CommissarioGiudiziale nominato nelle procedure di concordato preventivo a l C omm issari o Giudi z ia l e nom i n at o i n u n a procedura di omologazione di Acc o rdi di Ristruttura z i on e dei Debiti (ADR), se nz a c on siderare l a diversa fu nz i one sv ol ta da l [OSCURATO:PERSONA] n ei due pr o cedi m e n ti di omologazione oltre all’effettiva attività; concretamente svolta dal m edesi m o professionista nelcaso di specie » . 2. Il motivo è inammissibile, perché la censura non è pertinente rispetto alla motivazione data dal tribunale alla decisione assunta sulla liquidazione del compenso al commissario giudiziale. La ricorrente imputa al giudice del merito un errore di diritto per avere applicato analogicamente al commissario giudiziale dell’accordo di ristrutturazione dei debiti il d.m. 25.1.2012, n. 30, nella parte in cui questo stabilisce i compensi spettanti al commissario giudiziale nel concordato preventivo. Sennonché, nel decreto impugnato il Tribunale di Savona non ha fatto applicazione, in via analogica, di una norma di diritto (e, in particolare, dei parametri normativi per la liquidazione del compenso al commissario giudiziale nel concordato preventivo), ma – preso atto della mancanza di specifiche previsioni normative in merito al compenso spettante al commissario giudiziale dell’ADR – ha chiaramente fatto ricorso alproprio potere di liquida r e il compenso secondo equità e , solo nell’ambito di tale contestoequitativo, ha ritenuto «ragionevole utilizzare, quale utile riferimento, il d.m. 30/2012»; coerentemente, poi, tale decreto non è stato applicato , bensì adattato al caso di specie, in considerazione della «diversa e più limitata attività, anche dal punto di vista temporale, compiuta dal Commissario nominato nella procedura di omologa di Accordo di Ristrutturazione», rispetto a que lla richiesta al commissario nel procedimento diconcordato preventivo. Non vi può essere, pertanto, violazione dell’art. 12delle preleggi (disp. prel. al codice civile), perché il tribunale non ha fatto applicazione in via analogica di una norm a di diritto a un caso diverso da quelli in essa contemplati, né può esserci falsa applicazione delle indicate disposizioni normative , di cui il tribunale non ha fatto applicazione. 3. Il secondo motivo prospetta « Vi olazion e e fa l sa applicazione – in relazione all’art. 360 , c omma 1, n. 3 , c .p.c. – degli artt. 40,comma 4 , 44 , c omma 1 , l ett . b) , e 48 , c omma 4 , CCII,nonché 92 e 137 , c omma 1 , CCII e deg l i artt . 1 e 5 D .M. 30/2012, per eccessivit à de l c ompenso l iquidat o i n fav o re de l [OSCURATO:PERSONA] z ia l e , non esse n d o l a l iquida z i on e a n c o rata all’apprezzamentocirca la concreta ed effettiva natura, qua l it à e quantità de ll’o pera prestata da l C omm issari o Giudi z ia l e nominato n e ll a pr o cedura di omologazione di Acc o rdi di Ristrutturazione dei Debiti (ADR)». 4.Anche questo motivo è inammissibile, perché, ad onta del tentativo di qualificarlo come denuncia di violazione di norme di diritto, si tratta in realtà di una critica che riguarda l’apprezzamento del fatto, in quanto riferita alla «concreta ed effettiva natura, qualità e quantità dell’opera prestata» dall’attuale controricorrente in adempimento dell’incarico conferitogli dal Tribunale di Savona. Inoltre, se considerata con riferimento al suo effettivo oggetto, o anche riqualificandola nei termini di una denuncia di omessa motivazione, la censura difetta comunque di specificità, perché incentratasu un confronto, in astratto, tra i compiti del commissario giudiziale nei due diversi tipi di procedura, piuttosto che sulla valutazione dell’attività concretamente svolta e dell’impegno effettivamente richiesto al controricorrente nel caso di specie. Nel decreto impugnatosi fa esplicito riferimento alla «complessa attività di studio, analisi e verifica contabile e di altra tipologia dell’Accordo di Ristrutturazione, come analiticamente descritta nell’istanza di liquidazione cui si rimanda».Il rinvio per relationem all’istanza del professionista , al fine di descrivere l’attività da lui prestata, integra la motivazione del provvedimento di liquidazione del compenso (v. Cass. nn. 19216/2025 ; 32536/2023 ) , sicché la ricorrente, intendendo contestare la «eccessività del compenso liquidato», avrebbe dovuto confrontarsi con il contenuto dell’istanza, che invece non viene in alcun modo preso in considerazione nel ricorso. 5. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri