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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17838/2026

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ppresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Gradodell’[OSCURATO:PERSONA] n. 607/2024 depositata il 28/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Rimini – a seguito dicontrollo “a tavolino” relativo al periodo d’imposta 2013 nei confronti dellaNumero registro generale 1967/2025Numero sezionale 4572/2026Numero di raccolta generale 17838/2026Data pubblicazione 04/06/2026società [OSCURATO:SOCIETA]. (poi posta in liquidazione volontaria), contestava,in applicazione dell’art. 1 del d.P.R. n. 441 del 1997, una presuntacessione di prodotti costituenti rimanenze di magazzino e, con avviso diaccertamento n.

THU03S301791/2018, determinava maggiori componentipositivi.

In conseguenza della ristretta base sociale (due soci,rispettivamente titolari del 99% e dell’1%), l’Ufficio riteneva operante lapresunzione di distribuzione pro quota di utili extracontabili e, conseparato avviso di accertamento n.

THU07S302062/2018, recuperavaritenute alla fonte a titolo d’imposta ex art. 27, comma 1, d.P.R. n. 600 del1973, ritenute non operate e non versate dalla società in relazione allaasserita attribuzione alla socia [OSCURATO:PERSONA] (partecipazione 1%) di unreddito di capitale pari ad euro 3.288,67, con ritenuta dovuta quantificatain euro 657,73 oltre accessori.

La società impugnava l’atto innanzi allaCTP di Rimini, deducendo, in via preliminare, la non definitivitàdell’accertamento presupposto emesso in capo alla società e, nel merito,la carenza motivazionale e l’erroneità della ricostruzione, nonchél’inapplicabilità, nel caso concreto, della presunzione di distribuzione degliutili extracontabili, attesa l’asserita estraneità della socia di minoranza allagestione.Con sentenza n. 113/2/2020, pubblicata il 19 giugno 2020, la CTPaccoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando l’imponibile (econseguentemente le ritenute) sulla base della riduzione dei maggioriricavi accertati nel parallelo giudizio relativo all’avviso presupposto(sentenza n. 112/2020), e riducendo, per quanto qui rileva, l’ammontaredelle ritenute.Avverso la decisione di primo grado la contribuente proponeva appellodinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, insistendo, per quanto attiene alle ritenute, sul vizio dimotivazione dell’atto impositivo e sull’erronea applicazione dellapresunzione di distribuzione degli utili, mentre l’Ufficio si costituiva eNumero registro generale 1967/2025Numero sezionale 4572/2026Numero di raccolta generale 17838/2026Data pubblicazione 04/06/2026proponeva appello incidentale.

Con sentenza n. 607/10/2024, depositata il28 giugno 2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo gradorespingeva sia l’appello principale sia quello incidentale, compensando lespese.Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto ricorsoper cassazione affidato ad un solo motivo; l’Agenzia delle Entrate si ècostituita con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n.212 del 2000 (Statuto del contribuente), dell’art. 2729 c.c. e degli artt. 37e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, assumendosi che il giudice di appelloavrebbe sostanzialmente elevato a presunzione legale, ed anzi assoluta, lapresunzione semplice di distribuzione di utili extracontabili nelle società aristretta base partecipativa, senza procedere ad alcuna declinazione nelcaso concreto e senza verificare la sussistenza di un quadro indiziariodotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con conseguenteillegittima inversione dell’onere della prova; in tale prospettiva, laricorrente richiama, altresì, gli elementi fattuali dedotti nei gradi di meritoper escludere un coinvolgimento della socia di minoranza nella gestionesociale e prospetta anche la ricaduta della asserita infondatezzadell’accertamento presupposto, negando che potesse ritenersiconfigurabile, in concreto, un utile distribuibile e, dunque, un’obbligazionedi ritenuta in capo alla società.Il motivo è infondato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di società dicapitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabiliin capo alla società legittima la presunzione semplice della loroNumero registro generale 1967/2025Numero sezionale 4572/2026Numero di raccolta generale 17838/2026Data pubblicazione 04/06/2026secondo cui la ristrettezza della compagine sociale implica, di norma, unvincolo di reciproca conoscenza, di compartecipazione e di controllo idoneoa rendere verosimile la distribuzione dei maggiori ricavi non contabilizzati(Cass. n. 13338/2009; Cass. n. 19680/2012; Cass. n. 8903/2021).

Sitratta, dunque, di una presunzione semplice, e non legale, la qualetuttavia, una volta integrati i relativi presupposti, trasferisce sulcontribuente l’onere di fornire la prova contraria (Cass. n. 32959/2018;Cass. n. 21158/2024).La censura non coglie, pertanto, nel segno, poiché la sentenza impugnatanon ha affatto trasformato detta presunzione in una presunzione legaleassoluta, ma si è collocata nel solco del richiamato indirizzo di legittimità,valorizzando la struttura della compagine sociale della [OSCURATO:SOCIETA].,composta da due soli soci, titolari rispettivamente del 99% e dell’1% delcapitale, e dunque caratterizzata da una ristrettissima base partecipativa;né risulta decisivamente contrastato il presupposto rappresentatodall’accertamento dei maggiori ricavi in capo alla società, dal quale laripresa concernente le ritenute trae diretta derivazione (Cass. n.12025/2018; Cass. n. 21142/2018; Cass. n. 21158/2024).

Del resto, laCorte territoriale ha espressamente affermato che «l’appello è infondato»e che, essendo stato «esaminato e respinto l’appello proposto dallaImagicom s.r.l.» nel giudizio concernente l’accertamento societario, «nediscende che, stante la diretta dipendenza delle statuizioni contenute nellasentenza appellata da quella relativa al ricorso RG n. 197/2021, anchel’appello all’esame va rigettato», così mostrando di muovere dall’accertatopermanere del presupposto impositivo in capo alla società.Né può ritenersi che la Corte territoriale fosse tenuta, nei termini pretesidalla ricorrente, a disattendere la presunzione sulla sola base delladedotta estraneità della socia [OSCURATO:PERSONA] alla gestione della società.Va infatti ribadito che l’asserita mancata partecipazione all’attivitàgestoria, o la mancanza di cariche amministrative, non valgono, di per séNumero registro generale 1967/2025Numero sezionale 4572/2026Numero di raccolta generale 17838/2026Data pubblicazione 04/06/2026sole, a vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili,di una non ingerenza gestoria, ma deve investire in modo concreto especifico la sorte dei maggiori ricavi, ossia dimostrare che essi siano statiaccantonati, reinvestiti in ambito societario, ovvero percepiti da altrisoggetti (Cass. n. 18032/2013; Cass. n. 24534/2017; Cass. n.29412/2017; Cass. n. 21158/2024; Cass. n. 10004/2025; v. da ultimoCass. n. 17215/2026, che ha ribadito l’irrilevanza della mancatapartecipazione alla gestione della società e, ove si deduca l’estraneità allavita societaria, la necessità della prova della concreta inesigibilitàdell’esercizio dei poteri di informazione e controllo ex art. 2476 c.c.).In questa prospettiva, la sentenza impugnata si è posta in linea conl’orientamento di legittimità, laddove – richiamando la decisione di primogrado – ha dato rilievo alla considerazione secondo cui «labili sono glielementi indicati e non integranti quella prova di estraneità dalla gestionein grado di sovvertire quella regola di comune esperienza secondo cuidalla ristrettezza della base sociale discende un elevato grado dicompartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciprococontrollo fra i soci medesimi», soggiungendo che tale rilievo vale «ancoradi più se si pensa che, nel caso di specie, la società è composta da due solisoci, per di più legati da un rapporto di coniugio».In tale prospettiva, la ricorrente insiste su circostanze – quali l’attivitàprofessionale autonoma svolta dalla socia di minoranza, la distanzageografica dalla sede della società, l’assenza di incarichi gestori e lamodestia della quota posseduta – che, anche se considerateunitariamente, non sono di per sé idonee a infirmare la presunzione,poiché non dimostrano né la mancata distribuzione degli utili né una lorodiversa destinazione.

La non coincidenza tra qualità di socio e funzioneamministrativa costituisce, del resto, evenienza fisiologica nelle società diNumero registro generale 1967/2025Numero sezionale 4572/2026Numero di raccolta generale 17838/2026Data pubblicazione 04/06/2026capitali e non esclude affatto, di per sé, la partecipazione del socio allapercezione degli utili occulti (Cass. n. 21158/2024; Cass. n. 10004/2025).Anzi, la peculiare conformazione della compagine sociale, composta dadue soli soci legati da rapporto coniugale, lungi dall’indebolire ilragionamento presuntivo, lo rende maggiormente coerente con la regoladi esperienza che ne costituisce fondamento, non essendo irragionevoleritenere, in simili assetti societari, una stabile circolazione di informazionie una convergenza di interessi economici (Cass. n. 1932/2016; Cass. n.12025/2018; Cass. n. 21142/2018).Per altro verso, là dove la ricorrente lamenta che l’Ufficio e il giudice dimerito non avrebbero adeguatamente considerato il concreto atteggiarsidella posizione della socia Maccolini, la censura tende in realtà asollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e del giudizio di fattocompiuto dal giudice di merito, operazione non consentita in sede dilegittimità, tanto più quando, come nella specie, la doglianza siaformalmente veicolata come violazione di legge (Cass. n. 8758/2017;Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 5987/2021).Né giova il richiamo alla asserita infondatezza dell’accertamentopresupposto, posto che il presente giudizio ha ad oggetto la sentenzaconcernente l’avviso relativo alle ritenute e la decisione impugnata sifonda sul permanere del presupposto accertativo in capo alla società qualerisultante dagli esiti dei giudizi di merito; non a caso la Corte territorialeha motivato il rigetto osservando che, «stante la diretta dipendenza dellestatuizioni contenute nella sentenza appellata da quella relativa al ricorsoRG n. 197/2021, anche l’appello all’esame va rigettato».

Sicché, anchesotto tale profilo, la ricorrente non deduce un error iuris della sentenzaimpugnata, ma tenta di introdurre, in via mediata, una contestazione dimerito del distinto accertamento societario.

Deve pertanto affermarsi che,in tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamentodi utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione sempliceNumero registro generale 1967/2025Numero sezionale 4572/2026Numero di raccolta generale 17838/2026Data pubblicazione 04/06/2026della loro attribuzione ai soci e che la prova contraria non può ritenersiassolta mediante la sola allegazione dell’estraneità del socio alla gestionesociale, essendo invece necessario dimostrare, in modo concreto, lamancata distribuzione degli utili o la loro diversa destinazione (Cass. n.18032/2013; Cass. n. 32959/2018; Cass. n. 21158/2024; Cass. n.10004/2025).

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese sono regolate dallasoccombenza P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Gradodell’[OSCURATO:PERSONA] n. 607/2024 depositata il 28/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Rimini – a seguito dicontrollo “a tavolino” relativo al periodo d’imposta 2013 nei confronti dellaNumero registro generale 1967/2025Numero sezionale 4572/2026Numero di raccolta generale 17838/2026Data pubblicazione 04/06/2026società [OSCURATO:SOCIETA]. (poi posta in liquidazione volontaria), contestava,in applicazione dell’art. 1 del d.P.R. n. 441 del 1997, una presuntacessione di prodotti costituenti rimanenze di magazzino e, con avviso diaccertamento n. THU03S301791/2018, determinava maggiori componentipositivi. In conseguenza della ristretta base sociale (due soci,rispettivamente titolari del 99% e dell’1%), l’Ufficio riteneva operante lapresunzione di distribuzione pro quota di utili extracontabili e, conseparato avviso di accertamento n. THU07S302062/2018, recuperavaritenute alla fonte a titolo d’imposta ex art. 27, comma 1, d.P.R. n. 600 del1973, ritenute non operate e non versate dalla società in relazione allaasserita attribuzione alla socia [OSCURATO:PERSONA] (partecipazione 1%) di unreddito di capitale pari ad euro 3.288,67, con ritenuta dovuta quantificatain euro 657,73 oltre accessori. La società impugnava l’atto innanzi allaCTP di Rimini, deducendo, in via preliminare, la non definitivitàdell’accertamento presupposto emesso in capo alla società e, nel merito,la carenza motivazionale e l’erroneità della ricostruzione, nonchél’inapplicabilità, nel caso concreto, della presunzione di distribuzione degliutili extracontabili, attesa l’asserita estraneità della socia di minoranza allagestione.Con sentenza n. 113/2/2020, pubblicata il 19 giugno 2020, la CTPaccoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando l’imponibile (econseguentemente le ritenute) sulla base della riduzione dei maggioriricavi accertati nel parallelo giudizio relativo all’avviso presupposto(sentenza n. 112/2020), e riducendo, per quanto qui rileva, l’ammontaredelle ritenute.Avverso la decisione di primo grado la contribuente proponeva appellodinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, insistendo, per quanto attiene alle ritenute, sul vizio dimotivazione dell’atto impositivo e sull’erronea applicazione dellapresunzione di distribuzione degli utili, mentre l’Ufficio si costituiva eNumero registro generale 1967/2025Numero sezionale 4572/2026Numero di raccolta generale 17838/2026Data pubblicazione 04/06/2026proponeva appello incidentale. Con sentenza n. 607/10/2024, depositata il28 giugno 2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo gradorespingeva sia l’appello principale sia quello incidentale, compensando lespese.Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto ricorsoper cassazione affidato ad un solo motivo; l’Agenzia delle Entrate si ècostituita con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n.212 del 2000 (Statuto del contribuente), dell’art. 2729 c.c. e degli artt. 37e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, assumendosi che il giudice di appelloavrebbe sostanzialmente elevato a presunzione legale, ed anzi assoluta, lapresunzione semplice di distribuzione di utili extracontabili nelle società aristretta base partecipativa, senza procedere ad alcuna declinazione nelcaso concreto e senza verificare la sussistenza di un quadro indiziariodotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con conseguenteillegittima inversione dell’onere della prova; in tale prospettiva, laricorrente richiama, altresì, gli elementi fattuali dedotti nei gradi di meritoper escludere un coinvolgimento della socia di minoranza nella gestionesociale e prospetta anche la ricaduta della asserita infondatezzadell’accertamento presupposto, negando che potesse ritenersiconfigurabile, in concreto, un utile distribuibile e, dunque, un’obbligazionedi ritenuta in capo alla società.Il motivo è infondato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di società dicapitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabiliin capo alla società legittima la presunzione semplice della loroNumero registro generale 1967/2025Numero sezionale 4572/2026Numero di raccolta generale 17838/2026Data pubblicazione 04/06/2026secondo cui la ristrettezza della compagine sociale implica, di norma, unvincolo di reciproca conoscenza, di compartecipazione e di controllo idoneoa rendere verosimile la distribuzione dei maggiori ricavi non contabilizzati(Cass. n. 13338/2009; Cass. n. 19680/2012; Cass. n. 8903/2021). Sitratta, dunque, di una presunzione semplice, e non legale, la qualetuttavia, una volta integrati i relativi presupposti, trasferisce sulcontribuente l’onere di fornire la prova contraria (Cass. n. 32959/2018;Cass. n. 21158/2024).La censura non coglie, pertanto, nel segno, poiché la sentenza impugnatanon ha affatto trasformato detta presunzione in una presunzione legaleassoluta, ma si è collocata nel solco del richiamato indirizzo di legittimità,valorizzando la struttura della compagine sociale della [OSCURATO:SOCIETA].,composta da due soli soci, titolari rispettivamente del 99% e dell’1% delcapitale, e dunque caratterizzata da una ristrettissima base partecipativa;né risulta decisivamente contrastato il presupposto rappresentatodall’accertamento dei maggiori ricavi in capo alla società, dal quale laripresa concernente le ritenute trae diretta derivazione (Cass. n.12025/2018; Cass. n. 21142/2018; Cass. n. 21158/2024). Del resto, laCorte territoriale ha espressamente affermato che «l’appello è infondato»e che, essendo stato «esaminato e respinto l’appello proposto dallaImagicom s.r.l.» nel giudizio concernente l’accertamento societario, «nediscende che, stante la diretta dipendenza delle statuizioni contenute nellasentenza appellata da quella relativa al ricorso RG n. 197/2021, anchel’appello all’esame va rigettato», così mostrando di muovere dall’accertatopermanere del presupposto impositivo in capo alla società.Né può ritenersi che la Corte territoriale fosse tenuta, nei termini pretesidalla ricorrente, a disattendere la presunzione sulla sola base delladedotta estraneità della socia [OSCURATO:PERSONA] alla gestione della società.Va infatti ribadito che l’asserita mancata partecipazione all’attivitàgestoria, o la mancanza di cariche amministrative, non valgono, di per séNumero registro generale 1967/2025Numero sezionale 4572/2026Numero di raccolta generale 17838/2026Data pubblicazione 04/06/2026sole, a vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili,di una non ingerenza gestoria, ma deve investire in modo concreto especifico la sorte dei maggiori ricavi, ossia dimostrare che essi siano statiaccantonati, reinvestiti in ambito societario, ovvero percepiti da altrisoggetti (Cass. n. 18032/2013; Cass. n. 24534/2017; Cass. n.29412/2017; Cass. n. 21158/2024; Cass. n. 10004/2025; v. da ultimoCass. n. 17215/2026, che ha ribadito l’irrilevanza della mancatapartecipazione alla gestione della società e, ove si deduca l’estraneità allavita societaria, la necessità della prova della concreta inesigibilitàdell’esercizio dei poteri di informazione e controllo ex art. 2476 c.c.).In questa prospettiva, la sentenza impugnata si è posta in linea conl’orientamento di legittimità, laddove – richiamando la decisione di primogrado – ha dato rilievo alla considerazione secondo cui «labili sono glielementi indicati e non integranti quella prova di estraneità dalla gestionein grado di sovvertire quella regola di comune esperienza secondo cuidalla ristrettezza della base sociale discende un elevato grado dicompartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciprococontrollo fra i soci medesimi», soggiungendo che tale rilievo vale «ancoradi più se si pensa che, nel caso di specie, la società è composta da due solisoci, per di più legati da un rapporto di coniugio».In tale prospettiva, la ricorrente insiste su circostanze – quali l’attivitàprofessionale autonoma svolta dalla socia di minoranza, la distanzageografica dalla sede della società, l’assenza di incarichi gestori e lamodestia della quota posseduta – che, anche se considerateunitariamente, non sono di per sé idonee a infirmare la presunzione,poiché non dimostrano né la mancata distribuzione degli utili né una lorodiversa destinazione. La non coincidenza tra qualità di socio e funzioneamministrativa costituisce, del resto, evenienza fisiologica nelle società diNumero registro generale 1967/2025Numero sezionale 4572/2026Numero di raccolta generale 17838/2026Data pubblicazione 04/06/2026capitali e non esclude affatto, di per sé, la partecipazione del socio allapercezione degli utili occulti (Cass. n. 21158/2024; Cass. n. 10004/2025).Anzi, la peculiare conformazione della compagine sociale, composta dadue soli soci legati da rapporto coniugale, lungi dall’indebolire ilragionamento presuntivo, lo rende maggiormente coerente con la regoladi esperienza che ne costituisce fondamento, non essendo irragionevoleritenere, in simili assetti societari, una stabile circolazione di informazionie una convergenza di interessi economici (Cass. n. 1932/2016; Cass. n.12025/2018; Cass. n. 21142/2018).Per altro verso, là dove la ricorrente lamenta che l’Ufficio e il giudice dimerito non avrebbero adeguatamente considerato il concreto atteggiarsidella posizione della socia Maccolini, la censura tende in realtà asollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e del giudizio di fattocompiuto dal giudice di merito, operazione non consentita in sede dilegittimità, tanto più quando, come nella specie, la doglianza siaformalmente veicolata come violazione di legge (Cass. n. 8758/2017;Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 5987/2021).Né giova il richiamo alla asserita infondatezza dell’accertamentopresupposto, posto che il presente giudizio ha ad oggetto la sentenzaconcernente l’avviso relativo alle ritenute e la decisione impugnata sifonda sul permanere del presupposto accertativo in capo alla società qualerisultante dagli esiti dei giudizi di merito; non a caso la Corte territorialeha motivato il rigetto osservando che, «stante la diretta dipendenza dellestatuizioni contenute nella sentenza appellata da quella relativa al ricorsoRG n. 197/2021, anche l’appello all’esame va rigettato». Sicché, anchesotto tale profilo, la ricorrente non deduce un error iuris della sentenzaimpugnata, ma tenta di introdurre, in via mediata, una contestazione dimerito del distinto accertamento societario. Deve pertanto affermarsi che,in tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamentodi utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione sempliceNumero registro generale 1967/2025Numero sezionale 4572/2026Numero di raccolta generale 17838/2026Data pubblicazione 04/06/2026della loro attribuzione ai soci e che la prova contraria non può ritenersiassolta mediante la sola allegazione dell’estraneità del socio alla gestionesociale, essendo invece necessario dimostrare, in modo concreto, lamancata distribuzione degli utili o la loro diversa destinazione (Cass. n.18032/2013; Cass. n. 32959/2018; Cass. n. 21158/2024; Cass. n.10004/2025). Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese sono regolate dallasoccombenza P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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