CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 novembre 2025
Cassazione n. 22093/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 02/12/2025 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso la ordinanza emessa il 4 novembre 2025 dal Tribunale di Modena, con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della misura cautelare degli arresti domiciliari, in riforma della decisione, ha applicato al predetto - in relazione al reato di cui agli artt. 81, 337, 339, comma 2, 61 n.2 cod. pen. - la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria tra le ore 8,30 e le ore 9,30. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e vizio della motivazione in ordine al ritenuto pericolo di reiterazione del reato, non avendo il Tribunale indicato elementi attuali che dimostrino la persistenza di un contesto criminogeno, avendo tralasciato di considerare la giovane età e la incensuratezza dell'imputato, e non fornendo alcuna spiegazione relativamente al giudizio prognostico operato. 2.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 275, commi 1 e 2, e 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. in ordine alla scelta della misura, senza dimostrazione della inidoneità di misure meno gravose. 2.3. Con il terzo motivo, vizio della motivazione e violazione di legge, in relazione alla mancata considerazione del tempo trascorso dai fatti e al mancato bilanciamento tra esigenze cautelari ed esigenze di vita e lavoro del prevenuto. 3. In mancanza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato le conclusioni scritte di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto, anche per ragioni in fatto, rispetto alla articolata valutazione — esente da vizi logici e giuridici - delle plurime attuali circostanze di fatto poste a base del giudizio prognostico (specifica grave condotta di resistenza commessa qualche mese prima, sua correlazione alle altre condotte criminose — ancorchè queste non 2abbiano dato luogo a misura cautelare - fino a quella ingiuriosa tenuta appena dopo l'udienza di convalida). 3. Il secondo motivo è generico rispetto al giudizio di adeguatezza della misura non coercitiva alla formulata prognosi cautelare, nel rispetto del principio di proporzionalità che, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze, correttamente ritenute ravvisabili nel caso concreto. 4. Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato sia in relazione, nuovamente, alla prognosi cautelare che, ancora, alla adeguatezza delle misura adottata, per le ragioni già sopra esposte, alle quali il ricorso - peraltro - oppone generiche esigenze lavorative del ricorrente. 5. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichia P.Q.M